Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8190 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 30088/2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RomaINDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
contro
COGNOME NOME;
-controricorrente – nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – sul ricorso 30452/2021 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrenti –
– intimato – nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6321/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME allegando un credito nei confronti di NOME COGNOME in virtù di una sentenza della Pretura Civile di Roma, Sezione Lavoro, convenne davanti al Tribunale di Roma il proprio debitore, la moglie NOME COGNOME ed i figli NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentir pronunciare la simulazione assoluta e, in subordine, l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto con il quale i due coniugi avevano stipulato con i figli un ‘atto di cessione di diritti e contratto di mantenimento’, avent e ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di immobili siti in Roma da parte dei genitori ai figli con obbligo per i figli di eseguire in favore dei genitori prestazioni di assistenza personale quando ne avessero avuto bisogno;
i convenuti si costituirono in giudizio rappresentando che i beni erano stati conferiti in fondo patrimoniale ed erano quindi non aggredibili;
Il Tribunale di Roma dichiarò la simulazione assoluta dell’atto ritenendo che dai documenti acquisiti emergessero gli elementi essenziali dell’accordo simulatorio e cioè la prova che il NOME COGNOME fosse consapevole del fatto che la cessione avrebbe reso più difficile la realizzazione del credito, essendo l’atto di spositivo stato rogato nelle more di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal COGNOME e di un procedimento di opposizione intentato dalla COGNOME; la prova che l’atto di disposizione fosse apparente evidenziando l’età non avanzata dei coniugi, non tale da giustificare prestazioni di natura vitalizia, e l’età dei figli non in grado di assicurare ai genitori il loro elevato livello di vita, tenuto conto che uno si era appena laureato in medicina all’età di 28 anni e l’altro di 24 anni ancora studente; infine che negli appartamenti la cui nuda proprietà era stata trasferita veniva svolta attività turistico-alberghiera di bed and breakfast;
a seguito di appello della NOME e dei figli, costituitisi il NOME e COGNOME NOME, quest’ultimo aderendo all’appello dei familiari, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6321 del 2021, ha rigettato il gravame; per quanto ancora di interesse la Corte del merito, in relazione al secondo motivo di appello con cui si impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto lo scioglimento implicito del fondo patrimoniale, ha rigettato il motivo ritenendo che presupposto e causa dell’accordo simulatorio fosse l’incontrovertibile fatto che i coniugi avessero sciolto il vincolo di destinazione sui beni creato con l’istituzione del fondo patrimoniale, scioglimento reso possibile per essere i loro figli divenuti maggiorenni ed avendo essi partecipato all’atto simulato quali cessionari e portatori degli obblighi di mantenimento ivi dichiarati; ha concluso per il difetto di interesse degli appellanti rispetto al passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, costituente mero obiter dictum , osservando che, ove fosse sussistito l’interesse, il motivo sarebbe stato fondato ;
avverso la sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione, il primo da NOME COGNOME, illustrato da memoria ed il secondo, da trattarsi quale ricorso incidentale e pure illustrato da memoria, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
resiste ad entrambi i ricorsi NOME COGNOME con distinti controricorsi, illustrati da memoria mentre NOME COGNOME e i figli resistono al ricorso di NOME COGNOME con controricorso, chiedendo la riunione dei due ricorsi ex art. 335 cpc
Considerato che:
Va pregiudizialmente disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 cpc , il primo affidato ad un unico motivo ed il secondo basato su otto motivi;
con l’unico motivo del ricorso principale, cui è sostanzialmente sovrapponibile il primo motivo dell’incidentale, i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sul motivo di appello formulato da NOME COGNOME con il quale aveva prospettato l’inconfigurabilità di un suo interesse a porre in essere un atto affetto da simulazione assoluta;
con il secondo motivo -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e del principio della decisione sulla base della ragione più liquida sancito da Cass., S.U. n. 26242 del 2014 -i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, pur individuando l’interesse che gli esponenti avevano ad una pronuncia sullo scioglimento del fondo patrimoniale, si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado sullo scioglimento implicito, ritenendola corretta quale ‘ ragione più liquida ‘ ed affermando che gli appellanti non avevano invero interesse all’impugnazione perché il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado costituiva un mero ‘obiter dictum’.
con il terzo motivo -violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile relativamente al rigetto del secondo motivo di appello per ritenuto scioglimento implicito del fondo patrimoniale; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. lamentano la motivazione apparente relativa allo scrutinio del secondo motivo di appello in quanto, da un lato, la Corte ha ritenuto che lo scioglimento del fondo patrimoniale fosse la ‘causa’ e il ‘presupposto’ dell’accordo simulatorio posto in essere con l’atto dispositivo , dall’altro invece ha ritenuto ch e l’accordo simulatorio fosse l’effettiva causa di scioglimento del fondo; la corte del gravame è altresì incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c. perché, anticipando l’implicito scioglimento del fondo patrimoniale ad
una data anteriore alla stipulazione dell’atto dispositivo , ha ampliato -in difetto di impugnazione incidentale da parte del COGNOME sul punto -il tema di indagine proposto con il secondo motivo, non considerando che il primo giudice aveva individuato nell’atto dispositivo la causa effettiva dello scioglimento consensuale implicito del fondo patrimoniale;
con il quarto motivo -error in procedendo per omessa pronunzia sulle censure proposte con il secondo motivo di appello ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. -i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e su tutte le doglianze ivi articolate; ove le stesse fossero state considerate il giudice sarebbe giunto alla conclusione che il fondo patrimoniale non poteva considerarsi implicitamente sciolto perché lo scioglimento poteva avvenire solo con la stipula di un atto pubblico o attraverso una pronuncia giudiziale non richiesta dall’attore ;
con il quinto motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, co. 1 e 1418 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. -lamentano che la corte ha violato le disposizioni indicate in epigrafe operando una inammissibile dicotomica scissione degli effetti del negozio dichiarato nullo per considerarlo, da una parte, privo di effetti in ordine all’alienazione della nuda proprietà dai coniugi ai figli e sotto altro profilo idoneo a sciogliere il fondo patrimoniale;
con il sesto -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 171, 163, 1350 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. lamentano che la sentenza ha omesso di considerare che, pur essendo ammissibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi, lo stesso deve avvenire a pena di nullità con atto pubblico, essendo la sua costituzione equiparabile ad una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c. come tale modificabile solo con le stesse forme;
con il settimo motivo -ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – lamentano che la corte d’appello ha omesso di considerare che l’atto di scioglimento del fondo, per essere favorevolmente invocato dai terzi creditori di uno o di entrambi i coniugi, doveva essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari, altrimenti permanendo la pubblicità del vincolo di destinazione, con preclusione per i creditori di poter invocare lo scioglimento;
con l’ottavo motivo -ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 171 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. -chiedono di censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha contraddittoriamente ritenuto che l’implicito scioglimento del fondo patrimoniale fosse conseguito al raggiungimento della maggiore età dei figli quando la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di simulazione anche per l’asserita incapacità economica dei figli maggiorenni di mantenere i genitori in esecuzione del contratto di rendita vitalizia;
con il nono motivo si deduce error in procedendo per vizio di omessa pronuncia con violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale, giudicando in base alla ragione più liquida, omesso di scrutinare i motivi di appello con cui era stato evidenziato l’errone o convincimento del Tribunale in ordine alla prova per presunzioni della simulazione assoluta;
assume prioritario rilievo la trattazione del 2° e del 3° motivo del ricorso incidentale ( in quanto successivo ) di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con i quali viene censurato sotto vari profili il capo di sentenza relativo al secondo motivo d’appello che ha confermato la tesi del giudice di primo grado secondo cui i coniugi
avevano implicitamente disposto lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale sui beni riportati nell’atto impugnato per simulazione ;
i motivi sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati:
la sentenza esibisce una motivazione formata da affermazioni intrinsecamente contraddittorie ed irredimibilmente inconciliabili deponenti per una motivazione meramente apparente e pertanto inesistente:
in particolare là dove risulta affermato che lo scioglimento del fondo costituisce presupposto e causa dell’accordo simulatorio e per altro verso che sussiste la carenza di interesse degli appellanti rispetto ad un passaggio motivazionale oggetto di critica costituente un mero obiter dictum , finendo per concludere che, ove l’interesse fosse stato riconosciuto, la censura sarebbe stata fondata essendo l’atto dichiarato nullo per simulazione improduttivo di alcun effetto giuridico anche indiretto;
non può ritenersi allo stesso tempo che lo scioglimento del fondo costituisca la causa e il presupposto dell’atto simulato e allo stesso tempo ritenere che l’accertamento dello scioglimento implicito dell’atto di costituzione del fondo costituisca mero obiter dictum della sentenza, e che la censura, ove fosse ritenuto l’interesse al ricorso , sarebbe fondata; posto che la declaratoria di simulazione assoluta del contratto avrebbe dovuto determinarne la nullità, la conseguenza primaria non poteva che essere la retrocessione delle parti nella posizione precontratto, quindi di piena validità del vincolo del fondo patrimoniale; nessuna efficacia la simulazione del contratto di cessione nullo avrebbe potuto spiegare sul fondo patrimoniale, la cui validità avrebbe dovuto permanere con la conseguenza che i beni in esso confluiti non potevano essere aggrediti dai creditori; sussistono altresì sia l’ error in
procedendo denunziato con il quarto motivo sia la violazione degli artt. 171, 163, 1350 c.c. prospettata con il sesto , sia la violazione dell’art. 163 c.c. denunziata con il settimo: il giudice non avrebbe potuto ritenere lo scioglimento implicito del fondo patrimoniale in quanto lo scioglimento avrebbe richiesto necessariamente un atto pubblico essendo la sua costituzione equiparabile ad una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c. come tale modificabile solo con le stesse forme; peraltro la corte d’appello ha omesso di considerare che l’atto di scioglimento del fondo, per essere favorevolmente invocato dai terzi creditori di uno o di entrambi i coniugi, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari, altrimenti permane la pubblicità del vincolo di destinazione con preclusione per i creditori di poter invocare lo scioglimento;
inoltre la corte di merito, pur dando conto del raggiungimento della maggiore età dei figli e dell’interesse dai medesimi mostrato partecipando all’atto simulato, non si è fatta invero carico di pronunciare sui motivi di appello ove si è domandato di accertare, per il caso di pronuncia sulla simulazione assoluta, quale fosse la sorte dei beni già segregati in fondo patrimoniale, ritenendoli non correttamente assorbiti, come prospettato con il nono motivo del ricorso incidentale;
al l’accoglimento dei suindicati motivi, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale nonché il ricorso principale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale
nonché il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.