Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10542 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME .
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1982/2021 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE,
udita la relazione nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 13.2.2015 la sRAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ citava l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che era accreditata con il RAGIONE_SOCIALE ed aveva anche per gli anni 2011 e 2012 stipulato con l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ regolari contratti di prestazioni sanitarie (cfr. ricorso, pag. 3) .
Premetteva che aveva stipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE contratto di factoring , avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate per conto dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Indi esponeva che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ con raccomandata del 29.10.2014 le aveva chiesto in restituzione per l’anno 2011 l’importo di euro 450.044,78 e per l’anno 2012 l’importo di euro 389.812,05 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva addotto che le somme chieste in restituzione erano state pagate in eccesso ovvero ‘erano quelle scaturenti dalla differenza tra quelle liquidate negli anni 2011 e 2012 e quelle rideterminate applicando la tariffa ripristinata dalla Regione Sicilia nell’anno 2013’ (così ricorso, pag. 4) .
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’insussistenza dell e pretese creditorie azionate d all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Si costituiva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda e per il riconoscimento del credito.
Con sentenza n. 4623/2017 il tribunale rigettava la domanda attorea e condannava l’attrice alle spese di lite.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘
.
Con sentenza n. 1982/2021 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l’appellante al le spese del grado.
Reputava, la Corte di RAGIONE_SOCIALE, nel quadro dell’ordinanza n. 14778/2020 di questa Corte -per ampi stralci richiamata -che il regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, 5° co., del d.lgs. n. 502/1992 non aveva inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che rimaneva pertanto di tipo concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Reputava poi che il D.A. n. 1977/2007, con cui erano stati recepiti gli sconti tariffari, era idoneo ad incidere sul rapporto concessorio tra la struttura privata e l’ente pubblico anche successivamente all’esecuzione del contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Reputava ulteriormente che il D.A. n. 1977/2007 non era stato affatto revocato con il D.A. n. 336/2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 3) .
Reputava altresì, in ordine al motivo di appello con cui si era addotto l’erroneo mancato riscontro -da parte del tribunale -della ricognizione di debito con riferimento all’autorizzazione al pagamento in favore della società di factoring apposta dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sulle singole fatture, che l’autorizzazione al pagamento era inidonea ad integrare il preteso riconoscimento di debito, siccome sostanziava il mero consenso a che il pagamento fosse effettuato al cessionario del credito (cfr. sentenza d’appello, pa g. 14) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.
Premette che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4840/2021 e con sentenza n. 4843/2021 ha annullato il D.A. n. 170/2013 in considerazione della efficacia cronologicamente circoscritta -sino al 31.12.2008 – degli sconti prefigurati dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce quindi che in dipendenza ed in esplicazione del giudicato esterno costituito dalle pronunce del Consiglio di Stato deve nella specie opinarsi per l’inapplicabilità del D.A. n. 170/2013, per l’erroneità dell’impugnato dictum e per l’inapplicabilità degli sconti tariffari alle prestazioni da essa ricorrente rese negli anni 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pagg. 8 -9) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione di pronuncia.
Deduce che in grado d’appello, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito che il tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti
della società di factoring , ossia della ‘RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessari a, siccome cessionaria e titolare del credito nei confronti dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce dunque che in grado di appello ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e la conseguente necessità di remissione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha al riguardo omesso di pronunciarsi (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992.
Deduce che nel quadro dei rapporti senza dubbio di natura privatistica intercorsi tra essa ricorrente e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ i l D.A. n. 170/2013, anche a prescindere dalla sua legittimità, giammai avrebbe potuto incidere sull’equilibrio contrattuale cristallizzatosi nel regolamento negoziale e poi attuatosi con la sua piena e compiuta esecuzione (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce segnatamente che nel quadro, appunto, di rapporti privatistici in nessun modo è destinato a configurarsi un ‘potere di modifica unilaterale retroattiva delle condizioni contrattuali’ (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce in ogni caso che, anche a voler accedere alla ricostruzione panpubblicistica cui ha fatto luogo la Corte di RAGIONE_SOCIALE, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non avrebbe potuto incidere unilateralmente sui rapporti intercorrenti con il concessionario (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che del resto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/2016, ha ammesso la possibilità che con apposita norma si incida su contratti già stipulati unicamente con riferimento alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite (cfr. ricorso, pag. 20) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a negare valore di ricognizione di debito all’autorizzazione al pagamento in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE apposta dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sulle singole fatture (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce che ‘l’autorizzazione a fatturare costituisce ricognizione di debito’ (così ricorso, pag. 22) e che la prova contraria prefigurata dall’art. 1988 cod. civ. riguarda l’inesistenza, l’invalidità, la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante (cfr. ricorso, pag. 22) .
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. e dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002.
Deduce che il buon fondamento dei precedenti motivi giustifica la cassazione della sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALE pur nella parte in cui è stata condannata alle spese di lite ed all’ulteriore contributo (cfr. ricorso, pag. 22) .
Si impone dapprima la delibazione del secondo motivo di ricorso in considerazione del suo evidente carattere pregiudiziale. Il secondo mezzo di impugnazione, comunque, va senz’altro respinto.
Va debitamente premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di
omissione di pronuncia – che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito – ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321; Cass. 17.1.2003, n. 603; Cass. 21.2.2006, n. 3667, secondo cui, se il giudice omette di esaminare una questione di rito avente carattere pregiudiziale, sussiste non già una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ha riguardo alla decisione di merito della causa, bensì una nullità della decisione, propria o derivata, se e in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte con il non considerarne la rilevanza sul rito processuale) .
15. Su tale scorta si rimarca che non si configura la prospettata violazione del contraddittorio alla stregua della previsione di cui all’art. 102 cod. pro c. civ.
Questa Corte spiega da tempo che il rapporto tra cedente e cessionario – sia nel caso in cui la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, sia nel caso in cui sia stata da costui accettata – rimane autonomo e distinto da quello tra cessionario e debitore ceduto e così pure dal rapporto tra cedente e debitore ceduto, giacché non si tratta di un rapporto giuridico sostanziale unico comune a più soggetti (cfr. Cass. 15.12.1987, n. 9295) .
16. Gli enunciati postulati possono essere riferiti pur ai rapporti che si correlano ad un contratto di factoring .
Del resto, parimenti da tempo questo Giudice spiega che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio
instaurato nei confronti di taluno di essi, ricorre un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario allorché l ‘ azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico ovvero all ‘ adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 17027; Cass. 30.1.1995, n. 1093; Cass. (ord.) 16.2.2023, n. 4849) .
Il terzo motivo di ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo motivo, del quarto motivo e del quinto motivo di ricorso.
Va dato atto, dapprima, che la controricorrente ha eccepito che i motivi di ricorso non si correlano al contenuto della pronuncia n. 1982/2021 della Corte di RAGIONE_SOCIALE (cfr. controricorso, pag. 13) .
In particolare, ha addotto che con la sentenza in questa sede impugnata la Corte di RAGIONE_SOCIALE ‘non ha in alcun modo statuito in materia di ‘ (così controricorso, pag. 15) .
Ed ulteriormente ha prospettato che la ricorrente, in sede di merito, ‘non ha mai sollevato eccezioni circa l’efficacia dell’istituto degli sconti tariffari’ (così controricorso, pag. 17) , sicché la relativa eccezione ‘si palesa e, come tale, inammissibile’ (così controricorso, pag. 17) .
Le riferite eccezioni sono prive di fondamento.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE, in sede di disamina del secondo motivo d’appello, ha puntualizzato che ‘correttamente (…) il primo giudice si è, quindi, soffermato sul D.A. n. 1977/2007, che ha dato attuazione nella Regione siciliana alla richiamata disposizione [ id est , all’art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del
2006 ], prevedendo l’applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Ulteriormente la Corte catanese -del pari in sede di disamina del secondo motivo d’appello ha, in esito al riferimento al D.A. n. 336/2008, specificato che era sopravvenuto il D.A. n. 170/2013, avente ad oggetto ‘il ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Su tale scorta non può che postularsi quanto segue.
L ‘impugnato dictum di sicuro involge la materia degl i ‘sconti tariffari’.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE con l’esperita azione di accertamento negativo ha di certo sollecitato in prime cure e devoluto in seconde cure, limitatamente al lasso temporale 2011/2012, il riscontro della non debenza degli importi reclamati in restituzione dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE alla stregua dell’addotta dalla stessa ricorrente inapplicabilità con riferimento al l’anzidetto biennio delle meno vantaggiose tariffe massime e della correlata scontistica di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, tariffe e scontistica recepite in Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, poi vanificate con il D.A. n. 336/2008 e di seguito ripristinate con il D.A. n. 170/2013 (la ricorrente ha puntualizzato in memoria pag. 4 che ‘le misure , dunque, sono formalmente due (tariffe e sconti). Ma esse vengono imposte congiuntamente all’art. 1 , comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006 ‘ ) .
In questi termini, in ordine alla censura, veicolata – nella più ampia cornice del thema disputandum concernente la questione della ‘transitorietà del D.A. n. 170/2013 (cfr. memoria della ricorrente, pag. 7) – dal terzo mezzo,
secondo cui ‘l’ RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto comunque il potere unilaterale di incidere liberamente sui rapporti con il soggetto ‘ (così ricorso, pag. 17) , questa Corte non può che ribadire (a prescindere dal giudicato che si è addotto costituito dalla pronunce n. 4840 e 4843 del 2021 del Consiglio di Stato) la propria elaborazione formulata con precipuo riferimento, sì, agli ‘sconti tariffari’ ma innegabilmente destinata a proiettarsi pur sul regime tariffario meno vantaggioso di cui al D.A. n. 1977/2007 -ripristinato con il D.A. n. 170/2013 – ed al quale la medesima scontistica si correla.
Ovvero l’insegnamento secondo cui , in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall ‘ art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l ‘ ‘ incipit ‘ della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l ‘ interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582) .
22. In quest’ottica gli effetti del D.A. n. 170/2013 devono senz’altro intendersi circoscritti al triennio 2007-2009 (al riguardo si veda l’ordinanza pronunciata da questa Corte nel giudizio iscritto al n. 15609/2023 r.g., del pari nei confronti dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ove si è dato
riscontro del buon diritto della medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di ripetere gli importi indebitamente corrisposti nel triennio 2007-2009) .
Di conseguenza, nella medesima ottica, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE non ha diritto di ripetere importi corrispondenti al meno favorevole (per le strutture accreditate) regime tariffario ed alla correlata scontistica in relazione ad annualità esulanti dal triennio summenzionato e dunque, nella specie, in relazione agli anni 2011 e 2012.
23 . In accoglimento, nei termini suindicati, del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 1982/20 21 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE va cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , negli stessi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 27007/2021 e n. 10582/2018 in precedenza menzionate.
In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la società ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del terzo motivo la sentenza n. 1982/2021 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti nell’accoglimento del terzo motivo di ricorso il primo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte