Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5593 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5593 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25592/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’a AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1785/2021, della Corte di Appello di Roma, depositata in data 9.03.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.02.2026 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE citarono innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE deducendo che la convenuta, dopo aver intavolato trattative per conciliare una causa (opposizione a decreto ingiuntivo) in corso tra le parti, relativa ad un debito derivante da RAGIONE_SOCIALE , non aveva formalizzato una transazione, così determinando la segnalazione della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE li RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia.
Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nella misura di euro 2.500.000,00.
Il Tribunale, con sentenza del 17.9.2015, rigettava la domanda, osservando che, premesso che l’azione promossa era da ricondurre all’ambito dell’art. 1337 cc, in tema di responsabilità precontrattuale, era da accogliere l’eccezione di carenza di legitt imazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, e che il danno non era stato provato.
Con sentenza del 9.3.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello principale delle due società, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, osservando che: pur condividendo quanto affermato dalle appellanti (circa la qualificazione della domanda come di risarcimento extracontrattuale) tuttavia tale domanda non era da accogliere in quanto, sulla base della loro stessa ricostruzione dei fatti, la segnalazione della RAGIONE_SOCIALE non era illegittima derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di l easing per la somma di euro 41.851,73, per il periodo gennaio 2003-ottobre 2004; non era fondato il motivo concernente la ritenuta carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetto estraneo all’RAGIONE_SOCIALE – non essendo stata documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cc o altra forma di collegamento che abbia potuto comportare un danno conseguente alla suddetta segnalazione-
ed essendo irrilevante l’identità della compagine sociale; era assorbito il terzo motivo riguardante la valutazione d’insussistenza del nesso di causalità tra gli illeciti contestati alla società convenuta e i danni richiesti; infine, non potevano essere accolte le istanze istruttorie in quanto non riproposte in appello; era invece inammissibile l’appello incidentale per mancanza d’interesse ad impugnare, stante il rigetto della domanda risarcitoria.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con cinque motivi. Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 53, 67, 108, 170, d.lgs. n. 385/1993, della delibera CICR 29.3.1994 istitutiva della RAGIONE_SOCIALEleRAGIONE_SOCIALE, e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 sul funzionamento della stessa RAGIONE_SOCIALEle , per aver la Corte d’appello affermato la legittimità della segnalazione in mancanza dei presupposti di legge (situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile ad una crisi d’insolvenza), non essendo invece motivo idoneo a ciò il mero inadempimento.
Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia esaminato e valutato la documentazione prodotta sulla capacità patrimoniale delle due società (bilanci; perizia di stima).
Il secondo e terzo motivo denunziano nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e per motivazione apparente, per aver la Corte territoriale dichiarato la legittimità della segnalazione a sofferenza sull’esclusivo presupposto del rapporto creditizio tra le parti.
Il quarto e quinto motivo denunziano violazione degli artt. 75 cpc, 2043 cc, 112 cpa, 111 Cost., ex art. 360, nn. 4 e 5, cpc, nullità della sentenza
per motiva zione apparente, per aver la Corte d’appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE per la mancanza di collegamento societario con la segnalata RAGIONE_SOCIALE, avendo invece la prima società agito azionando un proprio diritto autonomo, afferente ai danni subiti a seguito della comunicazione dell’Unicredit che le aveva negato il mutuo proprio per la segnalazione della collegata RAGIONE_SOCIALE, pur essendo stata documentata l’avvenuta estinzione del debi to, con richiesta di restituzione della somma di euro 550.000,00 alla scadenza contrattuale del 30.4.2009.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
Invero, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi illegittima, « derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di macchinari … Conseguentemente, nessun danno, la UBI è tenuta a risarcire », incorrendo in una evidente violazione della disciplina regolante la suddetta segnalazione, come richiamata nella rubrica del primo mezzo, omettendo del tutto di considerare la giurisprudenza consolidata di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui, ai fini dell’obbligo di segnalazione al « RAGIONE_SOCIALE » (cd. RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in « sofferenza » allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle « Istruzioni » emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come
« deficitaria », ovvero come « grave difficoltà economica », senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di « definitiva irrecuperabilità » (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019).
Nella specie, come detto, la Corte d’appello ha omesso ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche.
Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono del pari fondati per aver la Corte omesso di tener conto della comunicazione indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE da Unicredit circa l’impossibilità di concedere il mutuo, in ragione dell’avvenuta segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, e della posizione di collegata della società segnalata, emergendo dunque un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato.
Per quanto suesposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma che dovrà riesaminare la fattispecie in conformità dei principi richiamati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME