Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9166/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello Roma n. 342/2018 depositata il 17/1/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘procedura di l.c.a.’) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda proposta dalla procedura di l.c.a. per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2° l.fall., delle rimesse solutorie affluite nel semestre anteriore all’apertura della procedura concorsuale sul conto corrente bancario n. 31836, intrattenuto con Banca RAGIONE_SOCIALE spa (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa), e la condanna dell’istituito bancario alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 345.650,49.
1.1 La Corte distrettuale, dopo aver rilevato l’inammissibilità, ex art . 345 c.p.c., dei documenti prodotti dall’appellante nel giudizio di secondo grado, affermava che i provvedimenti istruttori assunti nel corso del giudizio non vincolano la decisione della controversia
1.2 I giudici di seconde cure , in punto di scientia decotionis condividevano in toto le argomentRAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Roma, poste a sostegno della sentenza di rigetto della domanda di revocatoria, che avevano evidenziato l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare in capo alla banca accipiens la conoscenza dello stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE; in particolare: i) non vi erano procedure esecutive o decreti ingiuntivi a carico di RAGIONE_SOCIALE; ii) non vi era prova della conoscenza da parte della banca di assegni non pagati tratti sul conto corrente di altro istituto bancario; iii) dalla segnalazione alla Centrale rischi si evinceva non una situazione di insolvenza, bensì l’indebitamento della società verso le banche ; iv) non vi era la prova che una lettera di RAGIONE_SOCIALE inviata ai fornitori fosse conosciuta anche da RAGIONE_SOCIALE; v) i protesti
risultavano pubblicati in un periodo successivo all’ultima rimessa revocabile; vi ) neanche gli articoli di giornale allegati, per l’epoca di pubblicazione, per la loro limitata diffusione e il loro contenuto, consentivano di ritenere raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a cinque motivi; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., 61, 112, 175 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la Corte compreso appieno il senso e la portata del primo motivo d’appello. Con esso la procedura di l.c.a. deduceva che il Tribunale, nel disporre CTU per verificare l’ammontare delle rimesse revocabili e nel decidere la causa sulla base dell’insussistenza dell’elemento soggettivo, avrebbe leso il diritto di difesa, inducendo l’attore a concentrare il proprio sforzo difensivo, successivo al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., sulle risultanze della consulenza e, quindi, sul requisito oggettivo e non sulla scientia decoctionis .
1.1 Il mezzo di impugnazione è, in primo luogo, inammissibile.
1.2 La ricorrente non ha interesse a dolersi della decisione (di rigetto) assunta dai giudici distrettuali rispetto alla nullità denunciata, poiché la Corte di merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c., non poteva comunque rimettere la causa al primo giudice e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse.
1.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte deve dedurre un vizio processuale, dato che la nullità della sentenza si converte
nell’apposito mezzo di gravame ex art. 161 c.p.c., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito; ne discende che l’eventuale ricorso avverso la sentenza d’appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui tale decisione sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (v. Cass. 18578/2015, 5590/2011 e 27777/2008).
1.4 Il che esime dal rilevare l’infondatezza del motivo, in quanto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la Corte ha, sia pur in maniera estremamente sintetica, riscontrato la censura dell’appellante , affermando che i provvedimenti istruttori non vincolano la decisione della controversia; con ciò implicitamente sottintendendo che l’ammissione della CTU sull’ammontare delle rimesse non ingenerava alcun affidamento nelle parti circa la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria.
2. Il secondo mezzo di impugnazione, suddiviso in tre sottomotivi, deduce: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., 24 e 111 Cost., in rapporto all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c., per non avere la Corte considerato che la tardività della produzione di documenti in secondo grado era conseguenza non di nuove difese, ma delle avverse difese e della sentenza resa in violazione dell’art . 115 c.p.c.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte omesso ogni pronuncia « sull’eccezione di mancata contestazione avversa degli elementi forniti » e per non aver spiegato le ragioni della produzione di nuovi documenti in appello; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., avendo la ricorrente diritto di essere rimessa in termini per la produzione della documentazione.
2.1 Il motivo, che investe nella sua complessità il capo della sentenza con il quale è stata affermata l’inammissibilità dei nova in appello, è infondato, in quanto la Corte si è semplicemente limitata a fare corretta applicazione della disposizione di cui all’art . 345, comma 3°, c.p.c., a tenore della quale « non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ».
2.2 Al riguardo l’impugnata sentenza afferma che l’appellante non ha provato di non aver potuto produrre i documenti o quanto meno di essersi vanamente attivato per il loro reperimento nel giudizio di primo grado.
2.3 La decisione, sul punto, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, presenta una motivazione non al di sotto del minimo costituzionale e non affetta da alcun vizio di nullità per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.4 Né può predicarsi alcuna violazione delle disposizioni che consentono la rimessione in termini per la produzione dei documenti, dato che la Corte ha precisato che l’appellante non aveva fornito la prova di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 67 l. fall., 2727 e ss. c.c. e 65 ord. giud. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.: si sostiene che la Corte abbia errato ad esigere, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo , la conoscenza effettiva dell’insolvenza e non la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza , sebbene non astratta ma concreta, da accertarsi secondo i dettami della prova presuntiva ed indiziaria.
3.1 Anche questa doglianza è infondata, in quanto non in linea con il consolidato orientamento di questa corte secondo il quale la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell ‘ art. 67, comma 2°, l. fall. deve fornire la prova
della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’ accipiens .
La scientia decotionis dell’imprenditore da parte del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita «alle date delle singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l’onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 10573/2018 e 13445/2023).
Ciò nondimeno, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’ accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva, offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).
4. Il quarto mezzo di impugnazione, anch’esso suddiviso in tre sottomotivi, denuncia: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c., per non avere la Corte esaminato le critiche contenute nei motivi dell’appello , limitandosi a recepire le argomentRAGIONE_SOCIALE spese dalla sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni di simile appiattimento e rendendo così una motivazione apparente; b) la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 161 c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1°, n. 3 e 4, c.p.c.; la sentenza, non avendo ‘esitato’
tutti i motivi di appello, sarebbe inidonea a porsi quale revisio prioris istantiae e dunque sarebbe affetta da nullità; c) la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e 5, c.p.c.: la ricorrente ripropone le doglianze oggetto del terzo motivo di appello (che valorizzano quali elementi di prova della scientia decotionis l’andamento del conto corrente , in costante saldo negativo, gli insoluti del conto BCCR, la segnalazione in CAI, la lettera a i fornitori dell’aprile 2009 , i protesti e la loro pubblicazione e le notizie di stampa, a suo dire non presi in considerazione dai giudici di merito).
Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., 67 l.fall., 112 e 115 c.p.c. e il travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte, oltre ad omettere la valutazione di elementi indiziari ( l’ andamento del conto corrente e la pubblicazione sul CAI degli assegni impagati) della conoscenza dello stato di insolvenza, ha apprezzato in maniera non corretta la portata indiziaria di elementi presuntivi nella loro singolarità e trascurato l’esame degli elementi presuntivi nella loro complessità.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
6.1 Va rilevato, quanto al dedotto vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, che secondo la giurisprudenza di questa Corte «non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere a esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata», ciò in quanto «il codice prevede …. solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale
decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta di circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette “ragioni della decisione” corrispondono a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese» (cfr. Cass. n. 7050/2024, 21838/2018 e 20883/2019).
6.2 Nel caso di specie nell’impugnata sentenza viene esposto in maniera chiara ed esaustiva il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte anche mediante il richiamo a brani, riportati nella motivazione, della sentenza emessa dal giudice di primo grado.
6.3 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte distrettuale ha esaminato tutti i motivi di appello, condividendo il giudizio di insussistenza della consapevolezza da parte dell’ accipiens dello stato di insolvenza, in quanto nessuno degli elementi presuntivi dedotto dall’appellante è stato ritenuto concludente; in particolare: a) era carente la prova della conoscenza da parte della banca degli assegni non pagati tratti sul conto corrente di altro istituto bancario; b) dalla segnalazione alla Centrale rischi si evinceva non una situazione di insolvenza, bensì l’indebitamento della società verso le banche, né elementi sintomatici dello stato di decozione si desumevano dall’andamento del conto corrente ; c) non vi era la prova che la lettera di RAGIONE_SOCIALE inviata ai fornitori fosse conosciuta anche da RAGIONE_SOCIALE; d) i protesti risultavano pubblicati in un periodo successivo all’ultima rimessa revocabile; e) gli articoli di giornale allegati, per l’epoca di pubblicazione, per la loro limitata diffusione e il loro contenuto, consentivano di ritenere
raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta.
6.4 Non sussiste, quindi, il vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello e di omesso esame di un fatto decisivo, né può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, mentre nel caso di specie i giudici capitolini, nella propria autonoma motivazione e nel richiamare la motivazione del tribunale, hanno escluso la rilevanza di ciascuno gli elementi analizzati.
6.5 Per il resto, le censure della ricorrente, pur prospettando plurime violazione di legge in materia di presunzioni e disponibilità della prova, si risolvono in una sollecitazione rivolta a questa Corte a procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità.
E’ stato, infatti, puntualizzato che «in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. 3854/2019 e 3336/2015) ».
6.6 Non può, invero, consentirsi che le doglianze della ricorrente siano mascherate dai riferimenti a ll’art. 116 c.p.c.
La denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c., infatti, è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il
valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr., risolutivamente, Cass. Sez. U n. 20867/20).
6.7 Quanto alla presunta violazione delle norme sulle presunzioni, va rilevato che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione sono incensurabili in sede di legittimità, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, comma 1, ° n. 5, c.p.c. (Cass. n. 1234/2019).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 15.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente