Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32611 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 843/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1319/2021 depositata il 18/06/2021;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 27104/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio
dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 928/2019 depositata il 24/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME (e a seguito della sua morte in data 19 febbraio 2020, i successori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 27104/2019) avverso la sentenza n. 928/2019 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 24 aprile 2019.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La sentenza n. 928/2019 della Corte d’appello di Catania era stata impugnata da NOME COGNOME altresì per revocazione, dichiarata inammissibile con sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania depositata il 18 giugno 2021. Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 843/2022) il solo NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME. Anche a tale ricorso hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. I restanti eredi di NOME COGNOME, ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
NOME COGNOME, hanno depositato in data 11 febbraio 2023 ‘comparsa di intervento volontario’.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
I ricorrenti hanno depositato memoria in data 11 febbraio 2023.
3.Devono pregiudizialmente riunirsi i due ricorsi R.G. n. 27104/2019 e R.G. n. 843/2022, in quanto proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello (sentenza n. 928/2019 della Corte d’appello di Catania) e contro quella che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la prima (sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania).
La riunione va disposta in applicazione analogica (trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., il quale impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Tale riunione, pur non espressamente prevista dal codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (tra le tanti, la più recente Cass. n. 21315 del 2022).
4 . E’, dunque, pregiudiziale l’esame del ricorso R.G. n. 843/2022, proposto contro la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione (sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania).
La sentenza n. 928/2019 della Corte d’appello di Catania aveva respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2347/2016, la quale aveva accolto la domanda del COGNOME volta alla condanna dei convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al rifacimento del muro di
contenimento posto lungo il confine dei fondi delle parti siti in Calatabiano, aveva rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni ed aveva infine accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando il COGNOME al distacco delle derivazioni collocate sul proprio fondo dal canale di scolo insistente lungo il confine del contiguo fondo COGNOME–COGNOME.
In particolare, la sentenza n. 928/2019 affermava:
‹‹ con il primo motivo d’appello il COGNOME assume che la decisione sul punto è errata in quanto ‘le derivazioni per cui è causa sono naturali e queste, ai sensi dell’art 913 c.c., proprio perché naturali, devono essere sopportate dal proprietario del fondo sottostante’. Il motivo è infondato, essendo basato su un erroneo presupposto di fatto. Ed invero, a pagina 3 della (peraltro non contestata) consulenza suppletiva depositata, dal AVV_NOTAIO, il 7 agosto 2012, si legge espressamente che le derivazioni che convogliano le acque dal fondo attoreo (p.lle 97 e 44) a quello del convenuto (p.lle 65 e 66) sono di natura artificiale (realizzate in pietra).
Inammissibile risulta, poi, il secondo motivo di appello con il quale si contesta il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dal deflusso delle acque provenienti dalla porzione soprastante del fondo COGNOME –COGNOME. Al riguardo il COGNOME contesta la tesi del primo giudice allorché questi ha affermato che non è stato ‘… accertato né tampoco mai allegato che il normale deflusso delle acque meteoriche dal sovrastante fondo di parte convenuta in direzione del sottostante fondo COGNOME è stato aggravato da opera dell’uomo’. A dire dell’appellante, l’assunto sarebbe errato in quanto il deflusso delle acque non sarebbe quello naturale, avendo i confinanti creato dei terrazzamenti a modifica della scarpata. Senonché, come accennato, il motivo è inammissibile in quanto, il COGNOME, limitandosi ad evidenziare l’accertato intervento della mano
dell’uomo sulla scarpata, non si confronta adeguatamente con la motivazione del primo giudice, laddove ha escluso che vi sia stato un aggravamento della servitù in danno del fondo sottostante (un conto è affermare che sono stati realizzati dei terrazzamenti, un conto è affermare che ciò ha ‘aggravato’ il deflusso delle acque sul fondo attoreo).
Né la modifica artificiale che, in tesi, costituirebbe causa del peggioramento della situazione del fondo servente, può essere ricondotta, come si sostiene in appello, alla demolizione del muro. Al riguardo, osserva il collegio, che il detto muro non aveva funzione di contenimento delle acque e comunque, essendo a sua volta frutto della mano dell’uomo, ciò non può contribuire ad integrare il necessario aggravamento della situazione naturale (questa sì immodificabile in peius). Ne può sostenersi che il proprietario del fondo sopraelevato, realizzando un manufatto che funga in qualche modo da protezione rispetto al deflusso naturale delle acque, sia tenuto, per ciò solo, a mantenerlo in via indefinita ››.
6. La domanda di revocazione della sentenza n. 928/2019 denunciava gli errori di fatto attinenti: alla ritenuta natura artificiale delle deviazioni che convogliano le acque dal fondo COGNOME a quello COGNOME
COGNOME, derivando, invece, le acque convogliate dal terreno COGNOME nel canale di scolo COGNOME – COGNOME dalla sorgiva sul terreno; alla negazione della funzione di contenimento delle acque del muro esistente sul fondo COGNOME
COGNOME, crollato per difetto di manutenzione; alla confusione sui terrazzamenti delle parti e sul deflusso delle acque meteoriche.
La sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania ha al riguardo affermato:
‹‹ motivi, osserva la Corte, sono inammissibili perché con essi, in realtà, non si fanno valere errori di fatto del giudice di appello, che
non ricorrono, ma si intende ridiscutere l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie, di guisa che il COGNOME intende che ci si pronunci nuovamente su punti della controversia sui quali si è già discusso ed il giudice si è pronunciato.
Invero, col primo motivo di revocazione si afferma che le deviazioni poste in essere dal COGNOME sono naturali e ciò è chiaramente escluso dalla CTU integrativa. Dai contenuti dell’appello, in sintesi sopra riportato, emerge invece che COGNOME pretende dunque il riesame delle risultanze della CTU e delle valutazioni operate sia dal primo che dal secondo giudice, e quindi delle loro decisioni, non consentite in sede revocatoria.
Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che è stato escluso dal CTU che sul fondo COGNOME/COGNOME esistano manufatti artificialmente realizzati che in qualche maniera possano aver deviato il corso naturale delle acque provenienti dal fondo medesimo ed è stato altresì escluso che il muro di confine ivi crollato avesse funzione di contenimento delle acque.
Quindi, anche con questo motivo, sopra in sintesi riportato, il COGNOME intende in realtà ridiscutere per la terza volta il merito della causa, su questioni considerate e valutate dal primo e dal secondo giudice su punti controversi sui quali questi si sono pronunciati con le rispettive decisioni.
Anche il lamentato travisamento dei fatti fatto valere col terzo motivo non esiste perché la Corte non ha travisato né sulle strutture di confine rispettivamente esistenti sui due fondi che sul deflusso delle acque perché, coerentemente alle risultanze della CTU, muri e terrazzamenti sono stati descritti e presi in considerazione distintamente e il flusso delle acque esistente sui due fondi è chiaramente rappresentato.
Di conseguenza, il COGNOME intende in realtà, anche al riguardo, operare in sede revocatoria, una diversa ricostruzione dei fatti ed una nuova valutazione delle risultanze emerse in atti con le relazioni dell’ausiliario su punti controversi sui quali i giudici di primo e secondo grado si sono pronunciati.
Dunque, quanto sollevato dal COGNOME non è in realtà relativo al contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, bensì di giudizio formatosi sulla base di una valutazione e quindi il rimedio della revocazione non è utilizzabile ››.
7. Il primo motivo del ricorso R.G. n. 843/2022 (diretto contro la sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania) deduce la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. quanto allo ‘scambio’ dei terrazzamenti, alla confusione sul deflusso delle acque meteoriche ed alla natura artificiale delle derivazioni riferita alle risultanze della CTU, mancando invece un passaggio in tal senso nell’elaborato peritale.
Il secondo motivo del ricorso R.G. n. 843/2022 deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della CTU sulla naturalità o artificialità delle derivazioni; sul deflusso delle acque nel canalone; sul deflusso regimentato artificialmente delle acque provenienti dal fondo COGNOME; sulla causa del danneggiamento del terrazzamenti del fondo COGNOME.
Il terzo motivo del ricorso R.G. n. 843/2022 denuncia l’omesso esame di plurimi fatti discussi e decisivi, che sono elencati nelle pagine 29 e ss.
Il quarto motivo del ricorso R.G. n. 843/2022 denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., fondandosi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il quinto motivo del ricorso R.G. n. 843/2022 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 822, 1079 e 1043 c.c., scaturenti dai travisamenti dei fatti prima elencati.
7.1. I cinque motivi del ricorso R.G. n. 843/2022 vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Essi peraltro rilevano unicamente nei limiti in cui censurano la pronuncia di inammissibilità della revocazione per insussistenza dell’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., rimanendo estranea ogni questione sul merito della lite deciso dalla sentenza revocanda.
Così definito il tema di questo ricorso, la sentenza n. 1319/2021 della Corte d’appello di Catania contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e consente un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
Tutte le doglianze (la confusione sui terrazzamenti, sul deflusso delle acque, sulla natura artificiale delle derivazioni, sulle cause dei danni) sono palesemente estranee al parametro dell’errore di fatto, previsto dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c. come caso di revocazione, norma, peraltro, la cui violazione può essere denunciata, quale ‘error in procedendo’, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., pur sempre entro i limiti dell’autonoma indagine di fatto consentita alla Corte di cassazione.
Il menzionato errore deve consistere nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente (ovvero l’inverso), e non nell’errato apprezzamento delle risultanze probatorie; deve inoltre trattarsi di fatto che non sia stato oggetto di punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; infine, tale fatto deve rientrare nell’ambito di quelli rimessi all’autonoma e diretta percezione del
giudice stesso, e non in quelli che il giudice ritiene fissati alla stregua dell’istruttoria espletata.
Solo se «la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», oppure «è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita», si configura il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale postula, quindi, un errore di carattere commissivo, consistente nella fallace percezione espressa di esistenza o di inesistenza di un fatto materiale evidente e obiettivo, e giammai l’inesatta formulazione di un giudizio (quale, ad esempio, quello sulla causalità inerente ad un danno o al carattere naturale o artificiale di un deflusso di acque) .
Non può quindi ricondursi all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che a quello dell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato adeguatamente considerato nella motivazione giudiziale (tra le tante, Cass. Sez. Unite n. 13181 del 2013).
8. Può ora passarsi all’esame del ricorso R.G. n. 27104/2019 (relativo alla sentenza d’appello n. 928/2019 della Corte d’appello di Catania).
Ad iniziare dalla ‘statuizione sulla naturalità o artificialità dello scolo’, il primo motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ‘per errore di percezione’ e ‘per errore di valutazione del dato peritale’, ovvero ‘per superamento del limite strutturale della discrezionalità ossia del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove’. Il dato forviato dalla sentenza d’appello sarebbe quello secondo cui ‘a pag. 3 della consulenza si legge espressamente che le deviazioni che convogliano le acque del fondo attoreo sono di natura artificiale’. Si trascrive quindi un ampio stralcio della relazione peritale, nel quale, fra l’altro, si legge:
‘ n base ai luoghi il C.T.U. ha riscontrato che nel fondo attore ci sono due derivazioni (o affluenti) realizzati in pietra, che si presume di origine artificiale, nel senso che sono stati creati
dall’uomo, come viene indicato nella mappa 1 e 2, che permettono il deflusso nel canale naturale dalle acque provenienti da monte, in questa zona c’è il maggiore dislivello tra il letto del canale ed il piano di campagna del terreno dell’attore’. A questo punto, il motivo si suddivide in distinti paragrafi. Il primo lamenta la ‘nsanabile discrasia tra quello che dice la CTU e quello che la sentenza dice che la ctu abbia detto. Violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del dato peritale’. Osservano i ricorrenti, ‘ n nessun punto la CTU dice espressamente che le acque dal fondo COGNOME passano in maniera artificiale nel canalone COGNOME–COGNOME, mentre dice espressamente che anche senza queste derivazioni dato la differenza di quota esistente tra terreno dell’attore e canale convenuto, è normale che si abbia un percolamento nel sottosuolo e quindi indirettamente nel tratto di canale naturale, con la conseguenza che la sentenza è viziata per travisamento di prova decisiva’. Il secondo paragrafo denuncia la ‘ ncoerenza tranciante che emerge dalla errata attribuzione del nome alle cose- Identificazione della natura del fatto. Errore di valutazione ex art. 116 c.p.c.’, e evidenzia che ‘i rigagnoli per cui è causa sono chiamati dal CTU derivazioni, affluenti e percolamenti, interscambiando nomi che hanno significato diverso attribuendoli alla stessa cosa’. Un terzo paragrafo si denomina: ‘ ncoerenza tranciante che emerge nell’individuazione spaziale del fatto. Errata percezione della esatta collocazione del fatto e conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c.’. Il quarto paragrafo ha invece il titolo: ‘ncoerenza logica che emerge nella descrizione delle modalità del percolamento delle acque’. Il quinto paragrafo critica come ‘aberrante e infondata’ una affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui sarebbe emerso che ” il COGNOME abbia in proposito voluto farsi giustizia da sé facendo in modo
che lo scarico delle acque da detta sorgiva non venisse a gravare il suo fondo piuttosto che quello degli stessi convenuti’.
Il secondo motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ‘motivazione apparente’, o messo esame di fatti storici, discussi e decisivi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Si sostiene che nella sentenza impugnata non è stata resa ‘nessuna motivazione circa il dissenso da quanto affermato dalla CTU’, secondo cui “è normale che si abbia un percolamento nel sottosuolo e quindi indirettamente nel tratto di canale naturale”. La censura sostiene che non si comprende ‘come possa violarsi il disposto dell’art. 913 c.c. senza che vi sia un aggravamento della situazione naturale, aggravamento del flusso naturale che non risulta né allegato né provato’. Al contrario, risulterebbe che il COGNOME abbia sopportato il deflusso delle acque dalla particella 64 di proprietà COGNOME nel suo fondo.
Il terzo motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 denuncia la violazione d ell’art. 913 e la falsa applicazione degli artt. 1079 e 1043 c.c. Emergerebbe dal ‘contesto generale della CTU che non vi è alcuna illegittima immissione di acque dal fondo attoreo al canalone dei convenuti ma un naturale deflusso, così come ab immemorabile esiste’.
Si passa poi alla ‘statuizione sul risarcimento del danno’. Il quarto motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ‘per insanabili contraddittorietà testuali e per travisamento delle risultanze peritali’. Viene affermato che sul punto in esame la sentenza d’appello denota ‘ tre insanabili contraddizioni: a) una in ordine all’allegazione che il deflusso delle acque dal fondo COGNOME COGNOME sia stato aggravato dall’opera dell’uomo; b) una in ordine alla mancata prova dell’aggravamento della situazione dovuta all’opera
dell’uomo; c) una terza relativa alla circostanza che il flusso proveniente dal fondo COGNOME COGNOME non si presta a far individuare alcuna responsabilità’. Anche questo motivo, come il primo, si scompone poi in più paragrafi (lettere da A a F), che sottolineano contraddittorietà, incoerenze, insensatezze.
Il quinto motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c. e la falsa applicazione degli artt. 915, 916 e 917 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Qui si contesta che, a fronte della condanna dei signori COGNOME e COGNOME a ricostruire il muro di confine di loro proprietà, perché crollato sul terreno sottostante del COGNOME per difetto di manutenzione, la sentenza di primo grado, confermata da quella di secondo grado, abbia poi rigettato la domanda di risarcimento del danno, sussumendo la fattispecie al paradigma degli artt. 915, 916 e 917 c.c., perché “soltanto il colpevole venir meno di una sponda o di un argine (ex artt. 915,916 e 917 c.c.) può dar luogo ad obblighi risarcitori e non anche il venir meno di un muro di terrazzamento in tutti i casi realizzato in vista del suddetto contenimento del franamento del terreno”.
I primi cinque motivi del ricorso R.G. n. 27104/2019 vanno esaminati congiuntamente, in quanto accomunati da alcuni pregiudiziali rilievi di inammissibilità.
9.1.Il ricorso si sviluppa, come visto, in sei motivi, di cui i primi cinque articolati in numerosi sottoparagrafi. L’articolazione del ricorso – pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità collide con l’esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall’obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle fattispecie affrontate, secondo quanto stabilito anche nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il RAGIONE_SOCIALE in merito alle
regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 (si veda pure Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 28 ottobre 2021 – Ricorso n. 55064/11 e altri 2 – COGNOME e altri contro Italia).
Tali motivi si risolvono in una critica diffusa della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto. Le plurime censure che invocano il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. n on raffrontano l’astratto contenuto precettivo delle norme di diritto asseritamente violate, in rapporto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, ma contestano la correttezza della ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte di Catania a mezzo delle risultanze probatorie. Il ricorso invoca un generico rinnovato esame delle emergenze istruttorie ed è quindi volto a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite.
Opera poi la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. ( ratione temporis applicabile), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il ricorso non indica specificamente, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in qual misura le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, fossero tra loro diverse.
Peraltro, il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Unite, n. 8053 del 2014).
Quanto alle dedotte violazioni dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deve al contrario affermarsi che la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto ‘apparente’, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023), come confermano le censure per violazione di norme di diritto contestualmente avanzate dai ricorrenti, le quali presuppongono che il giudice del merito non sia incorso in un difetto di attività, ed abbia, piuttosto, preso in esame la questione oggetto di doglianza, risolvendola tuttavia in modo giuridicamente non corretto.
Quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (arg. da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020).
In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità.
Le insistite censure di travisamento delle prove possono ritenersi ammissibili come motivo di ricorso per cassazione solo se dirette a denunciare un errore dei giudici del merito nella ricognizione del contenuto oggettivo della risultanza istruttoria, ma nel senso che emerga una effettiva assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter trarre, con riguardo a fatto avente carattere decisivo (ad esempio, Cass. Sez. 1, n. 9507 del 2023; Sez. 3, n. 37382 del 2022; Sez. 3, n. 37382 del 2022), e non certo ove si intenda sovvertire la valutazione delle prove che il giudice del merito abbia compiuto secondo il ‹‹suo apprezzamento›› (art. 116, comma 1, c.p.c.).
Spetta ovviamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. L a Corte d’appello di Catania ha fatto proprie alcune considerazioni della relazione peritale. Non può invocarsi dalla Corte di cassazione una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione pres tata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. Spetta, del resto, proprio al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine
alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tali principi sono trascurati dai ricorrenti, che invitano questa Corte a rimeditare prudenzialmente la consistenza probatoria della CTU, comparando la stessa con una serie di elementi fattuali privi di assoluta decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necesse una diversa decisione.
9.2. Il Collegio può allora dare risposta alle critiche riassunte nei limiti in cui appaia quanto meno soddisfatta l’esigenza di una chiara esposizione delle relative ragioni e le censure consentano di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che si assume violato, in maniera da sussumere le stesse nelle categorie logiche contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
9.3. La Corte d’appello di Catania ha affermato che la deduzione del COGNOME, in base alla quale le derivazioni oggetto di causa sarebbero naturali, agli effetti dell’art 913 c.c., si era rivelata infondata, e ciò alla stregua della consulenza tecnica, secondo la quale le derivazioni che convogliano le acque dal fondo attoreo (p.lle 97 e 44) a quello del convenuto (p.lle 65 e 66) sono di natura artificiale, realizzate in pietra. Questa ricostruzione della fattispecie concreta non è affatto contrastata, in termini di assoluta impossibilità logica, dai contenuti informativi della CTU, ed è perciò stata compiuta legittimamente compiuta dal giudice del merito secondo il ‹‹suo apprezzamento›› (art. 116, comma 1, c.p.c.). Dice la relazione peritale, in uno stralcio che riportano gli stessi ricorrenti: ‘ n base ai luoghi il C.T.U. ha riscontrato che nel fondo attore ci sono due derivazioni (o affluenti) realizzati in pietra, che si presume di origine artificiale, nel senso che sono stati creati dall’uomo, come viene indicato nella mappa 1 e 2, che permettono il deflusso nel canale naturale dalle acque provenienti da monte, in questa zona c’è il maggiore
dislivello tra il letto del canale ed il piano di campagna del terreno dell’attore’.
E’ poi corretta in diritta la conclusione secondo cui, a i sensi dell’art. 913 c.c., al proprietario del fondo inferiore è consentita l’esecuzione di opere idonee a rendere meno gravosi gli scoli d’acqua che il suo fondo è soggetto a ricevere da quelli più elevati, purché dette opere non ostacolino e non alterino il normale deflusso delle acque, né determinino la deviazione di queste verso altri fondi. L’art 913 c.c., che disciplina il naturale deflusso delle acque, nel senso che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo superiore scolano naturalmente, non può infatti, trovare applicazione allorquando le acque, che per la situazione dei luoghi avevano prima altro sbocco, vengano fatte filtrare nel fondo a livello inferiore per mezzo di opere poste in essere dall’uomo (salvo che tale trasformazione non sia avvenuta ab immemorabili ) (Cass. n. 2718 del 1982; n. 923 del 1979; n. 3207 del 1980; n. 1732 del 1970; n. 2044 del 1967).
9.4. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni provocati dal deflusso delle acque provenienti dalla porzione soprastante del fondo COGNOME –COGNOME, la Corte d’appello ha smentito che fosse stato dimostrato un aggravamento della servitù in danno del fondo sottostante mediante la realizzazione dei terrazzamenti da parte dei signori COGNOME, ed ha poi altresì escluso che tale modifica peggiorativa del deflusso delle acque verso il fondo COGNOME potesse essere riferito alla demolizione del muro, neppure potendosi obbligare il proprietario del fondo sopraelevato a mantenere in via indefinita un manufatto che funga in qualche modo da protezione rispetto al deflusso naturale delle acque.
Anche questa conclusione non risulta contraria a diritto.
E’ estranea al tema di causa la questione dell’obbligo risarcitorio ex art. 2053 c.c. per i danni cagionati dalla rovina di un muro di contenimento in ipotesi di dislivello tra fondi non naturale, ipotesi sottratta perciò all’operatività dell’art. 887 c.c. (cfr. Cass. n. 3903 del 1977).
L’art. 913, comma 2, c.c. vieta al proprietario del fondo superiore di rendere più gravoso lo scolo naturale delle acque, e, ove dalla esecuzione di un’opera derivi un’alterazione del deflusso, il proprietario del fondo a valle è certamente legittimato a domandare il risarcimento dei danni da fatto illecito, ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 2831 del 1986).
Poiché, allora, un fondo è tenuto a ricevere solo le acque che defluiscono normalmente dal fondo vicino più elevato, deve intendersi che l’unica limitazione imposta dall’art. 913 c.c. al proprietario del fondo superiore è il divieto di compiere opere che rendano più gravoso lo scolo naturale dell’acqua. Non viola pertanto tale divieto il proprietario del muro, posto a recinzione del proprio fondo, che, non curandone la manutenzione, di fatto faciliti il deflusso delle acque secondo la pendenza naturale del terreno.
10. Il sesto motivo del ricorso R.G. n. 27104/2019 denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., Si riferisce che il primo giudice aveva posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti per quote eguali e compensato per intero tra le stesse le restanti. Pur avendo l’appellante chiesto di porre le spese di CTU ad intero carico della controparte, la Corte d’appello di Catania ha condannato NOME COGNOME al pagamento delle spese del grado. Il motivo è infondato.
L’omessa pronuncia con riguardo al motivo di appello che invocava la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva compensato le spese di giudizio appare irrilevante ai fini della
cassazione della sentenza, potendosi integrare la motivazione della pronuncia di secondo grado anche a fronte di un error in procedendo , mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto il rigetto del gravame non esaminato, senza che occorrano al riguardo ulteriori accertamenti in fatto (arg. da Cass. Sez. Unite, n. 2731 del 2017).
Il Tribunale di Catania aveva motivato la compensazione delle spese processuali in ragione della reciproca soccombenza, in base a valutazione discrezionale che non merita censure e conforme all’art . 92, comma 2, c.p.c.
Parimenti incensurabile è la regolamentazione delle spese d’appello, avvenuta nel rispetto del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
I ricorsi riuniti R.G. n. 27104/2019 e R.G. n. 843/2022 vanno perciò rigettati, regolandosi secondo soccombenza a vantaggio dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese del giudizio di cassazione nel duplice importo liquidato in dispositivo solidalmente a carico dei ricorrenti (stante il comune interesse difensivo), da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambe le impugnazioni, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti R.G. n. 27104/2019 e R.G. n. 843/2022 e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese dei giudizi di cassazione, che liquida per il procedimento R.G. n. 27104/2019 in complessivi € 3.200,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il procedimento R.G. n. 843/2022 in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione