Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6918 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6918 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10916/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N.814/03 FINANZIARIA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
R.G.N. 10916/2016 Ud. 28.2.2023
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 155/2016 depositata il 13/01/2016 in RG 985/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
NOME COGNOME impugna la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 155/2016 depositata il 13/01/2016 in RG 985/2011 che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza Trib. Roma n. 24876/2010 che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare avanzata nei suoi confronti dal Fallimento in epigrafe;
la corte ha premesso, riportando la motivazione del primo giudice e ad essa espressamente richiamandosi, che: a) l’azione aveva colpito, ai sensi dell’art.67 co.2 l.f., un trasferimento immobiliare, disposto a titolo oneroso nell’anno anteriore al fallimento (13.12.2002); b) segni esteriori dello stato d’insolvenza erano, già alla fine del 2002, la presentazione di un’istanza di fallimento, una serie di procedimenti monitori, la crisi del RAGIONE_SOCIALE (di cui faceva parte la fallita e riferita alla risoluzione dei rapporto con le case madri RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) quale nota ad alcuni dipendenti, con riflessi nella conoscenza in capo al convenuto AVV_NOTAIO, tenuto conto della identità dell’oggetto sociale tra la società di cui questi era accomandatario e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre che della sua qualità professionale; c) la compravendita impugnata era congegnata con una clausola di pagamento completo del prezzo tutta sbilanciata potestativamente a favore dell’acquirente, senza penale per il recesso e senza che gli elementi contrari addotti dal COGNOME fossero dotati di pari univocità o prova; d) tra le circostanze indizianti della prova per presunzioni rilevavano poi la significatività del bene (villa con piscina, maneggio, scuderia, per 22 vani, 690 metri quadri di coperto e 7000 di parco sulla Appia Antica), il prezzo di
1.240.000 euro (a fronte della ricostruzione peritale, anche in sede penale, per almeno il triplo), le modalità di suo pagamento (per soli 4.930 euro in contanti all’atto del 13.12.2002, con trasferimento però immediato, con 773.000 euro accollati su un mutuo esistente ma con inizio di versamento delle rate solo dopo il 3.12.2013, all ‘esito delle richieste di chiarimenti del curatore nel frattempo nominato, nonché 461.070 euro pagati alla moglie di NOME COGNOME, cui faceva capo la società mentre la stessa ne era socia occulta), la descritta clausola risolutiva espressa ed il ragionevole collegamento dell’intera operazione con l’andamento di una procedura per la dichiarazione di fallimento in corso, condotta poi alla desistenza del creditore di lì a poco, nonché, infine, la relazione di amicizia tra il legale rappresentante della fallita NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME, cui si aggiungevano i riscontri dei testi sulle difficoltà economiche della stessa, a mera conferma degli altri elementi già acquisiti;
il ricorrente contesta la sentenza con due motivi di ricorso, illustrati da ultimo con memoria; il fallimento si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 67 co.2 l.f. e 2727-2729 c.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, dunque ex art.360 co.1 n.5 c.p.c., per avere la corte valorizzato elementi meramente indiziari e privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, altresì trascurandone altri contrari;
con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt.67 co.2 l.f. e 115-116 c.p.c. ed ancora 2697 c.c., oltre al ripetuto omesso esame ex art.360 co.1 n.5 c.p.c., avendo erroneamente la corte ritenuta assolta dal curatore la prova sul medesimo incombente, trascurando documenti decisivi sullo stato di salute finanziaria della fallita all’epoca dell’atto (tra cui bilanci, relazione del curatore) e come acquisito dall’acquirente l’immobile , oltre che testi;
i motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili, per plurimi profili; emerge invero dal ricorso che talune circostanze di fatto -segnatamente la regolazione solutoria della compravendita, il suo prezzo, la scansione temporale degli adempimenti ivi previsti e per come attuati e la clausola di recesso potestativamente rimessa all’acquirente -non hanno trovato alcuna adeguata contestazione, nonostante la sentenza, in pieno riferimento per relationem alla motivazione della decisione del tribunale, vi avesse dato peso decisivo, tanto da segnarne la concorrente autonomia fondativa dell’accoglimento della domanda; il limite evidenziato rende dunque, già per tale considerazione, non appropriatamente colta la ratio decidendi su cui è imperniato l’accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell’art.67 co.2 l.f.;
in secondo luogo, va ricordato che, in tema, questa Corte è ferma nel ritenere che la prova della conoscenza dello stato di decozione può essere fornita, oltre che in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che egli sia stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, anche in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. 2916/2016, 13512/2021, 17681/2022); l’onere probatorio a carico della procedura concorsuale, ove si faccia ricorso a presunzioni, come nella specie, va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando la conoscenza dello stato di decozione possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, dal momento che tale prova risulterebbe inutilizzabile perché correlata a un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche,
sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovata ad operare, nella specie, la controparte del fallito (Cass. 6686/2012);
d’altronde, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nemmeno si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. 24434/2016); la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. 11176/2017, in motivazione; 22698/2021);
la prova della scientia decoctionis , ai fini dell’elemento soggettivo di cui all’azione intrapresa, ben può dirsi oggetto di un corretto procedimento ricostruttivo allorché la convergenza degli elementi assunti in contraddittorio, il valore ad essi assegnato, la puntuale identificazione storica di ciascuno e la significatività persuasiva in rapporto al fatto non noto e da dimostrare esprimano un apprezzamento che dia conto in termini di effettivo coordinamento e non mera giustapposizione di circostanze storiche anche non tali da giustificare, per sé sole, la sicurezza di una conoscenza (Cass. 25635/2017); ne deriva che il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (da ultimo Cass. 27074/2022, 27070/2022);
nella vicenda, in realtà e come premesso, l’operazione immobiliare di compravendita aveva assunto, già per le sue modalità originarie, i tratti di elemento proprio di un contesto di negoziazione con soggetto in sofferenza produttivo-finanziaria (perché colpito da procedimenti monitori, con esigenze di provvista immediata e prima emersione di discontinuità della gestione
caratteristica) e a condizioni disallineate per marcata atipicità rispetto all’importanza del l’atto (in punto di prezzo, dilazione del suo pagamento e accollo, agevolazione al recesso), valorizzandosi poi, per selezione di maggior adeguatezza delle risultanze istruttorie per come ponderate dal giudice di merito, ogni altro profilo di conoscenza informativa della società e del RAGIONE_SOCIALE (in crisi) da parte del professionista legale acquirente;
ogni altra contestazione patisce i limiti sopravvenuti alla possibile introduzione del vizio di cui all’art.360 co.1 n.5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014) e lo sconfinamento, in realtà, degli allegati fatti pretesamente non considerati in opposte ed alternative valutazioni, inammissibili, del coacervo degli elementi istruttori acquisiti;
s’impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo i criteri di soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi, nonché euro 200 a rimborso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023