Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 7008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
R.G. 9490/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 11/3/2025
conflitto negativo di giurisdizione
O R D I N A N Z A
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al numero 9490/2024 di registro generale, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 1519/2024 del 24 aprile 2024, nel procedimento vertente tra:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, qui rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, SICULA RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO;
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-resistenti non costituiti in questa sede –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11 marzo 2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 23 marzo 2021, il signor NOME COGNOME e la signora NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la società esecutrice dei lavori, la RAGIONE_SOCIALE lamentando l’intervenuto sconfinamento rispetto alle aree contemplate nella procedura espropriativa, avviata con la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 279 in data 20 settembre 2009 e, segnatamente, rispetto alle aree indicate nei decreti di occupazione n. 24795 in data 10 maggio 2011 nonché n. 25764 e n. 25765 in data 4 maggio 2011.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che il Libero Consorzio, procedendo all’esecuzione dei lavori a mezzo dell’impresa aggiudicatrice, ha occupato di fatto e senza alcun provvedimento ablativo un’area di gran lunga superiore rispetto a quella indicata nei provvedimenti di occupazione d’urgenza, divel lendo alberi di agrumi e di ulivo di numero ampiamente maggiore rispetto a quello riportato nei verbali di consistenza, distruggendo inoltre gli impianti di irrigazione ed arrecando danni all’azienda agricola.
-In accoglimento dell’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Siracusa, con sentenza n.
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1182/2023 del 19 giugno 2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.
A tale esito il Tribunale ordinario è pervenuto sul rilievo che l’occupazione dei terreni in questione va ascritta nell’ambito di una procedura espropriativa regolarmente avviata . L’occupazione e l’acquisizione dei terreni da cui trae origine il giudizio -ha affermato il primo giudice -si intreccia con l’esercizio di un potere amministrativo, valido e legittimo. Non è configurabile un ‘ ipotesi di comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, ma piuttosto un comportamento riconducib ile, mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, derivandone la giurisdizione del giudice amministrativo.
-Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, questo, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, con ordinanza in data 24 aprile 2024, ha sollevato conflitto negativo.
Al riguardo, il TAR confliggente ha richiamato l’indirizzo delle Sezioni Unite in tema di danni da sconfinamento nell ‘ attività esecutiva di procedure espropriative. Secondo tale orientamento, allorché la realizzazione dell ‘ opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’ occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato, onde l ‘ azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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-Il conflitto negativo di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi degli artt. 375, secondo comma, numero 4, 380bis. 1 e 380ter cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l’Ufficio del Procuratore generale, si è in presenza di un ‘ azione risarcitoria conseguente a una condotta puramente fattuale posta in essere in carenza assoluta di potere.
-Hanno depositato memoria il signor NOME COGNOME e la signora NOME COGNOME quali eredi testamentari di NOME COGNOME nonché la signora NOME COGNOME
Nella memoria, le parti che hanno promosso il giudizio a quo hanno concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che i terreni per cui è causa sono rimasti estranei sia alla variante, recante una integrazione del piano particellare, sia a qualsiasi dichiarazione di pubblica utili tà. L’occupazione sarebbe stata attuata con un comportamento non riconducibile in alcun modo all’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, a nulla valendo che altri terreni attigui sia no stati interessati dall’iniziale dichiarazione di pubblica utilità e dalla successiva integrazione del piano particellare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-È richiesto il riparto di giurisdizione in una controversia nella quale i proprietari di alcuni terreni hanno promosso un’azione di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione e dell’impresa aggiudicatrice che, nell’esecuzione dell’ opera pubblica, avrebbe occupato, di fatto e senza alcun provvedimento ablativo, un’area di gran lunga superiore rispetto a quella indicata nei decreti di occupazione d’urgenza . Mentre i terreni attigui sono stati interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla integrazione del piano particellare, l’occupazione dei terreni su cui si fonda la pretesa risarcitoria,
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esterni ed estranei all’area considerata nei decreti di occupazione d’urgenza, sarebbe avvenuta senza il supporto di alcun titolo ovvero di una dichiarazione di pubblica utilità.
-La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).
-Per costante indirizzo di questa Corte regolatrice, nell’ipotesi di sconfinamento, che ricorre allorché l’opera di pubblica utilità sia stata realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione o la trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello di un privato che leda diritti di terzi, al quale conseguentemente l’interessato può reagire davanti al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2018, n. 33539; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2020, n. 22193; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2022, n. 27748; Cass., Sez. Un., 4 maggio 2023, n. 11701).
-Dando continuità a tale indirizzo, nella specie, sulle conformi conclusioni scritte del Pubblico Ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
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Tenuto conto del petitum sostanziale, è oggetto della controversia, infatti, la realizzazione di un’opera pubblica che ha interessato un terreno più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità. La fattispecie non è in alcun modo riconducibile all’esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi di mero comportamento materiale tenuto in carenza assoluta di potere.
-Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Siracusa.
-Sulle spese sostenute dalla parte che ha presentato memoria nel presente regolamento d’ufficio , provvederà il giudice munito di competenza giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge , anche per le spese nel regolamento d’ufficio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025.