Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5238 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 5238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11245/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME TAMAJO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
SALVATORE COGNOME
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 83/2023 depositata il 09/03/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Presidente relatore NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, adita da NOME COGNOME, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande, proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, volte ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di «primo dei primi violini» e la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, da quantificare in misura pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data della mancata assunzione.
La Corte distrettuale, riassunti i fatti di causa, ha in premessa evidenziato che a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 345/2000 è mutata la natura giuridica degli enti lirici, trasformati da enti pubblici in personalità giuridiche di diritto privato, con conseguente integrale modificazione del sistema delle fonti, perché se in precedenza, in difetto di normativa settoriale, era alla normativa dell’impiego pubblico che occorreva fare riferimento, successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina dell’impiego privato.
nonché contro
Ha precisato che le procedure selettive imposte, ai fini della assunzione, alle RAGIONE_SOCIALE non sono integralmente sovrapponibili al concorso pubblico disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 e, pertanto, non è applicabile la disciplina dello scorrimento della graduatoria, che non è richiamata dall’art. 22 d.lgs. n. 367/1996, come novellato dal d.l. n. 50/2019.
Ha aggiunto, in punto di fatto, che all’esito della procedura di evidenza pubblica per la copertura del posto di «primo dei primi violini», il COGNOME non era risultato vincitore, perché preceduto in graduatoria da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, ed a quest’ultimo la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai offerto l’assunzione, avendo preferito, in attesa che si definisse il contenzioso inerente all’esclusione del COGNOME, il ricorso alle sostituzioni temporanee e, poi, alle assunzioni a tempo determinato. Ha precisato al riguardo che il diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento sorge solo allorquando il datore di lavoro decida di avvalersi della graduatoria e questa decisione nella specie non era mai intervenuta, in quanto il contenzioso con il prof. COGNOME era stato definito allorquando era già decorso l’anno di validità, previsto dal bando, della graduatoria medesima. Ha evidenziato, inoltre, che il ricorso di primo grado era stato proposto sulla base di una rappresentazione dei fatti (esclusione del COGNOME e rinuncia del COGNOME all’assunzione) smentita dall’istruttoria, tanto che in appello il COGNOME aveva inammissibilmente modificato la causa petendi , facendo leva sull’asserita inerzia del COGNOME per desumerne una rinuncia all’assunzione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, mentre è rimasto intimato NOME COGNOME.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione orale, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 19, D.L. 91/2013, convertito in L. 112/2013, anche alla luce dell’art. 3 del D.lgs. 367/1996». Richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5542/2023, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 68/2011, per sostenere che, una volta indetto il concorso pubblico come previsto dalla legge, operano i medesimi principi che valgono per l’impiego pubblico quanto allo scorrimento della graduatoria.
La seconda critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., addebita alla Corte distrettuale di avere violato o falsamente applicato gli artt. 2 e 97 Cost., 1175, 1337 e 1375 c.c. Sostiene il ricorrente che, bandita la procedura selettiva, la RAGIONE_SOCIALE era tenuta ad assumere il vincitore e non poteva «congelare» la graduatoria in attesa che venisse definito il contenzioso con il prof. COGNOME.
Il terzo motivo, formulato ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., denuncia la « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost., dell’art. 22 d.lgs. 367/1996, anche in relazione all’art. 35, commi 3 e 5 ter, d.lgs 165/2001, agli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 2907, 2908 e 2909 c.c. nonché agli artt. 99 e 112 c.p.c.». Il ricorrente torna a sostenere che il suo diritto all’assunzione sarebbe sorto dal gennaio 2015, quando il prof. COGNOME non assunse il ruolo, o quantomeno dal 4 febbraio dello stesso anno allorché la RAGIONE_SOCIALE concluse un contratto a tempo determinato con altro violinista, senza rispettare il bando concorsuale e i suoi esiti. Deduce che l’indizione della procedura selettiva obbligava all’assunzione e
aggiunge che questa non poteva essere negata in attesa della definizione del giudizio promosso dal COGNOME né poteva assumere rilievo la circostanza che il contenzioso fosse stato definito quando era già decorso il termine annuale di validità della graduatoria.
4. Infine con il quarto mezzo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., é denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1175, 1337 e 1375 c.c. Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui sostiene che in appello era stata modificata inammissibilmente la causa petendi e rileva che, al contrario, l’azione era comunque fondata sulla rinuncia all’assunzione da parte del COGNOME « apertis verbis o per facta concludentia ». Insiste nel sostenere che detta rinuncia andava ravvisata nel comportamento del primo classificato in graduatoria il quale aveva dimostrato per fatti concludenti di rinunciare al posto di «primo dei primi violini» ricoprendo lo stesso solo temporaneamente per poi abbandonarlo, assumendo il diverso ruolo di «primo dei violini secondi».
Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
La sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione plurime rationes decidendi e, come evidenziato nello storico di lite, oltre ad affermare l’inapplicabilità alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della disciplina dettata in tema di scorrimento della graduatoria nei rapporti di impiego pubblico, ha anche escluso in punto di fatto che il prof. COGNOME, risultato vincitore all’esito dell’esclusione del COGNOME, avesse rinunciato all’assunzione, che non era stata offerta a nessun candidato dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva preferito attendere la definizione del giudizio promosso dal RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un accertamento di fatto idoneo a sorreggere, a prescindere da ogni altra considerazione, il rigetto della domanda proposta dal COGNOME il quale, non essendo vincitore ma solo idoneo collocatosi al secondo posto, anche in caso di ritenuta applicabilità dei principi affermati dalla
giurisprudenza amministrativa e di questa Corte in tema di scorrimento della graduatoria, avrebbe potuto azionare il preteso diritto all’assunzione a condizione che quel diritto fosse venuto meno in capo all’unico vincitore. Il quarto motivo di ricorso che censura detta ratio decidendi presenta plurimi profili di inammissibilità perché, da un lato, quanto alla modifica della causa petendi dell’originaria domanda, ravvisata nella prospettazione di fatti diversi da quelli allegati nel primo grado di giudizio, oltre a non individuare correttamente le norme processuali asseritamente violate (nella specie l’art. 437 c.p.c.), non assolve all’onere di specifica indicazione degli atti processuali, imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.; dall’altro, nell’affermare che il comportamento tenuto dal COGNOME integrava una rinuncia tacita al diritto all’assunzione, sorto al momento della approvazione della graduatoria, sollecita un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dalla Corte territoriale e, come tale, inammissibile nel giudizio di legittimità.
5.1. Una volta esclusa la rinuncia del candidato vincitore divengono inammissibili tutte le ulteriori deduzioni svolte nel ricorso, atteso che il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, fatto valere in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla fondatezza o meno dei primi tre motivi di ricorso, necessariamente presuppone che in quella graduatoria l’aspirante ricopra una posizione utile a fondare il diritto medesimo, posizione da escludere nella fattispecie in ragione dell’accertamento fattuale svolto dai giudici del merito.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non
risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018).
In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna parte controricorrente in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026
Il Presidente estensore NOME COGNOME