Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20069 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 809-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Commissari Straordinari p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t . e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t . elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale allegata al controricorso
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6616/22 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata in data 21 ottobre 2022 e notificata in data 25 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME e nelle camere di consiglio del 23/11/2023 e del 19.04.2024
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 novembre 2017, in parziale accoglimento della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria nei confronti dell’allora U.B.I. Banca s.p.a. (incorporante Banca Regionale Europea s.p.a., a sua volta incorporante Banco di San AVV_NOTAIO s.p.a.) , dichiarò l’inefficacia, ai sensi de gli artt. 67, 2° comma e 70, 3° comma, l. fall., delle rimesse per complessivi € 1.017.435,88 affluite, nei sei mesi anteriori all ‘a pertura della procedura di A.S., e più precisamente tra il 24 febbraio 2010 e il 14 aprile 2010, sul conto corrente intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE in bonis presso Banco di San AVV_NOTAIO s.p.a. e condannò la convenuta a restituire all’attrice la somma predetta, maggiorata degli interessi legali e delle spese di lite.
La sentenza fu appellata in via principale da U.B.I. Banca e in via incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE..
L a Corte d’appello di Roma, c on sentenza del 21 ottobre 2022, in accoglimento del gravame principale e in riforma della decisione di primo grado, ha integralmente rigettato la domanda revocatoria.
La corte del merito ha ritenuto che difettasse la prova della scientia decoctionis di Banco San AVV_NOTAIO, rilevando che: i) il bilancio dell’esercizio 2009 di RAGIONE_SOCIALE, pur evidenziando una riduzione del totale dell’attivo rispetto all’esercizio precedente, registrava nel contempo la riduzione del l’esposizione della società verso le banche, secondo un trend riferibile al complessivo indebitamento finanziario, tanto che il CdA, nella sua relazione, aveva previsto un consolidato risultato positivo; ii) i bilanci possono comunque venire in rilievo solo ove da essi risulti l’esistenza di uno stato già in atto , e non meramente potenziale, di insolvenza, il che si poteva escludere, considerato che ancora con il d.l. 25 settembre 2009, n. 135 e col d.l. 6 luglio 2010 n. 103 erano stati effettuati interventi volti a garantire la continuità dell’impresa di RAGIONE_SOCIALE; iii) l’art. 19 ter della l. 106/99 prevedeva la scadenza
della convenzione e delle sovvenzioni statali a RAGIONE_SOCIALE per i servizi di pubblica utilità il 30 settembre 2010, in data successiva alle rimesse impugnate; iv) nessun elemento concludente, ai fini della prova, poteva trarsi dalla relazione sull’esercizio 2008 stilata dalla Corte dei Conti, dalla quale anzi di ricavava un ragionevole affidamento nel progettato programma di privatizzazione della società; v) analoghe considerazioni andavano svolte con riguardo alle risultanze della RAGIONE_SOCIALE e alla riduzione dei finanziamenti rimborsati negli anni 2008/2010, trattandosi di circostanze idonee a provare lo stato di crisi d ell’impresa , ma non la sua insolvenza; vi) il difetto del requisito soggettivo dell’azione trovava conferma, secondo quanto accertato dal ctu nominato dal tribunale, nell ‘ avvenuta concessione a RAGIONE_SOCIALE da parte di Banco San AVV_NOTAIO, il 7 dicembre 2009, di un ‘ apertura di credito in conto corrente per euro 1.500.000, che costituiva prova documentale atta a smentire quanto riferito dai testi escussi nel giudizio di primo grado circa richieste di rientro definitivo dell’esposizione della società effettuate dalla banca “per le vie brevi”.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in A.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso congiunto di Intesa SanPaolo s.p.a., quale successore a titolo universale di UBI Banca s.p.a., e di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE Banca s.p.a., a sua volta successore a titolo particolare di UBI Banca s.p.a.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con proposta ex art. 380-bis c.p.c., comunicata a RAGIONE_SOCIALE in A.S. il 7 aprile 2023, il presidente delegato ha formulato una proposta di definizione del giudizio per improcedibilità del ricorso, in ragione dell’asserita mancanza , tra i documenti depositati dalla ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata.
RAGIONE_SOCIALE in A.S. ha proposto rituale e tempestivo atto di opposizione ex art. 380-bis, 2° co., c.p.c..
7.Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 23 gennaio 2024, è stato deciso il 22 aprile 2024, a seguito di riconvocazione del collegio deliberante.
CONSIDERATO CHE
1. Ante omnia , va escluso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, secondo quanto prospettato nella proposta di definizione accelerata comunicata alle parti, in ragione della mancata produzione da parte della ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata.
Dalla documentazione allegata da ll’RAGIONE_SOCIALE, dalle indicazioni estraibili dal fascicolo telematico e dai chiarimenti pervenuti dagli addetti al servizio, è emerso infatti che l’ assenza di tale sentenza tra i documenti esaminati dal presidente delegato era stata dovuta ad un malfunzionamento dei sistemi informatici di cancelleria che, malgrado l’avvenuto , tempestivo invio da parte di RAGIONE_SOCIALE, l’ 11 gennaio 2023, di un deposito principale e di due depositi complementari (uno dei quali contenente, p er l’appunto, la copia autentica della sentenza della Corte d’appello di Roma), avevano ‘riconosciuto’ solo il deposito principale; i depositi complementari erano invece rimasti bloccati presso il ‘ RAGIONE_SOCIALE Locale ‘, in una posizione telematica che non ne consentiva la visibilità sui sistemi di cancelleria, e sono stati resi visibili solo a seguito di uno ‘sblocco’, intervenuto però in data 11.4.2023, ovvero dopo che il fascicolo, composto dei soli documenti di cui al deposito principale, era stato trasmesso dalla Cancelleria centrale a quella della prima sezione civile ed esaminato dal presidente delegato.
2.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2720 c.c. e 67, secondo comma, l. fall. nonché l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene che la corte del merito, oltre ad aver totalmente travisato il significato della riduzione delle sovvenzioni di equilibrio imposta dalla normativa unionale in tema di divieto di aiuti di Stato, ha valutato atomisticamente, e comunque solo in parte, i numerosi elementi presuntivi da essa addotti a prova della scientia decoctionis di Banco di San AVV_NOTAIO, invece di effettuare, come avrebbe dovuto e come era stato correttamente fatto dal tribunale, un giudizio complessivo di sintesi degli stessi; assume, inoltre, che il giudice d’appello avrebbe esaminato solo un frammento dell’evoluzione storica de l rapporto intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE in bonis con la banca, posto che la società era passata dal godere di un’apertura di credito a tempo indeterminato a una a tempo determinato, poi scaduta, mentre
l’apertura di credito ottenuta il 7.9.2009 era di ammontare pari allo scoperto ed a termine brevissimo (sino al 31 marzo 2010), ed era stata concessa dall’istituto di credito al solo fine di consentire il totale rientro della correntista (poi avvenuto) su un conto che, a partire dal 1° gennaio 2010 e sino alla data dell’apertura della procedura di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., era rimasto sostanzialmente ‘congelato’ , in quanto RAGIONE_SOCIALE non vi aveva più effettuato alcun prelievo.
2.2 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.
2.2.1. La censura concernente la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. è dedotta in rubrica ma non è minimamente illustrata. 2.2.2 . Quanto all’eccepita violazione degli artt. 2727 e 2720 c.c., va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi
della norma (cfr. da ultimo Cass, n. 9054/2022, nonché Cass. nn. 11906/2020, 5279/2020, Cass. n.15737/ 2003).
La ricorrente, nel lamentare la valutazione atomistica e non complessiva da parte della corte del merito degli elementi indiziari da essa allegati, si limita, per l’appunto, a pretendere una diversa ed alternativa lettura di tali elementi, onde inferirne la prova della ricorrenza della scientia decoctionis della banca, avanzando in tal modo una censura che si pone ben al di là del perimetro delimitante l’area di sindacato d i questo giudice di legittimità.
2.2.3 L’ulteriore doglianza, concernente l’ omesso esame del fatto decisivo costituito dall’evoluzione (dalla modificazione), negli anni 2009/2010, del rapporto di apertura di credito in precedenza intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE in bonis col Banco di San AVV_NOTAIO ( rispetto al quale la corte d’appello si sarebbe limitata a registrare ‘ la concessione da parte della Banca di una apertura di credito in conto corrente per euro 1.500.000 il 7 dicembre 2009 ‘, traendone l’errata conclusione che la concessione del nuovo fido era ‘ atta a smentire la richiesta ” per le vie brevi ” di rientro definitivo dell’esposizione di RAGIONE_SOCIALE di cui al capitoli di prova confermati dai testimoni escussi …’) risulta invece inammissibile per due ragioni tra loro concorrenti.
In primo luogo perché la stessa ricorrente è costretta a riconoscere che la corte territoriale ha in realtà proceduto all’esame del fatto, sebbene mediante un esame asseritamente parziale delle risultanze documentali dalle quali è scaturito l’ esito decisorio contestato: sennonché le circostanze che il giudice d’appello avrebbe trascurato non hanno , all’evidenza, alcuna decisività a fronte dell’accertamento conclusivo sul quale si fonda la pronuncia, dell’avvenuta concessione, in una data successiva a tutti i fatti dedotti dall’A.S. e non esaminati, di un’apertura di credito in conto corrente.
In secondo luogo perché ciò che la ricorrente intende denunziare sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è, a ben vedere, un vizio di ‘travisamento del contenuto percettivo del la prova’ , per aver la corte capitolina ravvisato l’esistenza di una vera e propria apertura di credito, laddove, in realtà, la concessione di credito sarebbe stata solo fittizia, e volta a mascherare l’imposizione a RAGIONE_SOCIALE di rientro dallo scoperto.
Ma, come di recente puntualizzato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 5792/2024, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; mentre, per altro verso, il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice del merito ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità.
Con il secondo mezzo, che denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 5 e 67, secondo comma, l. fall, RAGIONE_SOCIALE in A.S. lamenta che la corte d’appello abbia fondato la decisione su una nozione di insolvenza statica e solo patrimoniale, omettendo di considerare la fondamentale rilevanza che avrebbe avuto, già nell’eser cizio 2010 (e dunque nel periodo sospetto), la disposta riduzione delle sovvenzioni di equi librio stabilita dall’art. 19 -ter della l. 166/09, tale da comportare l’incapacità di RAGIONE_SOCIALE di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; il giudice d’appello avrebbe inoltre erroneamente affermato che l’art. 67, secondo comma, l. fall. impone di dimostrare che l’ accipiens è consapevole dell’insolvenza tecnica del debitore, là dove è invece sufficiente la consapevolezza del malessere economico di quest’ultimo.
3.1 Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, da un lato attribuisce al giudice d’appello affermazioni da questi mai compiute (la sentenza non pone in dubbio che RAGIONE_SOCIALE versasse in stato di insolvenza nel cd. periodo sospetto, ma solo che tale stato fosse percepibile all’esterno nella sua gravità in presenza di fattori ambigui, interpretabili anche come indizi di un mero stato di crisi transeunte) e dall’altro censura in realtà l’apprezzamento in fatto, adeguatamente argomentato, in base al quale la corte territoriale a ritenuto che difettasse la prova della scientia decoctionis della banca.
4.Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non trova applicazione l’ulteriore regime delle spese previsto dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., stante la non conformità della decisione
adottata rispetto a quella avanzata nella proposta di definizione accelerata del giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23.11.2023 e il 19.04.2024