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Sconto in fattura: contratto verbale e onere della prova

Il Tribunale di Firenze ha revocato due decreti ingiuntivi emessi a favore di un’impresa edile. La controversia riguardava dei lavori di ristrutturazione per i quali i committenti sostenevano di aver pattuito verbalmente uno “sconto in fattura” del 50%, mai applicato dall’impresa. Basandosi su prove testimoniali, in particolare quella di un direttore di banca, il giudice ha ritenuto provato l’accordo verbale. Ha inoltre constatato l’inadempimento dell’impresa, che aveva abbandonato il cantiere, e l’ha condannata a risarcire parte dei danni subiti dai committenti. La sentenza chiarisce la validità dei patti verbali nel contratto di appalto e l’onere della prova in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Sconto in Fattura: Se l’Accordo è Verbale, Chi Paga?

I bonus edilizi e la possibilità di ottenere uno sconto in fattura hanno rappresentato una grande opportunità per molti proprietari di immobili. Tuttavia, quando gli accordi non vengono messi per iscritto, possono sorgere controversie complesse. Una recente sentenza del Tribunale di Firenze fa luce sulla validità degli accordi verbali in un contratto di appalto e su chi debba sopportare l’onere della prova in caso di contenzioso. Analizziamo questo caso emblematico per capire come tutelarsi.

Il Caso: Lavori di Ristrutturazione e il Contenzioso sullo Sconto in Fattura

Due proprietari di un immobile commissionano lavori di ristrutturazione a un’impresa individuale. Le parti si accordano verbalmente per l’applicazione di uno sconto in fattura del 50%, una pratica incentivata dalle normative sui bonus edilizi. L’accordo prevedeva che i committenti cedessero il loro credito fiscale all’impresa, ottenendo in cambio uno sconto immediato.

Tuttavia, l’impresa emette fatture per l’intero importo, senza applicare lo sconto pattuito. Di fronte al rifiuto dei committenti di pagare l’intera somma, l’impresa ottiene due decreti ingiuntivi per un totale di oltre 27.000 euro.

L’Opposizione e la Prova del Patto Verbale

I committenti si oppongono ai decreti ingiuntivi, dando inizio a una causa civile. La loro difesa si basa su due punti principali:

1. L’esistenza di un accordo verbale per lo sconto in fattura.
2. L’inadempimento dell’impresa, che non solo non ha applicato lo sconto, ma ha anche eseguito i lavori con ritardo e in modo difforme, per poi abbandonare il cantiere.

La prova decisiva a favore dei committenti arriva dalla testimonianza del direttore della banca coinvolta. Quest’ultimo ha confermato che si erano tenuti incontri per finalizzare un finanziamento “ponte” all’impresa, proprio in attesa che questa potesse incassare il credito fiscale ceduto dai committenti. Questa testimonianza ha dimostrato l’esistenza di un accordo sullo sconto, rendendo le pretese dell’impresa infondate.

La Decisione del Tribunale e l’Inadempimento del Costruttore

Il Tribunale di Firenze ha accolto le ragioni dei committenti. Ha ritenuto che l’impresa non solo avesse violato l’accordo sullo sconto, ma fosse anche venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Le prove documentali e testimoniali hanno confermato che l’impresa aveva abbandonato il cantiere prima di completare le opere, costringendo i proprietari a rivolgersi a un’altra ditta per terminare i lavori d’urgenza ed evitare danni strutturali.

Di conseguenza, il Tribunale ha:

* Revocato entrambi i decreti ingiuntivi.
* Accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dei committenti, condannando l’impresa a risarcire i costi sostenuti per i lavori di completamento, per l’apertura di linee di credito e per altre spese correlate all’inadempimento.
* Rigettato le richieste di risarcimento per la perdita di chance e per i canoni di locazione, ritenendole non sufficientemente provate.

Le Motivazioni

Il giudice ha basato la sua decisione su principi giuridici fondamentali. In primo luogo, ha ribadito che il contratto di appalto non richiede obbligatoriamente la forma scritta. Può essere concluso anche verbalmente o tramite comportamenti concludenti (per facta concludentia). La prova della sua esistenza e del suo contenuto, inclusa la clausola sullo sconto in fattura, può quindi essere fornita tramite testimoni.

In secondo luogo, la sentenza chiarisce un aspetto cruciale dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sebbene sia il debitore a iniziare la causa di opposizione, l’onere di provare la fondatezza del credito rimane in capo al creditore originario (l’impresa). Spetta dunque all’impresa dimostrare di aver eseguito correttamente e completamente la propria prestazione. Nel momento in cui i committenti hanno eccepito l’inadempimento, l’onere di provare il proprio corretto operato è ricaduto sull’impresa, prova che non è stata fornita.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre importanti lezioni pratiche. Un accordo verbale, sebbene rischioso, può essere giuridicamente vincolante se adeguatamente provato in giudizio. Le testimonianze e le prove indirette, come le trattative con una banca, possono diventare decisive. Inoltre, un committente è pienamente legittimato a rifiutare il pagamento se l’impresa non rispetta i patti o esegue lavori difettosi. La decisione sottolinea, ancora una volta, l’importanza cruciale di formalizzare ogni dettaglio contrattuale in un accordo scritto, al fine di prevenire malintesi e contenziosi lunghi e costosi.

Un accordo verbale per lo “sconto in fattura” è valido?
Sì. La sentenza conferma che il contratto di appalto e le sue clausole specifiche, come quella relativa allo sconto, non richiedono la forma scritta per essere validi. La loro esistenza può essere dimostrata in giudizio attraverso altri mezzi di prova, come le testimonianze.

Se il costruttore non applica lo sconto pattuito e abbandona il cantiere, devo pagarlo?
No. Il giudizio stabilisce che il committente ha il diritto di non pagare se l’impresa edile è inadempiente rispetto ai suoi obblighi principali, come il rispetto del prezzo concordato e il corretto completamento dei lavori. Si tratta di una legittima eccezione di inadempimento.

In una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve provare che i lavori sono stati fatti bene?
L’onere della prova grava sul creditore originario, ovvero sull’impresa che ha richiesto il decreto ingiuntivo. Anche se la causa di opposizione è avviata dal cliente (debitore), spetta all’impresa dimostrare di aver adempiuto correttamente al contratto e di avere quindi diritto al pagamento richiesto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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