Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13994 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13994 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14172/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso i suoi Uffici, in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 982/2021, pubblicata il 16 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta alla pubblica udienza del 17/4/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni dei Sostituti procuratori generali NOME COGNOME e NOME COGNOME, con le quali hanno entrambi chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti.
Fatti di causa
1. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado del 8/7/2009, NOME COGNOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, onde ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto per usucapione, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEa porzione di terreno di mq. 3168, sito in Comune di Mondragone, ricadente nella part. 113 del Foglio di mappa 14, intestata al RAGIONE_SOCIALE, ma facente parte, in realtà, del patrimonio disponibile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda espose di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Mondragone (CE), alla INDIRIZZO, in virtù di atto di compravendita per AVV_NOTAIO del 10 novembre 1965, sul quale aveva realizzato, agli inizi RAGIONE_SOCIALE anni 1980, uno stabilimento balneare denominato ‘La Duna’, composto da area parcheggio e campeggio, chiosco bar/ristorante e spiaggia attrezzata. Precisò di essere nel possesso RAGIONE_SOCIALEa particella oggetto di domanda sin dagli anni NUMERO_DOCUMENTO; che solo a causa RAGIONE_SOCIALE‘errata voltura del 1960 RAGIONE_SOCIALE Uffici del Catasto la stessa era stata intestata al RAGIONE_SOCIALE, anziché al RAGIONE_SOCIALE; che tutto il terreno, sia di proprietà, sia posseduto dal medesimo, era stato recintato.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree sul presupposto che l’area contesa appartenesse al RAGIONE_SOCIALE marittimo.
Con sentenza n. 2436/2014, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse la domanda.
Avverso detta sentenza il COGNOME propose appello. Si costituì ritualmente il citato RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Con sentenza n. 982/2021, pubblicata il 16/3/2021, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello, osservando che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 829 cod. civ. per il demanio generale, per i beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione non potesse realizzarsi in forma tacita, ma necessitasse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 cod. nav., RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo e conseguente alla verifica RAGIONE_SOCIALEa non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe zone per pubblici usi del mare, sicché sarebbe stato necessario il provvedimento di sclassificazione richiesto dall’art. 157 Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile del 1877 e dall’art. 35 cod. nav. al fine del passaggio dei beni dal demanio al patrimonio disponibile, mentre tale non poteva considerarsi l’atto di affranco del 1935 in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta superiore approvazione prevista dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, restando irrilevanti, in assenza, c.t.u. e documenti catastali.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
Con ordinanza n. 31901/2024 pubblicata il 11/12/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ribadito, con il deposito di conclusioni scritte, la richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e in particolare: a) l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 24 agosto 1936 del Regio RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del Decreto del Ministro per l’RAGIONE_SOCIALE e per le RAGIONE_SOCIALE del 12 settembre 1936, registrato presso la Corte dei Conti in data 1 ottobre 1936; b) l’omesso esame dei precedenti documenti, ovvero: RAGIONE_SOCIALEa relazione di c.t.u. RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 5281-S.G. 1401/II/99 del 14 maggio 1999 del M.E.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 23596 del 6 dicembre 2007 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALEa nota prot. n. 12349 del 23 novembre 2009 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si contesta, in particolare, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che aveva condiviso la decisione di primo grado, con cui si affermava che il procedimento per la sdemanializzazione non si era completato, e che, pertanto, la superficie territoriale occupata dall’odierno ricorrente non era usucapibile, sul presupposto che, agli atti del giudizio, mancasse la prova RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta ‘superiore approvazione’ prevista dagli articoli 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 17 settembre 1935, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALEe altre doglianze finalizzate alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze documentali prodotte.
Ad avviso del ricorrente, i giudici, oltre ad avere omesso di considerare la natura costitutiva e ricognitiva dei confini – tra RAGIONE_SOCIALE Marittimo, Patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e proprietà comunale RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 1935, non avevano dato conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze documentali che avrebbero consentito di ritenere dimostrata l’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità superiore prevista dagli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 1935 e completata la procedura per la sdemanializzazione, omettendo di analizzare, in particolare, l’ordinanza del 24/8/1936 del Regio RAGIONE_SOCIALE, con la quale, in ossequio a quanto previsto dall’atto di affranco del 1935, era stata approvata la convenzione transattiva del 17/9/1935; il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE del 12/9/1936, registrato presso la Corte dei Conti il 1/10/1936, col quale era stata approvata la suddetta ordinanza e, a causa di tali omissioni, anche la c.t.u. redatta dall’AVV_NOTAIO, contenente le indicazioni catastali e le delimitazioni (tra demanio marittimo, patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e proprietà comunale) conseguenti all’atto di affranco del 1935 e attestante sia i motivi RAGIONE_SOCIALE‘erronea intestazione RAGIONE_SOCIALEa particella 113 (già 28c), data dall’erronea voltura eseguita ne 1960 dall’UTE a nome del RAGIONE_SOCIALE marittimo, anziché del Patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sia la presenza in loco dei segni lapidei sistemati in seguito all’atto di affranco; la nota n. 12349 del 23/11/2009 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attestante il passaggio RAGIONE_SOCIALEa particella 113 dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE; le note del 14/5/1999 del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e del 6/12/2007 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, attestanti, rispettivamente, il passaggio RAGIONE_SOCIALEa particella 113 al RAGIONE_SOCIALE giusta atto di transazione del 1935 e l’entità
RAGIONE_SOCIALEa superficie rimasta al RAGIONE_SOCIALE Marittimo in seguito a tale atto di affranco.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 429 cod. civ. 1865 (approvato con legge 2 aprile 1865, n. 2215), RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 del Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile del 1877 (approvato con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del Codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Si sostiene, in particolare, che la Corte d’Appello aveva disatteso i motivi di impugnazione proposti, sul presupposto che, a differenza di quanto stabilito per la disciplina del demanio in generale dall’art. 829 codice civile, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, la sdemanializzazione non potesse realizzarsi in forma tacita, ma necessitasse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Navigazione, RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale avrebbe dovuto seguire alla verifica in concreto RAGIONE_SOCIALEa non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe zone per pubblici usi del mare. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, il bene in questione era già stato sdemanializzato e che la normativa applicabile alla specie era quella antecedente all’entrata in vigore del predetto codice, essendo il procedimento disciplinato dall’art. 157 del Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile del 1877, in virtù del quale era all’uopo sufficiente il mero riconoscimento, contenuto in una dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Marittima, del venir meno RAGIONE_SOCIALEa necessità all’uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe parti di spiaggia e RAGIONE_SOCIALEe altre pertinenze demaniali, come accaduto con la relazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione interministeriale del 15/6/1932, richiamata dalla convenzione tra le Autorità preposte nel 1935, regolarmente approvata. Lo stesso art.
429 del codice civile del 1865 non prevedeva impedimenti al riguardo, in quanto stabiliva la perdita RAGIONE_SOCIALEa demanialità per fatto naturale, senza necessità di alcun atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e senza che questo consentisse di affermare la possibilità di una sdemanializzazione tacita.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Si rappresenta che l’apparato motivazionale affermi, altresì, che con l’atto di affranco del 17 settembre 1935 le parti avessero stipulato ‘ una convenzione ‘, con la quale ‘ ritenevano privo di effetto il verbale di delimitazione RAGIONE_SOCIALE arenili di Mondragone nel 29.4.1930 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Governativa incaricata (art. 2), mentre accettavano le contrastanti conclusioni RAGIONE_SOCIALEa relazione del 15.6.1932 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Interministeriale che aveva delimitato le zone da assegnarsi allo RAGIONE_SOCIALE da quelle da assegnarsi al Comune (art. 3) ‘. Sul punto, si evidenzia che, dal materiale processuale, non emergerebbe alcun elemento dal quale si possa rilevare che le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione interministeriale, riportate nella relazione del 15 giugno 1932, siano state ‘contrastanti’. Poiché l’interpretazione dei contratti soggiace alle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la Corte di merito non poteva esimersi, seppur nella priorità da attribuire all’elemento letterale, dal verificare la formulazione RAGIONE_SOCIALEe espressioni e RAGIONE_SOCIALEe singole pattuizioni in coordinamento con le altre espressioni e clausole contenute nell’atto, e, quindi, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto contrattuale.
4.1 Preliminarmente, si evidenzia che, come chiarito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati ex art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Sezione o il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte -ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti RAGIONE_SOCIALE artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., stante la natura non decisoria RAGIONE_SOCIALEa proposta e la sua insuscettibilità di assumere valore di pronuncia definitiva (Cass., Sez. U, 10/04/2024, n. 9611).
4.2 Venendo al merito, il secondo motivo, da trattare per primo perché logicamente prioritario, è fondato.
L’art. 157 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 maggio 1877, n. 3919, approvato con Regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 (Codice RAGIONE_SOCIALEa marina mercantile), disponeva che « le spiagge e il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall’amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima » (comma primo) e che « le parti di spiaggia e RAGIONE_SOCIALEe altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all’uso RAGIONE_SOCIALE, potranno fare passaggio dai beni del RAGIONE_SOCIALE demanio a quelli del patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE » (secondo comma).
Le disposizioni del Codice per la RAGIONE_SOCIALE Mercantile, approvato con il suddetto Regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, sono state abrogate, unitamente alle altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso, dall’art. 1329 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha approvato il testo definitivo del Codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione ed è entrato in vigore il 21/4/1942.
Tra esse deve farsi rientrare anche l’art. 35, rubricato « esclusione di zone dal demanio marittimo », il quale stabilisce che « le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ».
La categoria del demanio marittimo è individuata dall’art. 28 Codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, norma che, nell’affermare che ne fanno parte « a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte RAGIONE_SOCIALE‘anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso RAGIONE_SOCIALE marittimo », specifica e amplia il disposto di cui all’art. 822, primo comma, cod. civ., che, fornendo un’elencazione tassativa di beni (Cass., Sez. 2, 2/6/1978, n. 2756), parla di lido del mare, spiaggia, rade, porti, fiumi, torrenti, laghi, altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale, senza però darne una definizione esatta.
Detti beni, in quanto incommerciabili, imprescrittibili e inespropriabili, non possono neppure essere usucapiti, a meno che non vengano sdemanializzati (Cass., Sez. 1, 6/5/1980, n. 2995).
Quanto alla sdemanializzazione occorre distinguere tra beni del RAGIONE_SOCIALE accidentale e beni del RAGIONE_SOCIALE necessario.
Quanto ai primi, la demanialità cessa con il venir meno RAGIONE_SOCIALEa destinazione all’uso RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente da un atto espresso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, atteso che l’atto di sclassificazione come risulta dalla stessa letterale formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829 cod. civ. – ha un’efficacia meramente dichiarativa, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa certezza RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche, limitandosi a dare atto del passaggio del bene dall’uno all’altro regime, sicché per essi è ammissibile la c.d. sdemanializzazione tacita, consistente nel
compimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità, di atti incompatibili con la volontà di conservare il carattere demaniale dei beni, purché ciò risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso RAGIONE_SOCIALE.
I beni del RAGIONE_SOCIALE marittimo (c.d. demanio necessario), invece, possono essere sdemanializzati esclusivamente con un espresso e formale provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa, avente carattere costitutivo (in questi termini Cass., Sez. 6-2, 18/10/2019, n. 26655; Cass., Sez. 2, 19/02/2019 , n. 4839; Cass., Sez. 1, 9/6/2014, n. 12945; Cass., Sez. 2, 11/05/2009 , n. 10817; Cass., Sez. 2, 02/03/2000, n. 2323; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987; Cass., Sez. 1, 6/5/1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 13/2/1967, n. 362; Cass., Sez. 2, 5/8/1949, n. 2231), senza che tale distinzione contrasti coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., considerate, rispettivamente, la non sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE interessi tutelati dai due istituti e la priorità RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa proprietà pubblica rispetto alla privata (Cass., Sez. 6-2, 18/10/2019, n. 26655, cit.).
Questo provvedimento, che è basato su una valutazione tecnicodiscrezionale in ordine ai caratteri naturali, variabili e contingenti, RAGIONE_SOCIALE‘area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare o l’utilità anche solo potenziale RAGIONE_SOCIALE‘area (Cass., Sez. 6-1, 8/2/2018, n. 3111; Cass., Sez. 2, 19/2/2019, n. 4839), è richiesto tanto sotto il vigore RAGIONE_SOCIALE‘attuale codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 (con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile di concerto con quello RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE), quanto sulla base RAGIONE_SOCIALEa legislazione anteriore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 del Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile del 1877 (in questi termini Cass., Sez. 6-2, 18/10/2019, n. 26655; Cass., Sez. 1, 9/6/2014, n. 12945; Cass., Sez. 2, 11/05/2009 , n. 10817; Cass., Sez. 1,
6/5/1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 13/2/1967, n. 362; Cass., Sez. 2, 5/8/1949, n. 2231).
Pertanto, in difetto di un siffatto provvedimento, che è demandato in via esclusiva alla P.A. e/o ad un atto amministrativo e non può essere emesso dall’Autorità giudiziaria perché sarebbe un accertamento, comunque, privo di utilità pratica (Cass., Sez. 2, 19/2/2019, n. 4839), l’immobile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei rapporti con l’amministrazione (artt. 690 del codice civile del 1865 e 1145 primo comma del codice civile vigente), e, in particolare, è inidoneo all’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1, 6/5/1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 19/2/2019, n. 4839).
In ordine al provvedimento di sdemanializzazione, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare la sussistenza di un’evidente differenza precettiva tra l’art. 157 del previgente Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile e l’art. 35 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Navigazione, in quanto mentre la norma abrogata prevedeva il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio mediante il mero riconoscimento, contenuto in una dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione marittima, del venir meno RAGIONE_SOCIALEa loro necessità per l’uso RAGIONE_SOCIALE, quella vigente prevede prima un analogo riconoscimento da parte del capo del compartimento e, poi, un decreto ministeriale di esclusione dal demanio marittimo (in questi termini Cass., Sez. 1, 21/04/1999, n. 3950).
E’ stato, infatti, affermato che la lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 del Codice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mercantile, così come quella RAGIONE_SOCIALEe altre norme RAGIONE_SOCIALEo stesso Codice, escludeva che, oltre al riconoscimento del venir meno RAGIONE_SOCIALEa pubblica necessità, fosse necessario un apposito e successivo atto di sdemanializzazione e che, a differenza dall’attuale normativa, l’art. 157 valorizzava l’aspetto sostanziale
RAGIONE_SOCIALEa vicenda attinente ai beni, nel senso che la non necessarietà, in fatto, all’uso RAGIONE_SOCIALE era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio, RAGIONE_SOCIALEa quale l’Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, mentre il vigente art. 35 cod. nav. ‘ valorizza l’aspetto formale RAGIONE_SOCIALEa menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale ‘ (Cass., Sez. 1, 21/04/1999, n. 3950, cit.).
Come affermato dalla dottrina, l’elemento discriminante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sdemanializzazione nella norma del codice del 1877, è il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa non necessarietà dei beni all’uso RAGIONE_SOCIALE e, per il codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, RAGIONE_SOCIALE‘utilizzabilità per i pubblici usi del mare, ovverossia, rispettivamente, l’attività visibile e materiale esercitata dallo RAGIONE_SOCIALE sul bene demaniale anche attraverso le concessioni, per l’una, e l’utilizzabilità potenziale di esso, per l’altra, con un’evidente presa di coscienza RAGIONE_SOCIALEa maggior articolazione RAGIONE_SOCIALE interessi pubblici sottesi ai trasferimenti di beni del demanio necessario, cui è conseguito il coinvolgimento di più Amministrazioni nel procedimento volto ad accertare il venir meno di quell’interesse.
Non è neppure corretta l’obiezione sul punto sollevata dal controricorrente e fondata sul presupposto che la citata pronuncia si riferisse ad un accordo tra ente e privato basato su un provvedimento di sdemanializzazione rilasciato in precedenza, posto che, al pari RAGIONE_SOCIALEa situazione in esame, anche in quell’occasione era in contestazione proprio la configurabilità di un provvedimento di sdemanializzazione, che, in quanto costituito da un nulla osta al passaggio RAGIONE_SOCIALEe aree al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, rilasciato nel 1909 dall’Amministrazione, era stato considerato dall’Amministrazione mero atto preparatorio alla formale esclusione RAGIONE_SOCIALEe stesse dal demanio.
Va, infine, esclusa la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6048 del 15/07/2022, con la quale il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda proposta dall’avente causa del ricorrente nei confronti del Comune di Mondragone, avente ad oggetto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Comune di Mondragone n. 5 del 5 novembre 2020, con la quale era stata disposta la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività di somministrazione alimenti e bevande in Mondragone alla INDIRIZZO, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale marittima in merito all’area nella quale la predetta attività veniva esercitata.
I giudici amministrativi, infatti, premesso che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area occupata, presupponendo la cognizione di diritti soggettivi, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, conformemente al criterio di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione fondato sulla causa petendi (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 settembre 2019 n. 22575), hanno respinto la domanda proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEe sentenze emesse, in questo procedimento, dai giudici di merito, sicché nessuna rilevanza può attribuirsi alla pronuncia in questione.
Alla stregua di tali principi, deve allora ritenersi errata la sentenza impugnata, avendo i giudici di merito ritenuto che mancasse il provvedimento esplicito di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa non necessità per gli usi marittimi, senza valutare i contenuti RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 17/9/1935, nella diversa ottica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione marittima del venir meno RAGIONE_SOCIALEa necessità del bene demaniale per l’uso RAGIONE_SOCIALE, dei provvedimenti ad esso antecedenti che eventualmente potrebbero contenerla e di quelli ad esso susseguenti, quali l’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE per gli Usi civici di RAGIONE_SOCIALE del 24/8/1936 e il decreto del RAGIONE_SOCIALE del 12/9/1936, non essendo necessario
alcun provvedimento analogo a quello previsto dall’art. 35 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Navigazione.
La sentenza va pertanto cassata, rendendosi necessario un nuovo esame, sulla scorta del seguente principio di diritto:
« In tema di demanio necessario, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 del codice RAGIONE_SOCIALEa marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal RAGIONE_SOCIALE demanio marittimo al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’aspetto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all’uso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale l’Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l’aspetto formale RAGIONE_SOCIALEa menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale ».
Il primo motivo resta logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo, dovendo il giudice di rinvio procedere all’esame dei documenti in esso menzionati. Parimenti, resta assorbito l’esame del terzo motivo che verte sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di affranco del 1935.
Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/4/2025.
Il giudice estensore Il Presidente