Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10555 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10555 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1846-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso a ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3974/2018 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 20.5.2002 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e NOME innanzi il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, rivendicando la proprietà di alcuni beni immobili ed invocando la condanna dei convenuti alla loro restituzione ed al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo, in via riconvenzionale, la loro proprietà esclusiva, per usucapione, dei beni oggetto della domanda principale.
Con sentenza n. 422/2009 il Tribunale accertava che taluni dei beni oggetto di causa erano stati demoliti medio tempore dai convenuti ed accoglieva, nel resto, la domanda principale, rigettando l’eccezione riconvenzionale di usucapione.
Con la sentenza impugnata, n. 3974/2018, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dagli odierni controricorrenti avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta dal COGNOME.
Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1326 e ss. c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la prova della proprietà del bene oggetto di rivendicazione sulla scorta della scrittura privata dal 28.1.1979, priva della firma della parte acquirente, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero ceduto i beni oggetto di causa ad COGNOME NOME, dante causa di COGNOME
NOME e COGNOME NOME, a loro volta danti causa degli odierni controricorrenti. La Corte distrettuale avrebbe infatti ritenuto che la produzione in giudizio di detto documento, ad opera degli odierni controricorrenti, equivalesse alla sua sottoscrizione, valendo come accettazione della proposta negoziale in esso contenuta. La parte ricorrente evidenzia che il principio richiamato dal giudice di merito opera a condizione che non sia intervenuta, medio tempore , la revoca della proposta contenuta nel documento firmato dalla sola parte proponente, cosa che, nella specie, sarebbe avvenuta, posto che quest’ultima aveva agito per la rivendicazione della cosa. Inoltre, il principio di cui anzidetto opera a condizione che la produzione in giudizio della scrittura sia eseguita ad opera della stessa parte che avrebbe dovuto sottoscriverla, mentre nel caso di specie la stessa era stata prodotta non dall’COGNOME NOME, bensì dai suoi aventi causa.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2714 e ss. c.c. e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato che la scrittura del 1979 non fosse stata espressamente disconosciuta dal COGNOME, odierno ricorrente. Lo stesso, infatti, aveva contestato l’esistenza di qualsiasi accordo tra le parti.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e ss. c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura del 1979 fosse efficace anche in danno dell’odierno ricorrente, pur in assenza di qualsiasi prova circa l’esistenza di deleghe conferite ai due sottoscrittori della stessa, COGNOME NOME e COGNOME, da parte
dei loro germani, comproprietari dei beni oggetto del predetto negozio di cessione.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1158 e ss., 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente negato il diritto di uso dell’aia, ritenendo fondata l’eccezione di usucapione di detta area che era stata sollevata dagli odierni controricorrenti.
La proposta di definizione del giudizio, formulata dal consigliere delegato, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, non è condivisa dal Collegio.
Relativamente alla domanda di rivendicazione dell’aia, il Collegio rileva che la Corte di Appello ha, all’esito di apprezzamento in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, accertato che, in base ai titoli prodotti dalla parte attrice -rappresentati dall’atto per notar COGNOME del 25.3.1923 e dall’atto per notar COGNOME del 22.10.1999- il COGNOME NOME, dante causa dell’odierno ricorrente, aveva acquistato sull’area di cui si discute soltanto un diritto di uso, e non anche un diritto di comproprietà (cfr. pag. 5 e s. della sentenza impugnata).
Tale statuizione, che costituisce la ratio della decisione di rigetto della domanda di rivendicazione di cui si discute, non è attinta specificamente dai motivi di censura.
Per quanto invece concerne gli annessi agrari insistenti sull’aia, rappresentati da una stalletta, da un forno e un sottoforno, la Corte di Appello, pur dando atto che la comproprietà di detti beni fosse stata trasferita, sempre sulla base dei titoli di cui anzidetto, al dante causa dell’odierno ricorrente (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha ritenuto, erroneamente, decisivo il fatto che essi erano stati medio
tempore demoliti. La circostanza, al contrario, non ha alcun rilievo in relazione all’accertamento della proprietà dei beni de quibus , poiché non impedisce al loro titolare di pretenderne la ricostruzione, con ripristino della situazione di fatto anteriore alla demolizione.
I motivi di ricorso, di conseguenza, vanno scrutinati con esclusivo riferimento a detti annessi agrari e, in relazione ad essi, sono fondate la prima e la seconda censura.
La Corte d’Appello, infatti, non si è posta il problema della revoca della proposta prima dell’accettazione, ex art. 1328 c.c., né ha considerato il fatto che il documento non era stato prodotto in giudizio dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverlo. Nel caso di specie, infatti, è certo che nella scrittura del 1979 mancasse la firma del compratore, COGNOME NOME, onde l’effetto sanante di detta carenza poteva prodursi soltanto ove il documento fosse stato prodotto in giudizio dallo stesso COGNOME, prima che la proposta negoziale in esso contenuta fosse stata revocata dalla parte proponente.
Va ribadito, sul punto, che ‘In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006, Rv. 590654; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 23/05/2006, Rv. 589586 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3810 del 25/02/2004, Rv. 570540, la quale ultima esclude l’effetto sanante anche se la scrittura sia stata prodotta dall’erede del soggetto che avrebbe dovuto sottoscriverla).
La Corte di Appello è quindi incorsa in errore di diritto, laddove ha ritenuto sanata la mancanza di firma del compratore nella scrittura del DATA_NASCITA, sulla base della sua produzione in giudizio da parte di soggetti diversi da chi avrebbe dovuto sottoscriverla.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Il quarto motivo, invece, è a sua volta fondato, poiché la verifica del dies a quo dell’esercizio del possesso, ai fini della maturazione del termine ventennale di usucapione alla data di proposizione del giudizio (20.5.2022: cfr. pag. 20 del ricorso) avrebbe dovuto essere condotta non già con riferimento alla data della scrittura del 1979, bensì in relazione al complesso delle risultanze istruttorie, e dunque anche delle deposizioni dei testimoni circa la sostituzione del cancello, avvenuta tra il 1984 ed il DATA_NASCITA, in rapporto alla data di proposizione della domanda giudiziale.
In definitiva, vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il primo, secondo e quarto motivo, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il primo, secondo e quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 06 dicembre 2023 e, a seguito di riconvocazione, in data 11.4.2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME