Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
OGGETTO:
regolamento di competenza
RG. 21059/2024
C.C. 22-5-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21059/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME resistente
avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di Bolzano, depositata il 22-7-2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-52025 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Bolzano, con le conseguenze di legge
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 758/2024 depositata il 22-7-2024 il Tribunale di Bolzano, accogliendo l’eccezione dell’opponente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Bologna; per l’effetto ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 462/2023, con il quale RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a pagare a favore di RAGIONE_SOCIALE Euro 251.665,01, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i servizi resi da RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di appalto concluso il 28-8-2016.
L’opponente RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, invocando l’art. 25 del contratto di appalto, secondo il quale ‘tutte le controversie tra IMPRESA e il RAGIONE_SOCIALE, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al Contratto, saranno devolute alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna’.
L’opposta RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di essere soggetta a concordato preventivo in continuità aziendale, che era stato omologato, e di avere proposto il 17-8-2022, allorché era pendente il procedimento per l’omologa, istanza ex art. 169-bis legge fallimentare; ha dedotto che l’istanza era stata accolta, disponendo la sospensione e poi lo scioglimento del contratto concluso con la società RAGIONE_SOCIALE con provvedimenti emessi ex art. 169-bis legge fallimentare, notificati alla medesima società Mobil NOME COGNOME che non aveva proposto reclamo; ha evidenziato di avere depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 9-2-2023, allorché il contratto di appalto era già sciolto, avanti il Tribunale di Bolzano, competente ex art. 20 cod. proc. civ., quale foro del pagamento delle obbligazioni pecuniarie presso il creditore, avendo la società ingiungente sede legale in provincia di Bolzano.
La sentenza impugnata ha dichiarato che lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis legge fallimentare aveva mero valore di volontaria giurisdizione, nel senso che perseguiva meri interessi concorsuali in relazione alle prestazioni non ancora eseguite e non incideva sulla clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la ricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 169 -bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, in quanto nel caso in cui la parte si può liberare da un contratto, si libera necessariamente da tutte le relative clausole; evidenzia che questa è l’unica lettura possibile della disposizione, in quanto l’art. 169-bis espressamente prevede che lo scioglimento del contratto non si estenda alla clausola compromissoria nello stesso contenuta perché, se la sentenza impugnata fosse corretta, tale previsione sarebbe inutile; aggiunge che la natura amministrativa del provvedimento di scioglimento ex art. 169bis non incide sull’inefficacia tra l e parti del contratto sciolto, quanto sulla possibilità di porre al vaglio giudiziale il provvedimento stesso; rileva altresì che l’art. 169 -bis è norma speciale e la sentenza
impugnata ne ha erroneamente di fatto eseguito una interpretazione analogica, estendendo alla clausola sulla competenza territoriale la previsione legislativa relativa alla clausola compromissoria.
2.Il ricorso è infondato.
L’art. 169 -bis r.d. 267/1942, introdotto dall’art. 33 co.1 lett.d) d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83 conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n.132, ha disciplinato i contratti pendenti al momento del deposito della domanda di concordato, dettando una disciplina di carattere generale, applicabile a tutti i contratti «ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso», a eccezione di quelli espressamente esclusi dalla disposizione -rapporti di lavoro subordinato e contratti di cui agli artt. 72 co.8, 72-ter e 80 co.1-. Quindi, in forza della disposizione, la sospensione e lo scioglimento del contratto possono essere richiesti dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo e lo scioglimento determina la definitiva estinzione di ogni futuro effetto del contratto rispetto a tale soggetto che, come la controparte in bonis, rimane liberato dall’adempimento delle obbligazioni non ancora eseguite. Come evidenziato da Cass. Sez. 1 15-6-2020 n. 11524 (Rv. 65812602), in motivazione, pag. 7, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 co.1 lett. a) d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, con il quale la locuzione ‘ contratti in corso di esecuzione ‘ presente nella rubrica dell’art. 169 -bis è stata sostituita da quella ‘ contratti pendenti’, il legislatore ha voluto ricondurre la nozione dei contratti di cui all’art. 169 -bis a quella di ‘rapporti pendenti’ di cui all’art. 72 co.1 legge fallimentare, con la conseguenza che deve farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo ; ciò in quanto l’utilizzo di una
locuzione identica a quella della rubrica dell’art. 72 legge fallimentare non fa residuare dubbi sull’intenzione del legislatore. Sopravvive allo scioglimento del contratto la clausola arbitrale contenuta nel contratto stesso, secondo la specifica previsione dell’art. 169 -bis, che in tal modo stabilisce l’autonomia della clausola rispetto al contratto nel quale è inserita; quindi, il procedimento arbitrale può essere iniziato e può proseguire anche a seguito dell’apertura della procedura e dell’autorizzazione allo scioglimento del contratto .
Ciò significa, per quanto interessa nella fattispecie, che il provvedimento ex art. 169-bis legge fallimentare di scioglimento del contratto di appalto di servizi di data 28-8-2016 -relativo al l’esecuzione di prestazioni di frantumazione di materiale di scavo-, ottenuto dalla società appaltatrice COGNOME nell’ambito della procedura di concordato, ha comportato esclusivamente la liberazione per l’appaltatrice dall’obbligo di continuare a eseguire le prestazioni di frantumazione e di conseguenza il venire meno del diritto della committente di chiedere l’esecuzione di quelle prestazioni . Invece, il provvedimento di scioglimento del contratto non ha inciso sulle prestazioni già eseguite dall’appaltatrice e perciò neppure sui diritti nascenti dal contratto di appalto in relazione alle prestazioni già eseguite. Ne consegue che la pretesa della società ingiungente, nel momento in cui ha agito in forza del contratto al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite, di non applicare la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale non può trovare fondamento nell’art. 169 -bis citato. Il contratto è il titolo del diritto di credito azionato e quindi il contratto -con tutto il suo contenutocontinua a produrre effetti tra le parti, in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti; infatti, è in forza delle previsioni del contratto che la parte asseritamente adempiente -in questo caso l’appaltatrice – ha chiesto il pagamento del corrispettivo per
le prestazioni eseguite prima dello scioglimento del contratto medesimo alla committente asseritamente inadempiente. Di conseguenza, non vi è ragione per cui non debba rimanere valida ed efficace anche la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale. Diversamente sarebbe stato nel caso in cui il contratto non fosse stato il titolo del diritto di credito azionato, ma la domanda avesse riguardato questioni insorte tra le parti in relazione allo scioglimento del contratto stesso: in tale caso, allo scioglimento del contratto disposta nell’ambito della procedura sarebbe sopravvissuta solo la clausola compromissoria, secondo la specifica previsione dell’art. 169 -bis medesimo.
Per altro verso, la sentenza impugnata ha interpretato esattamente la clausola del contratto che ha previsto la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Bologna, per cui anche sotto questo profilo l’individuazione del giudice territorialmente competente deve essere confermata.
3.In conclusione, il ricorso è rigettato ed è confermata l’individuazione del Tribunale di Bologna quale giudice competente, con termine ex art. 50 cod. proc. civ. di tre mesi decorrente dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione avanti al giudice competente, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, con termine di tre mesi dalla comunicazione della
presente ordinanza per la riassunzione; il Tribunale di Bologna statuirà anche sulle spese del presente giudizio.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione