Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17997 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8823/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 715/2022 depositato il 17/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Parma, con decreto del 10 novembre 2021, omologava il concordato preventivo presentato da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), respingendo
l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nel prosieguo, per brevità, famiglia COGNOME).
Il concordato prevedeva l ‘alienazione degli immobili oggetto dei contratti preliminari stipulati da COGNOME con ciascuno dei componenti della famiglia COGNOME – sul presupposto del loro intervenuto scioglimentoa condizioni non deteriori rispetto a quelle di un’offerta irrevocabile d’acquisto già ricevuta dalla società debitrice.
La Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto dalla famiglia COGNOME contro il decreto del tribunale: rilevava -fra l’altro e per quanto qui di interesse – che i reclamanti non avevano impugnato la ratio decidendi offerta dal primo giudice, secondo cui le dichiarazioni da essi rese e sottoscritte, quali promissari acquirenti, in data 2 maggio 2016 e 5 febbraio 2020 costituivano un’ inequivocabile manifestazione della loro volontà di provocare lo scioglimento dei contratti preliminari e ritenerli privi di efficacia per il futuro.
Aggiungeva che, anche volendo ammettere che i contratti preliminari fossero ancora in essere al momento dell’avvio della procedura concordataria, occorreva comunque registrare che la società proponente aveva correttamente esercitato il diritto potestativo di modificare tali rapporti, sciogliendoli ex art. 169bis l. fall., per poi procedere a esperire una procedura competitiva per la vendita degli immobili.
Osservava che i reclamanti, pur invocando la lesione della prelazione legale prevista dall’art. 9 l. 122/2005, non avevano allegato e provato che gli immobili in questione fossero stati tutti adibiti a loro abitazione principale, evidenziando anche che la mancanza di forma notarile e trascrizione precludevano l’esercizio della prelazione.
La famiglia COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della corte d’appello, pubblicato in data 18 febbraio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con
contro
ricorso COGNOME, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 169bis e 180, comma 4, l. fall.. I ricorrenti deducono che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte distrettuale, il reclamo contestava tutti i rilievi del primo giudice, evidenziando, da un lato, che essi avevano semplicemente manifestato la volontà di risolvere i contratti preliminari, cui però non aveva fatto seguito alcun atto di risoluzione che soddisfacesse i requisiti di forma previsti dall’art. 1359 cod. civ., e, dall’altro , che non era possibile ritenere che fossero receduti dai contratti, perché l’istituto del recesso presuppone il pieno adempimento della propria obbligazione.
La corte distrettuale, inoltre, non avrebbe considerato che il tribunale non si era pronunciato sullo scioglimento dei contratti preliminari, limitandosi a sostenere che questi i si erano già risolti per effetto dell’intervenuto recesso; peraltro, se i contratti preliminari fossero stati davvero risolti, essi promissari acquirenti avrebbero dovuto ricevere comunicazione del relativo provvedimento autorizzativo ed avrebbero maturato il diritto a percepire un indennizzo da appostare fra le passività della procedura.
5. Il motivo è fondato.
La corte del merito ha registrato, in esordio al decreto impugnato in questa sede di legittimità, che il concordato proposto da RAGIONE_SOCIALE prevedeva lo scioglimento ex art. 169bis l. fall. dei contratti preliminari ancora pendenti e la successiva alienazione degli immobili a cui gli stessi si riferivano.
Ai fini dell’omologa di un simile concordato occorreva, dunque, constatare che i contratti preliminari si erano sciolti per mutuo consenso (venendo in rilievo in questo caso, trattandosi di contratti
richiedenti la forma scritta ad substantiam, non solo la manifestazione di volontà dei promissari acquirenti, ma anche l’accettazione scritta di COGNOME della proposta proveniente dai reclamanti; cfr. Cass. 13290/2015, Cass. 4714/2022) oppure, in alternativa, che vi era stata un’autorizzazione (del tribunale o del G.D.) allo scioglimento dei medesimi ai sensi dell’art. 169 -bis l. fall.. La c orte d’appello non ha compiuto alcun idoneo accertamento in un senso o nell’altro.
Più precisamente, quella che la Corte d’appello ha indicato come autonoma ratio decidendi (non impugnata e perciò coperta da giudicato interno) in realtà non può considerarsi tale, perché, come appena ricordato, la manifestazione unilaterale della volontà di ‘ provocare lo scioglimento ‘ dei contratti preliminari, di per sé, non comportava alcun effetto su tali negozi, in mancanza di un’accettazione ad opera del promittente venditore con i medesimi requisiti di forma.
I reclamanti, con l’impugnazione, avevano puntualmente contestato che lo scioglimento fosse validamente avvenuto (come riconosce lo stesso provvedimento impugnato laddove ricorda, a pag. 3, che la famiglia COGNOME aveva dedotto che i contratti preliminari non si erano sciolti ‘ per recesso e nemmeno per mutuo consenso ‘, in quanto ‘ essi promissari acquirenti avrebbero solo manifestato la volontà di provocarne la risoluzione, per la quale sarebbe occorso un provvedimento del giudice oppure, ancora, il consenso di tutti i contraenti ‘).
Sotto questo profilo la corte distrettuale non ha svolto alcun accertamento, limitandosi a constatare il significato da attribuire alle manifestazioni di volontà dei promissari acquirenti, ma evitando di verificare se le stesse avessero incontrato l’accettazione della controparte con i medesimi requisiti di forma, con il risultato di provocare la formazione di un negozio consensuale di scioglimento, per mutuo consenso, dei contratti preliminari in precedenza conclusi.
Allo stesso modo, la corte territoriale ha tralasciato di replicare con la necessaria puntualità al rilievo dei reclamanti secondo cui, in mancanza di un valido scioglimento negoziale dei contratti preliminari, sarebbe stato necessario un provvedimento autorizzativo del giudice , osservando soltanto che ‘ con il concordato preventivo il proponente acquisisce il diritto potestativo di modificare unilateralmente i rapporti pendenti ‘ e constatando che ‘ il tribunale disposto conformemente al piano ed emesso quindi i provvedimenti necessari alla attuazione della proposta ‘ (pag. 4).
Ora, non vi è dubbio che il debitore, a seguito della presentazione del ricorso di cui all’art. 161 l. fall., possa chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti; la norma, tuttavia, prevede espressamente che a una simile manifestazione di volontà faccia seguito un decreto (motivato) che accolga l’istanza, una volta sentito l’altro contraente, e autorizzi lo scioglimento o la sospensione richiesti.
I giudici distrettuali dovevano perciò verificare se le previsioni contenute all’interno del piano avessero trovato seguito in un provvedimento del tribunale che avesse autorizzato lo scioglimento dei contratti ai sensi dell’art. 169 -bis , comma 1, l. fall..
L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi sopra illustrati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale (che denunciano, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d. lgs. 122/2005 e la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) nonché l’unico motivo del ricorso incidentale (che lamenta che la richiesta di accertamento dell’esistenza di una responsabilità aggravata dei reclamanti sia stata rigettata senza alcuna motivazione).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso nonché l’unico motivo del ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 22 aprile 2024.