SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2080 2025 – N. R.G. 00006914 2022 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
, (Cod. Fisc. ) nata a Vimercate il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in BergamoINDIRIZZO, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all’atto di citazione
ATTORE
E
, (NOME.F. ) nato a Bellusco il DATA_NASCITA, residente in C.F.
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all’atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. ), residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; C.F.
CONVENUTO
Contro
( ) residente in INDIRIZZO in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ( ) e ( ) rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in INDIRIZZO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.06.2025 C.F. C.F. C.F.
CONVENUTI
Nonché contro
(C.F. ), con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante, signor rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata P.
presso lo studio del difensore in Cologno al Serio INDIRIZZO), INDIRIZZO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 24.06.2025, 25.06.2025, 25.06.2025 e 24.06.2025
Conclusioni per e :
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
Nel merito , dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni di cui in narrativa, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo congiuntamente agli attori e una porzione in natura degli stessi – corrispondente alla somma delle loro quote ideali (pari a 1/2) da ripartire ulteriormente tra gli attori nella misura di 1/2 in capo a ciascuno procedendo, a tal fine, alla formazione e attribuzione dei lotti da assegnare rispettivamente agli attori e ai convenuti;
In via istruttoria:
disporsi consulenza tecnica volta ad accertare i beni ricompresi nel patrimonio della sig.ra e il loro valore, alla data del decesso (13 luglio 2020), nonché in ogni altro momento ritenuto utile ai fini di procedere alla divisione dell’asse eredita rio;
respingere, nei limiti di cui in narrativa, le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e irrilevanti;
In ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA.
Conclusioni per
Voglia l’adito Tribunale, contrariis rejectis, cosi stabilire:
Nel merito
In accoglimento della domanda attorea, dichiararsi lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, assegnando agli eredi, ciascuno per la parte spettante, la quota di competenza; In via istruttoria:
Accertarsi la consistenza, al momento dell’apertura della successione, di quanto caduto in successione.
Con vittoria di spese e compensi
Conclusioni per in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l’intervenuta reciproca rinuncia ed accettazione della Sig.ra e di alle domande tutte reciprocamente formulate in giudizio e per l’effetto;
accertare e dichiarare estinto il processo limitatamente al petitum tra la Sig.ra e nulla statuendo sulle spese.
In via principale, nel merito
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione del compendio per l’individuazione della totale consistenza del medesimo e mediante ripartizione della massa in 4 (quattro) parti come da testamento della Sig.ra e successiva ulteriore ripartizione in terzi per gli
eredi del Sig.
In ogni caso
con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre
IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte. In via istruttoria:
Si insiste per l’ammissione della prova orale per interrogatorio formale e per testi come formulata in atti, su tutti i capitoli di prova, da intendersi qui ritrascritti, con i testi indicati.
Si insiste per l’ammissione di CTU atta alla ricostruzione della massa ereditaria della decuis Sig.ra , alla determinazione del suo valore e alla formazione dei quattro lotti, e successiva ulteriore ripartizione in terzi per gli eredi del Sig. e meglio 1/3 alla moglie e 2/3 i figli minori e
Fascicolo documentale come in atti.
Respingere, per i motivi tutti esposti in atti, le istanze istruttorie tutte ex adverso formulate.
Conclusioni per NOME UNICO SOCIO:
conferma il raggiungimento di un accordo con la signora in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e e l’accettazione della rinuncia agli atti ed alle domande svolte nei propri con fronti, depositata dalla signora in data 23 giugno 2025.
A sua volta, con il presente atto, rinuncia agli atti e alle domande svolte nel presente giudizio nei confronti della signora in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, e convenivano in giudizio e al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius .
A sostegno delle proprie domande, gli attori premettevano di essere eredi di , deceduta in Cornate D’Adda in data 13.07.2020, in virtù di testamento olografo datato 04.01.2003 e pubblicato in data 01.10.2020 a ministero del Notaio con cui la de cuius aveva nominato suoi eredi universali i nipoti , e . Alla data di apertura della successione, precisamente in data 13.12.2020, l’asse ereditario sarebbe stato composto da:
un immobile sito in INDIRIZZO, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
-il conto corrente n. 3312 intrattenuto presso RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34;
-il deposito titoli, aperto presso RAGIONE_SOCIALE BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36;
-il libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61;
-due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010;
alcuni effetti personali della signora .
Gli attori deducevano che in data 16.07.2020 tutti i coeredi avrebbero prelevato dal conto corrente n. 3312 intestato alla de cuius l’importo di € 27.753,89 cadauno e che, successivamente, in data 29.07.2020 sarebbe deceduto lasciando come suoi eredi la moglie e i figli
e meglio 1/3 alla moglie
e 2/3 i figli minori
e
minori e ; la avrebbe poi stipulato in data 17.12.2020, insieme agli altri eredi della un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’immobile di Cornate d’Adda caduto in successione. A giudizio degli attori, avrebbe così tacitamente accettato l’eredità del coniuge e sarebbe entrata a fare parte della comunione ereditaria di in luogo del coniuge defunto.
Con comparsa ritualmente depositata in data 11.01.2023 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e osservava come al momento della notifica dell’atto di citazione non avesse ancora ricevuto l’autorizzazione ad accettare con beneficio di inventario l’eredità della de cuius da parte del AVV_NOTAIO Tutelare, motivo per cui anche la procedura di mediazione non sarebbe andata a buon fine.
In data 11.01.2023 si costituiva in giudizio in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e la convenuta aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria di e rappresentava di essere stata autorizzata ad accettare l’eredità devoluta da a con beneficio di inventario nell’interesse dei figli minori in data 17.11.2022 dal AVV_NOTAIO Tutelare del Tribunale di Monza.
Alla prima udienza del 02.02.2023 il AVV_NOTAIO istruttore, ritenuta la necessità di definire in via preliminare la questione inerente all’accettazione dell’eredità di da parte di
rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 09.03.2023.
A tale udienza, tenutasi ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; successivamente con decreto del giorno 22.03.2023 il giudice istruttore correggeva il precedente decreto e disponeva che la causa fosse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c., come da espressa richiesta delle parti in tal senso.
Con sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023 il Tribunale così provvedeva ‘ Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che è succeduto alla defunta , avendone tacitamente accettato l’eredità;
II) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
III) Spese di lite al definitivo .’.
Con ordinanza resa in pari data la causa veniva quindi rimessa in istruttoria al fine di definire la posizione successoria e procedere alla divisione del compendio ereditario e veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quale acquirente della porzione di ¾ dell’immobile caduto nella successione di ex art. 1113 c.c.; con la medesima ordinanza il giudice istruttore fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 21.09.2023.
In data 20.09.2023 si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alla divisione.
Alla successiva udienza del 21.09.2023 il AVV_NOTAIO Istruttore, giusta la richiesta dei procuratori delle parti, concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie per il giorno 08.02.2024.
A tale udienza i procuratori delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e il giudice, con ordinanza del 26.02.2024 così disponeva:
‘ 1) Rigetta le istanze istruttorie orali;
Dispone consulenza tecnica d’ufficio, nominando quale C.T.U. l’arch. noto all’Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: ‘Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, eventualmente operando con l’ausilio di terzi che operino sotto il suo controllo e la sua responsabilità, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte, tentata la conciliazione tra le parti, ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione; effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici; assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l’Anagrafe Tributaria e l’Archivio dei rapporti finanziari:
Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, il bene immobile caduto nella successione di (ancora in comunione per la quota di ¼) e ne determini quindi il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
Dica se l’immobile sia in regola con la normativa urbanistica e edilizia e presenti i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche, nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali; in caso negativo, dica se e quali pratiche siano necessarie per la sua regolarizzazione, indicandone i costi;
Dica se l’immobile sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà (2/3 a e 1/3 agli eredi di senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene’
Riserva all’esito di tale valutazione l’opportunità di integrare il quesito peritale;
Fissa per il conferimento dell’incarico e il giuramento del CTU l’udienza del giorno 7 marzo 2024 alle ore 12,30 ‘
All’udienza del 07.03.2024 il AVV_NOTAIO Istruttore concedeva termine fino all’inizio delle operazioni peritali per la nomina dei CT di parte, assegnava termine al CTU sino al 23.07.2024 per il deposito dell’elaborato peritale e rinviava la causa all’udienza del 19.09.2024.
A tale udienza il AVV_NOTAIO, preso atto delle richieste dei procuratori delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.11.2024.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva avente n. 481/2025 il Tribunale così provvedeva sulle domande delle parti: ‘ Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla controversia avente n.r.g. 6914/2022, così provvede:
Rigetta la domanda di divisione rispetto all’immobile sito in INDIRIZZO, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
II) Dichiara inammissibili le domande formulate da nei confronti di di accertare e dichiarare l’intervenuta rescissione dall’impegno di vendita avente ad oggetto l’immobile di INDIRIZZO e l’annullamento e/o la nullità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c.c., nell’interesse di minori e dell’impegno di vendita avente ad oggetto l’immobile di INDIRIZZO;
III) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV) Spese di lite al definitivo .’.
Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire dagli Istituti di
credito interessati la certificazione degli importi caduti nella successione di e rinviata all’udienza del 22.5.2025.
All’esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del giorno 26.5.2025, assegnando a parte convenuta termine per munirsi di nuovo difensore fino al 20.6.2025.
All’esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all’art. 190 c.p.c. e, all’esito, tratteneva la causa in decisione.
Devono a questo punto essere decise le domande non definite con sentenza non definitiva n. 481/2025.
Tenuto conto della indivisibilità dell’immobile caduto in successione, rispetto al quale ad ogni modo sia parte convenuta che -le sole rispetto alle quali sussisteva ancora una comunione – hanno rinunciato alle rispettive domande avendo trovato una definizione conciliativa della reciproca vertenza, deve essere disposta la divisione dei beni caduti nella successione di
come accertati nella sentenza non definitiva che precede e, precisamente, del:
-conto corrente n. 3312 intrattenuto presso RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34 alla data di apertura della successione;
-deposito titoli, aperto presso RAGIONE_SOCIALE BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36 alla data di apertura della successione;
-libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61 alla data di apertura della successione;
due buoni fruttiferi postali del valore complessivo di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010, alla data di apertura della successione.
Al fine di procedere alla divisione dei beni mobili sopra considerati dovrà tenersi conto, come già accertato nella sentenza non definitiva 481/2025, da un alto, del denaro già prelevato dai singoli chiamati all’eredità , di cui si dirà infra , che andrà sommato al relictum e, dall’altro, del valore attuale dei beni mobili ancora in comunione, che risulta dagli estratti dei rapporti in esame all’uopo trasmessi dagli istituti di credito interessati su ordine del Tribunale.
Tenuto conto dei valori sopra riportati, al momento dell’apertura della successione il relictum era pari a € 525.914,31, motivo per cui la quota spettante ai singoli eredi al momento di apertura della successione -ovverosia , e -era pari a € 131.478,57.
Successivamente all’apertura della successione, occorsa in da ta 13.07.2020, , e in data 16.07.2020 hanno prelevato dal conto corrente cointestato con la de cuius la somma di € 27.753,89 ciascuno, motivo per cui la rispettiva quota dovrà essere decurtata del corrispondente importo (per un totale residuo di € 103.724,68 ciascuno); quanto a lo stesso successivamente all’apertura della successione ha prelevato altresì dal conto titoli cointestato con la de cuius la somma di € 111.817,00, motivo per cui tale ulteriore quota dovrà essere decurtata dall’importo a lui spettante (per un totale residuo di € 8.092,32).
Considerato che l ‘ importo dei buoni fruttiferi intestati alla de cuius presso così come delle somme giacenti sul conto corrente n. 3312 intrattenuto presso RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. e di quelle investite nel deposito titoli aperto presso RAGIONE_SOCIALE BPM n. 491795 è oggetto di oscillazione nel corso dei mesi, sicché non può ritenersi attuale il valore risultante dalla produzione documentale rispettivamente
in data 17.3.2025 e di RAGIONE_SOCIALE in data 28.3.2025, dovrà disporsi la
divisione tra gli eredi delle somme sopra indicate secondo il loro valore attuale.
L’asse ereditario così ricostruito dovrà essere diviso in quattro parti, tenuto conto che è succeduta insieme ai figli minori nell’eredità dismessa dal coniuge deceduto dopo avere già tacitamente accettato l’eredità di , come accertato con sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023.
La domanda di divisione, di conseguenza, tenuto conto di quanto precede e al netto dei conguagli di cui si è detto e che verranno meglio indicati in parte dispositiva, merita accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divisione, devono essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, tenuto conto che l’accertamento peritale ha riguardato solo la posizione dei convenuti e devono essere poste in via definitiva a carico degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dispone la divisione dei beni caduti nella successione di come accertati nella sentenza non definitiva n. 481/2025 e precisamente:
saldo del conto corrente n. 3312 intrattenuto presso RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A.;
contro
valore del deposito titoli aperto presso RAGIONE_SOCIALE BPM n. 491795;
libretto postale n. 22020703;
buoni fruttiferi postali serie B70 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 – 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010;
II) Accerta che al momento dell’apertura della successione ,
e avevano diritto a percepire la somma di € 131.478,57 ciascuno sul totale dei beni mobili caduti in successione sopra individuati e pari a € 525.914,31 ;
III) Accerta che , e hanno prelevato dal conto corrente n. 3312 intrattenuto presso RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. la somma di € 27.753,89 ciascuno , somma che dovrà imputata alla quota di ciascun chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
IV) Accerta che ha prelevato dal deposito titoli aperto presso RAGIONE_SOCIALE BPM avente n. 491795 la somma di € 111.817,00, somma che dovrà essere imputata alla quota del chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
Dispone che i saldi attuali dei rapporti di credito individuati al punto I) siano divisi per 1/4 a 1/4 a 1/4 a , 1/4 a e ai figli e quali eredi di (da dividersi per 1/3 ciascuno in favore di e , il tutto al netto dei conguagli di cui ai precedenti punti II) e III) che dovranno essere decurtati dalla quota di ciascun erede per l ‘ importo corrispondente;
VI) Compensa tra le parti le spese di lite;
VII) Pone in via definitiva a carico di e nella quota del 50% ciascuno la spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Monza in data 14 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME