SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 324 2026 – N. R.G. 00000144 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello -Prima Sezione Civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1.Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
2.Dott. NOME COGNOME Consigliere
3.Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1442025 RG , vertente
TRA
con sede in Roccapiemonte
(SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura conferita con atto separato in calce all’atto di riassunzione;
APPELLANTE in riassunzione
E
, in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante p.t., Ing.
, domiciliato per la carica presso la sede legale, in
Salerno, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 910 2024 (Rep n. 27515, Racc. n. 4424), dall’AVV_NOTAIO, con la quale elettivamente domicilia presso l’RAGIONE_SOCIALE dell’ , in Salerno, alla INDIRIZZO;
APPELLATA in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 cpc, a seguito della cassazione (ordinanza n. 305212024 del 27112024) della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1488/2023 del 18122023 pubblicata il 20122023;
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta depositate dall’appellante in sostituzione dell’udienza del 4 122025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8102018, il
(di seguito, per brevità, solo esponeva essere una struttura privata accreditata con il erogante prestazioni medico sanitarie in favore dei cittadini assistiti dal che l’art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 (finanziaria del 2007), nell’ambito del piano di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo finanziario, aveva previsto per il triennio 2007-2009 che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE, dovessero praticare uno sconto del 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al D.M. 22/07/96 e del 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio di cui al medesimo D.M.; che la decurtazione di tali somme era stata operata attraverso un automatismo tecnico-contabile disposto dall’ , in base al quale tutte le strutture accreditate e rano state indotte ad inserire, nella distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate, una sottrazione dal
lordo (al netto dei ticket) dell’importo percentuale di sconto, con facoltà, però, di aggiungere in calce una nota attraverso la quale il laboratorio, non prestando acquiescenza allo sconto operato, si riservava ogni diritto e azione di rivendica sulla somma decurtata e non percepita; che tale decurtazione tariffaria era stata richiesta dall’ anche per il triennio 2010 -2012, nonostante la predetta disposizione normativa in tema di sconto fosse temporalmente limitata al periodo 2007-2009, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale; che essa attrice intendeva rivendicare gli importi decurtati in relazione al triennio 20102012, pari complessivamente ad € 130.193,62; che l’ doveva, quindi, reputarsi contrattualmente inadempiente ex art. 1218 c.c. per l’omessa remunerazione delle prestazioni oggetto dell’illegittima applicazione dello sconto tariffario.
Pertanto, la ricorrente società concludeva per la condanna dell’ al pagamento della complessiva somma di € 130.193,62, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e succ. modifiche. Spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l’
(di seguito, per brevità, solo ), eccependo: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito; la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc; l’operatività dell’applicato ‘sconto’ per il periodo in q uestione, quanto meno, per la previsione contrattuale; l’infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo in questione, tanto che la società attrice era stata remunerata con applicazione della regressione; l’infondatezza della pretesa di interesse moratori ex Dlgs 231 2002.
Quindi, sulla istruttoria documentale, la causa, riservata all’udienza telematica del 6 72021 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, era decisa con la sentenza appellata (cfr. sentenza n. 3462022 del 2512022, pubblicata il 2812022), con la quale il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea, condannando l’ al pagamento della somma di € 130.193,62, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e spese di lite .
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l’eccezione di prescrizione la quale ultima attiene ‘ alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale ‘ -affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 20072009 e non contrattualizzato dalle parti nell’accordo prodotto in atti. In riferimento all’eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall’adeguatezza della prova offerta dall’ , il superamento appariva in realtà un falso problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento delle somme ind ebitamente decurtate dall’ a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l’integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall’ senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa Amministrazione, sulla quale gravava l’onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell’anno in valutazione per stabilire una nuova data di sfora mento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità per l’ di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex Dlgs 2312002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002. Parte Parte Parte
Con l’appello del 31 5 2022, previa richiesta di sospensiva e di CTU, l’ censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi:
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l’errata interpretazione della
normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
-Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell’applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col Decreto commissariale n. 32 del 2732013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell’art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296 2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
-Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l’operatività dello sconto su base negoziale, nonostante l’espressa previsione di cui agli artt. 4 -5 del contratto;
-Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepito giudicato formatosi a seguito della sentenza TAR n. 442517 in materia di sconto;
-Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l’eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l’eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato.
Quindi, l’appellante così concludeva: . P.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la riportandosi integralmente alle difese di primo grado.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata (cfr. ordinanza del 20102022), con ordinanza datata 1072023 le parti venivano invitate ad interloquire riguardo .
Di seguito, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 19102023), la causa era decisa con la sentenza n. 1488 2023, con la quale la Corte accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta dalla con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In particolare, il Corte salernitana, ritenute infondate le eccezioni di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348bis cpc, nonché quella di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, condivideva la decisione del primo giudice in merito alla inoperatività dello sconto tariffario oltre il triennio 20072009. Tuttavia, il giudice di secondo grado affermava l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla la quale non aveva idoneamente dimostrato di aver ottenuto il necessario accreditamento (provvisorio, transitorio o definitivo), né gli specifici accordi contrattuali con forma scritta ad substantiam per le prestazioni oggetto di controversia, con la conseguenza che nessuna prestazione poteva essere remunerata, nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento.
Quindi, la icorreva in Cassazione, affidando a sette motivi la propria difesa, con i quali, per quel che qui interessa, censurava la sentenza di appello, la quale aveva erroneamente affermato l’insussistenza (perché ‘non provato’) di un rapport o di accreditamento in suo favore, omettendo di considerare che l’accertamento non era stato oggetto di impugnativa da parte dell’ , così come in merito ai rapporti contrattuali, che il primo giudice aveva considerato ‘ validi ed efficaci ‘, con conseguente avvenuta formazione del giudicato interno.
La Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso (assorbiti gli altri due), ravvisando nel caso di specie il giudicato interno, sia con riferimento all’avvenuta stipula dei contratti -validi ed efficaci -, sottesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenza dell’accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, definitivo. Di conseguenza, la Suprema Corte cassava la sentenza della Corte di Appello di Salerno, alla quale rimetteva, in diversa composizione, la decisione in merito ai motivi accolti, demandando anche la statuizione sulle spese di legittimità (cfr. ordinanza n. 305212024 del 6-27112024).
Quindi, con l’atto di riassunzione del giudizio, notificato in data 29 12025, la conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, l’
, così concludendo, in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, . Invero, la nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, ribadiva l’inoperatività dello sconto tariffario oltre il triennio 2007 -2009, nemmeno su base negoziale ex artt. 45 del contratto, e la mancata dimostrazione da parte dell’ sulla quale gravava il relativo onere, del dedotto superamento del tetto di spesa per gli anni 2010-2012, nonché il riconoscimento degli interessi di mora ex Dlgs n. 2312002. Parte
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’ , ribadendo le difese già espresse nel precedente appello e contestando le richieste avverse, di cui chiedeva il rigetto.
Quindi, la Corte, dopo aver riservato la decisione a norma del novellato art. 352 cpc (cfr. ordinanza del 611 2025), rimetteva la causa sul ruolo, fissando l’udienza ex art. 189 cpc (cfr. ordinanza del 13112025), considerato che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario e, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto, se non diversamente previsto, alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado (cfr. Cass., Ordinanza n. 8454 del 31/03/2025). Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 4 122025, la causa era riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, rinunciati dalle parti (cfr. ordinanza del 9122025).
A. Giudizio di rinvio: oggetto e limiti.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge, su impulso di parte, un’ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all’art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del cpc.
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del 2122019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all’emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso della ha censurato la sentenza di appello, laddove sollevava ex ufficio la questione dell’assenza dell’accreditamento e dei contratti scritti, così eludendo il vincolo del giudicato interno formatosi, per l’omessa impugnazione specifica da parte dell’ della pronuncia di primo grado che li aveva ritenuti sussistenti, validi ed efficaci.
Di conseguenza, le questioni ancora devolute in appello e rimaste impregiudicate dagli effetti del giudicato interno sono quelle afferenti all’operatività dello sconto tariffario e del superamento del tetto di spesa per gli anni in contestazione, oltre che all’eccepita omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno in riferimento alla sentenza del TAR Salerno n. 44252017, dovendosi invece ritenere definitivamente accertata la giurisdizione del giudice ordinario – già confermata dal precedente giudice di appello e non oggetto del ricorso in cassazione – e la debenza degli interessi di mora ex Dlgs n. 2312002, non espressamente impugnata nell’originario appello dall’ .
B. Giudicato amministrativo.
Con l’originario appello l’ si doleva dell’omessa pronuncia del primo giudice in merito alla proposta eccezione di giudicato amministrativo sulla legittima applicazione dello sconto tariffario per il periodo 2010-2012, a seguito della pronuncia n. 44252017 del TAR del 1892017, la quale aveva respinto in via definitiva il ricorso presentato dalla società appellata, attraverso l’RAGIONE_SOCIALE , teso ad ottenere l’annullamento del decreto del AVV_NOTAIO ad acta n. 67 del 222 2012, proprio nella parte in cui stabiliva l’operatività dello sconto.
Orbene, ritiene questa Corte che nel giudizio amministrativo l’oggetto trattato è la legittimità di taluni provvedimenti amministrativi adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroaerea specialistica e delle relative branche di appartenenza, ove, innanzitutto, il petitum riguarda esclusivamente la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati per la generale programmazione finanziaria della branca al lordo e al netto dello sconto tariffario, e
non lo sconto tariffario applicabile sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini; viceversa, il petitum e la causa petendi del presente giudizio afferiscono alla esclusiva rivendicazione, su base contrattuale, di somme di denaro.
Ne consegue, pertanto, che non può profilarsi nel caso di specie alcun giudicato relativamente alla operatività o meno dello sconto tariffario oltre il periodo previsto del triennio 20072009, come meglio si dirà nel punto seguente.
C. Sull’applicabilità del cd. ‘sconto’.
Con l’originario gravame, l’ , richiamate le difese già articolate in prime cure, metteva in rilievo che: l’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio; l’applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del AVV_NOTAIO per l’Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo RAGIONE_SOCIALE, che avevano forza e valore di legge; la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori , la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall’art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 1 , precisava che tale disposizione espressamente disciplinava ‘ la realizzazione degli
1 ‘ fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE, praticano uno sconto pari al 2
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 ‘ e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n. 13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n. 10582/18; Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Anche il Consiglio di Stato aveva condiviso l’interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del AVV_NOTAIO ‘ad acta’ della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l’applicazione dello sconto ‘de quo’ anche per l’anno 2010 (cfr. sentenza n. 6522 del 28/09/21).
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l’inciso ‘al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari’, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall’articolo 1, comma 796, della legge n. 296 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l’esigenza
per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate ‘.
di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, di inser zione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22). Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall’ sulle somme richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese negli anni 2010-2012 è illegittima.
D. Tetto di spesa.
Parimenti, le doglianze formulate dall’ in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, in conseguenza dell’applicazione delle tariffe senza alcuno ‘sconto’, devono ritenersi infondate quanto meno per gli anni 2010 e 2012.
Sul punto, giova ricordare che l’erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro Parte
specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall’allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l’apporto di ciascun Centro; il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l’ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all’eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell’anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). Parte Parte Parte Parte Parte Parte
Quindi, la regressione tende ad individuare l’apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l’orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le
norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell’ (Cass. n. 2623419; Cass. n. 2332418; Cass. n. 34032018; Cass. n. 21622022; Cass. n. 56612021; Cass. n. 101822021; Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D’altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l’esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il RAGIONE_SOCIALE può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget … per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018); principio per cui l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell’adempimento all’obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti -come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa – sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di RAGIONE_SOCIALE più rappresentative (vd., per tutte, Cons. Stato n. 20716); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 454013 e Cons. Stato n. 67913). Parte
Com’è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l’ doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali
di consumo (cfr. art. 5.3 dei contratti). Peraltro, nei contratti stipulati dalla er gli anni 2010-2012 (cfr. contratti del 772010, 1442011 e 2882012) era espressamente prevista l’istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative e tre membri designati dall’ , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di ‘ riduzione o eliminazione dello sconto ‘, avuto riguardo al fine – definito apertis verbis ‘ inderogabile ‘ dall’art. 5.4 -‘ di rispettare l’equilibrio economico -finanziario programmato ‘.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l’eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell’ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall’inizio dell’anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa; b) qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all’ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Parte Parte
Orbene, sulla base della documentazione prodotta entro i termini all’uopo stabiliti dall’ordinamento processuale, deve ritenersi che l’ non abbia fornito la prova, cui era onerata, dell’eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010, 2011 e 2012,
difettando completamente sia i monitoraggi, con l’indicazione delle presunte date di sforamento del budget, sia le comunicazioni a consuntivo con l’eventuale indicazione del superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale . Invero, la documentazione prodotta dall’ nella presente controversia afferiscono a diversa società, tale con sede in Nocera Inferiore, alla INDIRIZZO (codice struttura n. , P . IV A : ), laddove la risulta avere sede in Roccapiemonte, al corso INDIRIZZO. P.
Pagano n. 68 (codice struttura n. , P. IV A: P. P.
In conclusione , per le motivazioni sin qui esposte, l’appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
E. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 16503/2019).
Orbene, le spese dei vari gradi di giudizio , liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione relativo e in relazione alle attività effettivamente espletate, in ragione dell’esito complessivo della controversia vanno poste a carico dell’ , con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo .
PQM
La Corte d’Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e in sede di appello, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza n. 346 2021 pubblicata in data 2812022 dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA l’
al pagamento in favore del
elle spese processuali, che liquida
-per il primo giudizio di appello, in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo;
-per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in € 1.745,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo;
-per il giudizio di rinvio, in € 1.167,30 per esborsi ed € 6.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 17 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa NOME COGNOME – – Dott.ssa NOME COGNOME –