Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19877 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
R.G.N. 18071/19
C.C. 11/6/2024
Vendita -Preliminare -Esecuzione in forma specifica
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18071/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 505/2018, pubblicata il 27 novembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. –COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Taranto (Sezione distaccata di Manduria), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, al fine di sentire pronunciare il trasferimento, in suo favore, della quota di proprietà degli immobili ancora intestati agli eredi di COGNOME NOME ovvero, in subordine, al fine di sentire condannare i convenuti al rilascio di procura speciale a vendere il medesimo compendio immobiliare, oltre al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 10.000,00. Chiedeva, in ogni caso, che fosse accertato l’avvenuto acquisto dei cespiti per usucapione ventennale ordinaria.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, i quali contestavano il fondamento delle domande azionate, sostenendo l’inefficacia delle invocate scritture private, che non avevano natura di contratto preliminare, considerato che l’originaria volontà di far fronte al trasferimento era venuta meno per mancanza di un successivo contratto definitivo, e in ogni caso eccepivano la prescrizione estintiva ordinaria, essendo decorso oltre un decennio dal presunto
preliminare del 1982 sino alla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3398/2015, depositata il 6 novembre 2015, pronunciava il trasferimento delle quote di proprietà sui fondi, in ragione dell’impegno alla vendita assunto dal dante causa dei convenuti, e condannava quest’ultimi al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 10.000,00.
2. -Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, i quali chiedevano che la sentenza appellata fosse riformata e che le domande spiegate fossero disattese, alla stregua dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della contraddittorietà della motivazione sul punto, con precipuo riferimento alla scrittura privata del 29 settembre 2004, che non era stata sottoscritta da COGNOME COGNOME NOME.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale si opponeva all’accoglimento del gravame spiegato, chiedendone il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, nel fascicolo di parte appellata, era stata rinvenuta la scrittura datata 29 settembre 2004, a firma di COGNOME NOME, sicché nessun rilievo aveva il fatto che la copia versata negli atti degli
appellanti fosse priva di tale sottoscrizione, essendosi le parti scambiate gli atti da ciascuna sottoscritti; b ) che, con tale scrittura, COGNOME NOME aveva riconosciuto di avere ceduto la sua quota di proprietà dei beni al fratello NOME e quest’ultimo aveva nelle more adempiuto alla sua prestazione, estinguendo i debiti della società di fatto già precedentemente sciolta; c ) che si trattava di un negozio di accertamento con il quale COGNOME NOME si era impegnato nuovamente ad eseguire la sua obbligazione, dichiarandosi pronto a presentarsi dinanzi ad un AVV_NOTAIO per il trasferimento della proprietà con atto pubblico e conferendo al fratello NOME una procura speciale affinché potesse anche trasferire a terzi i cespiti, senza necessità di un doppio trasferimento; d ) che tale obbligo di stipulare l’atto pubblico di vendita si era trasferito agli eredi; e ) che non vi era spazio per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, tenuto conto del contrasto esistente tra le parti.
3. -Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME.
È rimasto intimato COGNOME COGNOME NOME.
4. -I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 169 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su un documento presente nel fascicolo della parte appellata che
non era stato restituito alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, come evidenziato dalle parti appellanti nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., senza che nel corpo della sentenza impugnata vi fosse alcun riferimento a tale doglianza.
Ad avviso degli istanti, la mancata restituzione del fascicolo di parte al momento del deposito delle comparse conclusionali avrebbe implicato la necessità di non tener conto di tale documento ai fini della decisione, mancanza rilevabile d’ufficio con specifico riferimento alla scrittura privata del 29 settembre 2004.
2. -Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 190 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per omesso esame di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla doglianza espressamente sollevata in ordine al fatto che la controparte non avesse tempestivamente restituito il fascicolo di parte a scadenza del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali, fascicolo contenente il documento innanzi indicato.
Tanto più che sempre nel corso del giudizio di gravame era stato ribadito quanto già esposto in primo grado circa il disconoscimento della attribuibilità della scrittura privata datata 29 settembre 2004 a COGNOME COGNOME NOME, elemento di cui non si era affatto tenuto conto nel corpo della motivazione della sentenza impugnata.
2.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi -sono infondati.
Ora, la sentenza impugnata ha evidenziato che nel fascicolo di parte appellata è stata rinvenuta la scrittura privata datata 29 settembre 2004, a firma di COGNOME NOME.
A fronte di questo rilievo l’ipotetica restituzione del fascicolo di parte appellata solo alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica non impediva l’utilizzazione del documento in esso contenuto.
E ciò perché tale documento (ossia la scrittura privata del 29 settembre 2004) è stato posto a fondamento anche della decisione di prime cure, all’esito della sua tempestiva produzione in giudizio davanti al Tribunale.
Sicché, rispetto alla produzione del documento nel giudizio di prime cure, il principio di ‘non dispersione (o di acquisizione) della prova’ che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo -comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 10202 del 17/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
3. -Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli
artt. 214 e 216 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte distrettuale tralasciato di spendere qualsiasi argomentazione circa l’avvenuto disconoscimento della scrittura privata del 29 settembre 2004, effettuato dagli eredi di COGNOME NOME già nel giudizio di primo grado, eccezione ribadita in sede di impugnazione con l’affermazione della completa estraneità di COGNOME NOME rispetto a tale produzione e all’esistenza, in realtà, di una sola copia della scrittura, recante le firme di COGNOME NOME NOME e di COGNOME NOME.
Osservano, pertanto, gli istanti che era stato già dedotto che la scrittura non fosse stata firmata contestualmente da tutte le parti interessate e risultasse priva di data certa, obiezione rimasta priva di risposta.
3.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché la sentenza impugnata ha specificamente affrontato tale eccezione, prospettando che nessun rilievo aveva il fatto che la copia versata negli atti degli appellanti fosse priva della sottoscrizione di COGNOME NOME, essendosi le parti scambiate gli atti da ciascuna sottoscritti.
Pertanto, nella copia consegnata a COGNOME NOME vi era la firma di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e nella copia consegnata a COGNOME NOME vi era la firma di COGNOME NOME (copie prodotte nel giudizio di primo grado e richiamate anche dalla sentenza d’appello).
Senonché nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam non si esige che la sottoscrizione delle parti contraenti sia contestuale, con la
conseguenza che il requisito della forma scritta è soddisfatto anche allorché la sottoscrizione delle parti sia riportata su due documenti separati e identici, riproducenti lo stesso contratto (ossia il preliminare di cessione della quota in comproprietà).
Segnatamente il requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18137 del 26/06/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1462 del 18/01/2023; Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 13/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23966 del 23/12/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6629 del 18/07/1997; Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 13/07/1993; Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 01/12/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3262 del 11/05/1983).
Nella fattispecie l’inscindibile collegamento negoziale è insito nella circostanza che la separata sottoscrizione ha riguardato lo stesso identico testo negoziale, riproducente il contratto preliminare di vendita.
4. -Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2936 c.c., per avere la Corte del gravame disatteso l’eccezione sollevata di prescrizione ordinaria del diritto ad ottenere il trasferimento delle quote dei cespiti emarginati, in ragione della carenza di alcuna valenza probatoria della scrittura privata del 29 settembre 2004.
Obiettano gli istanti che, in ordine a tale eccezione, la sentenza impugnata avrebbe adottato una motivazione apparente
e non satisfattiva, non tenendo conto della stipulazione del contratto preliminare oltre 10 anni prima della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
4.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero l’eccezione di prescrizione si fondava sulla negazione di alcuna valenza negoziale della scrittura privata del 29 settembre 2004, con il conseguente decorso del termine decennale dalla stipulazione dell’originario preliminare concluso nell’anno 1982.
Una volta che si è ritenuto, per contro, che anche la scrittura privata del 29 settembre 2004 avesse valenza negoziale, in quanto contenente il testo dell’impegno a vendere la quota, con sottoscrizione separata di due documenti dello stesso contenuto, proprio la rinnovazione di tale impegno ha escluso la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, stante che l’azione in giudizio è stata intrapresa nel rispetto del termine prescrizionale decennale decorrente dal 29 settembre 2004.
5. -Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., dell’omessa motivazione in ordine alla carenza di interesse e alla cessazione della materia del contendere, con violazione degli artt. 100 e 342, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere alla luce della evidente assenza di interesse ad agire di COGNOME NOME, posto che, come attestato dalla sentenza n. 2502/2015 del Tribunale di Taranto, quest’ultimo aveva già disposto dei beni immobili oggetto del giudizio.
5.1. -Il motivo è infondato.
Nessuna cessazione della materia del contendere si è infatti perfezionata per il solo fatto che COGNOME NOME abbia alienato a terzi gli immobili, la cui quota di comproprietà costituiva oggetto dell’evocato preliminare di vendita, appunto perché, allo scopo di assicurare l’efficacia dell’acquisto in favore del terzo, occorreva che l’alienante acquisisse la disponibilità delle quote dai propri germani.
Ora, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Ipotesi che, per quanto anzidetto, non si è realizzata nella fattispecie.
6. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché la controparte dei ricorrenti è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda