Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30241 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23081/2020 proposto da:
NOME COGNOME eletti.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 828/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 27/05/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che,
con sentenza resa in data 27/05/2020, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice in conseguenza delle illegittime segnalazioni inoltrate dalla banca convenuta alla centrale rischi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla pretesa situazione di sofferenza RAGIONE_SOCIALE posizione economica RAGIONE_SOCIALE COGNOME;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come l’attrice non avesse fornito alcuna prova adeguata delle conseguenze dannose subite a causa RAGIONE_SOCIALE illegittima segnalazione RAGIONE_SOCIALE banca avversaria, attesa l’impossibilità di identificare tale danno alla stregua di un pregiudizio in re ipsa ;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c., nonché degli artt. 1362 1366 e 1367 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito RAGIONE_SOCIALE illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE rischi
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE banca convenuta, non avendo il giudice d’appello adeguatamente valutato le circostanze costituite dalla pluralità dei dinieghi opposti alle richieste di finanziamento avanzate dall’odierna istante, nonché dalla relativa perdita di credibilità presso l’intero ceto bancario;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa , ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023, Rv. 667005 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, Rv. 648443 – 01);
al riguardo, mentre è vero che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento RAGIONE_SOCIALE sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito (Sez. 3, Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020,Rv. 657144 – 01), è tuttavia altresì vero che, una volta che il giudice di merito, nella valutazione delle circostanze di fatto dedotte in giudizio delle parti, abbia espresso la propria valutazione circa l’insussistenza di tale danno (nel senso RAGIONE_SOCIALE mancata adeguata dimostrazione di un’effettiva maggiore difficoltà di accesso al credito, come espressamente affermato nella sentenza impugnata in questa sede), la
diversa prospettazione interpretativa avanzata dal ricorrente in sede di legittimità non può qualificarsi alla stregua di una denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, non limitandosi l’istante a rilevare l’erronea sussunzione di un fatto incontroverso nella fattispecie normativa astratta, bensì rivendicando una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una differente valutazione dei dati istruttori acquisiti;
ciò posto, risolvendosi la censura in esame in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, la stessa deve ritenersi inammissibile, trattandosi di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di svolgere le attività di valutazione dei fatti dedotti in giudizio dall’attrice non specificamente contestati dalla controparte, con particolare riguardo alla pluralità dei finanziamenti negati all’odierna ricorrente (e a sua figlia) in conseguenza dell’illegittima segnalazione denunciata in questa sede;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia trascurato l’influenza RAGIONE_SOCIALE pretesa mancata contestazione, ad opera RAGIONE_SOCIALE controparte, delle allegazioni e delle prove offerte dalla ricorrenti con riguardo alla natura e all’entità danni subiti, trattandosi di circostanze di fatto (i dinieghi delle richieste di finanziamento inoltrati dalla ricorrente e dalla figlia) da detta controparte legittimamente ignorati (siccome riferibili alla sfera di esclusiva pertinenza dell’attrice ), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio
RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 -01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la circostanza di fatto costituita dalla pluralità dei finanziamenti negati all’odierna ricorrente e a sua figlia in conseguenza dell’illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE rischi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., con la conseguente perdita dell’accesso al credito e RAGIONE_SOCIALE credibilità e affidabilità dell’istante presso gli istituti bancari;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la circostanza di fatto costituita dal diniego di diversi finanziamenti opposto alla ricorrente risulti espressamente presa in considerazione dalla corte appello (cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), la quale ne ha tuttavia sottolineato l’irrilevanza, non avendo l’attrice dimostrato di aver dovuto far ricorso ad altro finanziamento più oneroso, da intendersi come l’effettiva conseguenza dannosa causalmente riconducibile alla illegittima segnalazione contestata (così esprimendosi la valutazione del giudice d’appello) ;
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito RAGIONE_SOCIALE causa, l’odierna doglianza RAGIONE_SOCIALE ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato RAGIONE_SOCIALE valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
si dà altresì atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione