SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2696 2025 – N. R.G. 00000082 2023 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2023 (cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 87/2023) tra le parti:
(C.F. ) e ( , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Firenze, INDIRIZZO C.F. C.F. C.F.
ATTORI OPPPONENTI
(C.F. , quale titolare dell’omonima ditta individuale (P.IVA , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Prato, INDIRIZZO C.F. P. C.F.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e reietta ogni avversa domanda, eccezione od istanza:
a) revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 3924 del 17/10/2022, notificato il 16/11/2022, e in ogni caso respingere la domanda di condanna del Dott. al
pagamento della somma di € 13.570,15, oltre interessi legali e spese legali, in quanto inammissibile e comunque infondata, operate, se del caso, le necessarie compensazioni;
-in via riconvenzionale: accertato l’inadempimento contrattuale del sig. nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato con il Dott. voglia condannare il sig.
al pagamento in favore del Dott. dell’importo di € 16.789,30 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
b) revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 4092 del 27/10/2022, notificato il 17/11/2022, e in ogni caso respingere la domanda di condanna dell’Ing. al pagamento della somma di € 13.790,15, oltre interessi legali e spese legali, in quanto inammissibile e comunque infondata operate, se del caso, le necessarie compensazioni;
-in via riconvenzionale: accertato l’inadempimento contrattuale del sig. nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato con l’Ing. condannare il sig.
dell’importo di € 21.399,30 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, salva la diversa somma che sarà ritenuta di
al pagamento in favore dell’Ing. giustizia.
c) Il tutto con vittoria di compensi professionali e rimborsi, oltre CAP e IVA come per legge. ‘.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito, nel merito, rigettare l’avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 3924/2022 RG 10552/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e per l’effetto condannare il sig. al pagamento in favore del sig. (C.F. ) della complessiva somma di € 13.570,15 in linea capitale, oltre gli interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria nonché rigettare l’avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 4092/2022 RG 10551/2022 emesso dal Tribunale di Firenze e per l’effetto condannare il sig. al pagamento in favore del sig. (C.F. ) della complessiva somma di € 13.790,15 in linea capitale, oltre gli interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria; sempre nel merito rigettare la domanda attorea e condannare il Sig. al pagamento in favore del sig. (C.F. ) della complessiva somma di € 13.570,15 in linea capitale, oltre gli interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 per le causali di cui in premessa o di quella C.F. C.F. C.F.
somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia dovuta, nonché rigettare la domanda attorea e condannare il Sig. al pagamento in favore del sig. (C.F. ) della complessiva somma di € 13.790,15 in linea capitale, oltre gli interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 per le causali di cui in premessa o a quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia dovuta; sempre nel merito rigettare le domande riconvenzionali formulate dalle parti opponenti con i due atti di opposizione perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari .RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. a convenuto in giudizio, il sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3924 del 17 ottobre 2022, N.R.G. 10552/2022, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all’attore di pagare al convenuto la somma di euro 13.570,15, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 8 del 20 aprile 2022 e n. 9 del 4 maggio 2022, emesse a seguito delle opere edili eseguite presso l’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO.
Il sig. ha anzitutto evidenziato che il suddetto immobile è stato da lui acquistato, nell’ottobre del 2021, unitamente al sig. al fine di ricavare successivamente due distinti appartamenti.
Ed invero, il Tribunale di Firenze, con provvedimento n. 4092 del 27 ottobre 2022, N.R.G. 10551/2022, ha ingiunto al sig. di pagare al sig. la somma di euro 13.790,15, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 5 del 25 marzo 2022 e n. 10 del 4 maggio 2022, emesse a seguito dei medesimi lavori di ristrutturazioni di cui si è detto sopra.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2022 ha proposto opposizione il sig. instaurando il giudizio N.R.G. 87/2023, che è stato successivamente riunito alla presente causa.
Gli opponenti, con motivazioni in gran parte sovrapponibili, hanno rilevato l’infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
-che i sig.ri e dopo aver acquistato l’immobile di INDIRIZZO hanno commissionato l’esecuzione delle opere di ristrutturazione al sig. , accordandosi con quest’ultimo per l’applicazione dello sconto del 50% in fattura;
-che, nello specifico, l’accordo raggiunto tra le parti prevedeva la cessione, da parte degli attori all’odierno opposto, del credito derivante dalla detrazione fiscale prevista dal D.L. n. 34/2020, all’epoca vigente, pari all’ulteriore 50% dell’importo dovuto per i lavori edili;
– che il sig. avrebbe a sua volta ceduto il predetto credito ad una banca, la quale gli avrebbe corrisposto un ammontare pari all’80% del credito ceduto, mentre il residuo 20% sarebbe stato pagato dai sig.ri e dietro apposita fattura;
-che, al fine di evitare l’aggravio delle anticipazioni in capo al convenuto, il sig. si è assicurato sia la disponibilità all’acquisto del credito sia il finanziamento presso la Banca Alta Toscana;
– che, allo scopo, si sono tenuti alcuni incontri presso la filiale di Montemurlo della Banca Alta Toscana, all’esito dei quali l’opposto si è accordato con l’istituto di credito per un finanziamento di euro 110.000,00, finalizzato a coprire le anticipazioni, nonché per la successiva cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali;
-che, sin dall’inizio dei lavori, il sig. è stato scarsamente presente in cantiere, inoltre, le opere di demolizione sono state avviate con oltre un mese di ritardo, solamente a metà del mese di febbraio del 2022;
– che, nonostante tali circostanze, al termine della prima fase dei lavori, il sig. ha inviato al commercialista del sig. , dott. i dati fiscali per la fatturazione;
– che, in data 22 marzo 2022, il dott. inviava le fatture pro forma nn. 5 e 6, rispettivamente ai sig.ri e entrambi per l’importo di euro 7.549,85, con causale ‘ lavori con sconto in fattura 50% riferimento al bonus ristrutturazioni art. 121 D.L. 34/2020 ‘;
– che, tuttavia, a differenza di quanto preventivato, il sig. ha prima ricevuto la fattura n. 6, senza indicazione dello sconto pari al 50% e, successivamente, dopo l’emissione della nota di credito n. 2, la fattura n. 7/2022, emessa per l’importo di euro 7.549,85 a titolo di acconto, che l’attore ha provveduto a pagare con bonifico in data 13 aprile 2022;
-che, il sig. ha altresì ricevuto la fattura n. 8/2022, emessa anch’essa per l’importo 7.549,85 a titolo di acconto;
-che, il sig. ha invece ricevuto la fattura 5/1 del 2022, per l’importo di euro 15.099,70.
-che, quest’ultimo, in forza dei precedenti accordi, ha provveduto a pagare unicamente l’importo di euro 7.549,85, pari al 50% della somma indicata in fattura, chiedendo spiegazioni all’odierno opposto;
– che il convenuto ha riferito di aver cambiato idea, non volendo più applicare lo sconto in fattura e di aver altresì revocato la richiesta di finanziamento alla Banca Alta Toscana;
– che, a seguito delle rimostranze degli opponenti, il sig. ha abbandonato il cantiere senza preavviso;
-che, in data 4 maggio 2022, l’opposto ha inviato ai sig.ri e rispettivamente le fatture n. 9/2022 e n. 10/2022, emesse la prima per euro 6.020,30 e la seconda per euro 6.240,30, entrambe recanti la dicitura ‘ lavori di demolizione roccia con scavatore dotato di martello, assistenza operai e scarrettamento detriti all’esterno presso vostro immobile posto in Firenze, INDIRIZZO
– che gli attori hanno comunicato di non avere intenzione di saldare tali fatture, in quanto, oltre all’assenza dello sconto del 50% precedentemente pattuito, le medesime risultano riferite a lavori eseguiti solo in minima parte ed in spregio delle basilari misure di sicurezza;
– che, in ragione di tali circostanze, i sig.ri e si sono visti costretti a rivolgersi alla ditta NOME COGNOME per l’esecuzione d’urgenza della cerchiatura in acciaio della parete, previa puntellatura multipla, in modo da evitare gravi danni strutturali all’immobile, sostenendo la spesa di € 3.080,00 ciascuno;
-che gli odierni opponenti hanno pertanto chiesto l’annullamento delle fatture, chiedendo altresì la consegna al Direttore dei Lavori del registro della sicurezza;
– che, a causa dei ritardi nella prosecuzione dei lavori, sia il sig. che il sig. hanno dovuto sostenere i costi relativi a contratti di locazione delle rispettive abitazioni;
Gli attori hanno infine domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento contrattuale ad egli attribuibile, quantificandoli nella misura complessiva di euro 38.188,60.
Si è costituito in giudizio il sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendo che venisse concessa la provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti e che venisse rigettata l’opposizione promossa dai sig.ri e sostenendo che le somme ingiunte ai medesime fossero assolutamente dovute.
Nello specifico, il convenuto ha eccepito l’infondatezza delle argomentazioni formulate in sede di opposizione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non vi è stato alcun accordo in merito all’applicazione dello sconto in fattura, tant’è egli stesso ha più volte sollecitato la formulazione di un accordo scritto, al fine di definire compiutamente i dettagli delle pattuizioni.
In secondo luogo, parte opposta ha evidenziato l’esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate.
Con l’ordinanza 26 novembre 2023, il Tribunale ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti. A seguito della concessione dei termini di cui all’art. 183,
c omma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l’assunzione di prove testimoniali all’udienza dell’8 ottobre 2024.
All’udienza del 1° aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
*
Va rilevato, in primis, che l’opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall’esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un’ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l’espressa previsione dell’art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l’opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l’eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l’onere di provare l’esistenza del credito mentre spetta invece all’opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
‘ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l’onere di provare l’esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione ‘ (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell’opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
‘ La proposizione dell’opposizione determina l’insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell’opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell’emissione del
provvedimento monitorio ma, introdotta l’opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria ‘ (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all’esame del merito, ritiene il Tribunale che l’opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. È anzitutto doveroso sottolineare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto ‘ non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né “ad substantiam”, né “ad probationem”, potendo dunque essere concluso anche “per facta concludentia ” (cfr. Cass. n. 22616/2009 e Cass. n. 16530/2016).
Ne consegue che, per tale tipologia contrattuale, non essendo richiesta la forma scritta ex lege, trova applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, sicché, per darne dimostrazione in giudizio possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (cfr. Cass. n. 2303/2017).
Venendo al caso di specie, l’esecuzione, quantomeno parziale, delle opere di ristrutturazione riguardanti l’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti e rappresenta senza dubbio un fatto indicativo della conclusione di un contratto d’appalto tra le parti.
Quanto alla pattuizione dello sconto in fattura, pari al 50%, assumono rilevanza anche le prove testimoniali assunte nel corso dell’espletata istruttoria.
Difatti, il teste il quale, all’epoca dei fatti, ricopriva la posizione di direttore dell’agenzia di Montemurlo della Banca Alta Toscana, ha chiaramente confermato l’avvenuta realizzazione delle attività prodromiche volte alla cessione dei crediti provenienti dallo sconto in fattura.
Nello specifico, il sig. ha dichiarato: ‘ Ricordo che all’inizio dell’anno 2022 avevamo impostato una pratica di finanziamento per ottenere liquidità, cioè un finanziamento ‘ponte’ nell’attesa di ricevere i crediti maturati nell’operazione di ristrutturazione ‘, precisando altresì che ‘ Era stato deliberato il finanziamento, poi non usufruito, ma non ancora deliberata la cessione dei crediti provenienti dallo sconto in fattura in quanto non ancora emesse le fatture ‘.
Non coglie nel segno, pertanto, la prospettazione offerta da parte convenuta, secondo cui la committenza, già al momento dell’inizio dei lavori, ossia il 16 febbraio 2022 (cfr. doc. 7 di parte convenuta) avrebbe avuto consapevolezza dell’intenzione del sig. di non voler applicare lo sconto in fattura.
Come si è detto, infatti, la testimonianza resa dal direttore dell’agenzia di Montemurlo della Banca Alta Toscana, ha confermato che all’inizio del 2022, quindi contestualmente all’inizio delle opere di ristrutturazione, si sono svolti gli incontri preparatori alla delibera dell’acquisto del credito da parte della banca, nonché della concessione del finanziamento finalizzato alla copertura degli anticipi, lasciando pertanto intendere un’apposita manifestazione di volontà da parte dell’odierno opposto.
A nulla rileva, di contro, la dichiarazione resa dal dott. il quale ha riferito circa l’intenzione del proprio cliente di non applicare il già menzionato sconto del 50%, in quanto tale circostanza attiene ad un momento successivo rispetto al perfezionamento del contratto.
L’ulteriore pretesa avanzata in sede monitoria dal sig. e portata dalle fatture n. 5/2022 e n. 8/2022 deve quindi ritenersi infondata.
Occorre infatti sottolineare che i negozi realizzati in forma orale rispondono, comunque, al principio pacta sunt servanda , sancito nel nostro ordinamento dagli art. 1372 e 1376 c.c.
Tali regole dispongono che il contratto ha forza di legge tra le parti, senza limitare la sua efficacia ai negozi a forma solenne.
2. Venendo all’esame dei crediti di cui alle fatture n. 9/2022 e n. 10/2022, risulta anzitutto opportuno richiamare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l’adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova dell’eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’altrui pretesa.
Invero, eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass. n. 826/2015).
La Corte di cassazione ha altresì fornito chiarimenti in merito alla individuazione della parte cui spetti dimostrare di avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione nei contratti di appalto tra privati.
A tal proposito, la Suprema Corte, richiamando il principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ha affermato che: ‘ Nel caso in cui si versi in una situazione di
inadempimento contrattuale di appalto, spetta all’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l’onere della prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l’inadempimento’ (Cass. n. 98/2019).
Orbene, applicando i principi sopra esposti al caso concreto, il Tribunale ritiene che il sig. non abbia assolto all’onere probatorio incombente sul medesimo.
In primo luogo, è doveroso sottolineare come, proprio dalla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta, si evince che la ditta individuale del convenuto ha abbandonato il cantiere prima del completamento dei ‘ lavori demolizione roccia ‘ menzionati nelle fatture ora in esame (cfr. doc. 4 di parte attrice e doc. 11 di parte attrice .
Stando a quanto riportato nel registro di cantiere, infatti, alla data del 1° aprile 2022, i suddetti lavori di demolizione si trovavano in pieno svolgimento, dovendosi ancora ‘ organizzare la demolizione della roccia dell’altro vano ‘ ed essendo stata unicamente iniziata la ‘ creazione apertura per modificare scala di proprietà originale ‘ (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Ed invero, sempre secondo il suddetto registro, in data 11 aprile 2022 il cantiere risultava deserto ed i lavori sono ripresi solo in data 4 maggio 2022, contestualmente all’intervento di una ditta diversa (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
La testimonianza resa dal sig. il quale all’epoca dei fatti ricopriva l’incarico di Direttore dei Lavori, ha inoltre confermato che alcune delle demolizioni effettuate dalla ditta del sig. sono state effettuate senza rispettare le prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico strutturale redatto dall’ing.
Tale circostanza risulta ulteriormente corroborata dalle fatture emesse dalla ditta NOME COGNOME in data 7 giugno 2022, dalle quali emerge chiaramente l’esigenza di ‘ completamento opere murarie di frazionamento delle due unità immobiliari con realizzazione di puntellature per la messa in sicurezza dei solai e delle pareti parzialmente demolite, completamento degli scavi, realizzazione della cerchiatura in acciaio saldato secondo le prescrizioni del progettista strutturale ‘ (cfr. doc. 13 di parte attrice e doc. 12 di parte attrice .
In conclusione, il mancato pagamento, da parte degli odierni opponenti, delle fatture n. 9/2022 e n. 10/2022 ben può ritenersi giustificato.
Si impone dunque la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
3. È ora necessario esaminare la domanda svolta in via riconvenzionale dagli attori.
A tal proposito, si rammenta che ‘ L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. ‘ (Cass. n. 5348/2009).
Inoltre, com’è noto, la Suprema Corte ha altresì precisato che ‘ Il principio di correttezza e buona fede il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. ‘ (Cass. n. 9200/2021).
Ciò posto, si ritengono anzitutto risarcibili le spese sostenute dai sig.ri e
per i lavori eseguiti dalla ditta NOME COGNOME in quanto gli stessi, come si è già avuto modo di osservare, sono causalmente correlati all’inadempimento della ditta del sig. .
Parte convenuta è quindi tenuta al risarcimento degli importi di cui alle fatture n. 9/2022 e n. 10/2022 della ditta NOME COGNOME, pari ad euro 3.080,00 per ciascun documento.
Parimenti, è fondata la domanda del sig. volta ad ottenere il rimborso della somma di euro 300,00, versata per la domanda di ammissione a socio di RAGIONE_SOCIALE del convenuto.
D’altronde, la finalità di garanzia della predetta è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste ed il pagamento è stato debitamente allegato e documentato (cfr. doc. 4 di parte attrice .
Infine, merita accoglimento la domanda degli opponenti relativa ai costi dell’apertura delle linee di credito atte a coprire l’insorgere di costi imprevisti.
La data di stipula del contratto, risalente in entrambi i casi all’agosto del 2022 e la circoscritta durata temporale dei medesimi, dimostrano la sussistenza del nesso causale con l’evento lesivo dedotto in giudizio (cfr. doc. 18 di parte attrice e doc. 17 di parte attrice .
Parte opposta è quindi tenuta al pagamento anche dell’ulteriore importo di euro 1.719,45 nei confronti di entrambi gli attori.
Per quanto attiene al lamentato danno da perdita di chance, invece, si rileva anzitutto che ‘ In materia di perdita di chance, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una “chance” perduta, ma di un altro e diverso danno; ‘ (Cass. n. 6116/2025).
Nel caso concreto, gli attori, dolendosi della mancata possibilità di usufruire dello sconto in fattura di cui al D.L. n. 34/2020, avrebbero più correttamente dovuto dimostrare l’effettiva entità dei maggiori costi applicati dalle ditte che si sono succedute a quella del sig. , non potendo pretendere che tale prova possa essere costituita dalla misura dello sconto applicato da quest’ultima.
La voce di danno in esame non può quindi ritenersi provata.
Analogamente, non merita accoglimento la richiesta volta ad ottenere il rimborso dei canoni di locazione versati dai sig.ri e
Difatti, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalle già menzionate fatture della ditta NOME COGNOME nonché dal registro di cantiere prodotto dall’opposto, si evince chiaramente che nei mesi di maggio e giugno del 2022 il cantiere di INDIRIZZO è stato attivo.
Nello specifico, il registro cantiere, la cui redazione ad opera del Direttore dei Lavori è stata confermata in sede di escussione testimoniale, reca un’indicazione di ripresa dei lavori in data 4 maggio, mentre i lavori della ditta RAGIONE_SOCIALE paiono essere stato eseguiti nel mese di giugno, stando alla relativa documentazione fiscale.
Di conseguenza, il prolungato fermo del cantiere, posto a fondamento della pretesa risarcitoria, non può ritenersi provato.
Ne discende l’infondatezza della domanda in esame.
4. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dagli attori vengono poste a carico del sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, stante la prevalente soccombenza sostanziale sul quantum.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore degli opponenti, in quanto, pur essendo stati redatti due distinti atti introduttivi, i sig.ri e sono stati assistiti dal
medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha svolto un’unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. n. 29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno defensionale.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell’attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto dal sig. e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3924/2022 N.R.G. 10552/2022 del Tribunale di Firenze;
2) accoglie il ricorso proposto dal sig. e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4092/2022 N.R.G. 10551/2022 del Tribunale di Firenze;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig. e per l’effetto condanna il sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento in favore del predetto attore della somma di euro 4.799,45, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
4) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig. per l’effetto condanna il sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento in favore del predetto attore della somma di euro 5.099,45, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo
5) condanna il sig. , quale titolare dell’omonima ditta individuale, agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 31 Luglio 2025 Il Giudice
dott.
NOME COGNOME