Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8553/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione per incorporazione), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6125/2017 depositata il 30/09/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di revocatoria ex art. 67 l. fall. dei pagamenti effettuati a più riprese in favore di RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 5.621.487,51 nel periodo sospetto (12.2.2001-30.1.2002), confermando il difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’azione proposta ( scientia decoctionis ), nonostante l’allegazione di plurimi elementi indiziari, i quali sono stati aggregati dalla corte territoriale in due gruppi:
« elementi che sarebbero caduti sotto la “cognitio” della creditrice, in base ad argomenti di natura presuntiva: decreti ingiuntivi, precetti, esecuzioni ed iscrizione di ipoteca immobiliare a carico della debitrice; messa in liquidazione e inizio delle procedure di licenziamento del personale; bilanci da cui emergevano le condizioni di grave difficoltà; dismissione della sede di Milano; risultanze della centrale rischi; sospensione della produzione e agitazione dei dipendenti sin dall’ottobre 2001; notizie di stampa »;
II) « fatti che avrebbero direttamente coinvolto la creditrice: a) lettera “circolare” in cui Ittica rappresentava le proprie difficoltà (indirizzate peraltro a tutti i creditori secondo la prospettazione dell’attore); b) fatture emesse da parte dell’appellata per rilevanti importi maturati a titolo di interessi come da fax del 17.4.02; c) missiva del 27.3.00 con cui Ittica manifestava disappunto sul comportamento di Sovetco che avrebbe pubblicizzato l’insolvenza di Ittica; d) missiva di Ittica del 30.1.02 con cui la società si era vista costretta a concordare l’immediato pagamento di talune somme relative a partite di tonno giacente presso i frigoriferi di Bari in modo a poter ottenere una dilazione di pagamento ».
1.2. -Con riguardo al primo gruppo, la corte distrettuale ha opinato che « né la legge, né l’ordinaria prassi commerciale prevedono che il creditore prima di ricevere un pagamento debba compiere speciali indagini per verificare le condizioni economiche del debitore: al più può concedersi che una qualche indagine sulla solidità della controparte commerciale venga d’ordinario posta in
essere all’inizio di un rapporto di fornitura; ma non risulta in dimostrato che le difficoltà di Ittica risalissero addirittura all’inizio del rapporto instauratosi tra le parti. Per quanto concerne poi lo stato di agitazione dei dipendenti, la sospensione della produzione e le correlative notizie di stampa, può osservarsi come sia del tutto irragionevole ritenere che le notizie sulle vicende economiche di Ittica possano aver addirittura varcato i confini nazionali, raggiungendo lo stato estero (Francia) in cui aveva la propria sede la creditrice ».
1.3. -Quanto al secondo, ha ritenuto che la procedura, pur indicando nell’atto di appello le proprie produzioni (per la lettera circolare sub a) il doc. n. 15 del fascicolo di parte di primo grado, e per le restanti produzioni sub b), c) e d) il doc. n. 16 dello stesso fascicolo) non ha dato loro una « puntuale collocazione nel proprio fascicolo attraverso l’attribuzione del relativo numero d’ordine », in modo da consentire al giudicante di reperire i documenti prodotti « attraverso un semplice ed immediato riscontro ». E ciò perché nell’indice di parte si legge, al n. 15, ” comunicazioni inviate da società RAGIONE_SOCIALE ai credito ri” e, al n. 16, ” solleciti dei creditori della società RAGIONE_SOCIALE e documentazione relativa alla dismissione della sede di Milano “, ma, trattandosi di copiosa documentazione, non rientrerebbe nei compiti del giudice d’appello « dover verificare se tra detta documentazione si rinvenga una qualche comunicazione indirizzata anche a Sovetco nonché la prova della sua ricezione, con cui in ipotesi Ittica manifestasse le proprie condizioni di difficoltà nell’eseguire i pagamenti, giacché l’allegazione per cosi dire cumulativa sotto un solo numero dell’indice di numerosi documenti, si appalesa elusiva del richiamato indirizzo della Suprema Corte » cfr. Cass. 11617/2011, da cui si ricaverebbe « l’onere generale a carico della parte di porre in grado il giudice d’appello, di individuare il documento invocato dalla parte, attraverso un semplice ed immediato riscontro col documento allegato sotto il numero d’ordine indicato dalla parte »; sarebbe altrimenti vanificata l’esigenza « che il giudice d’appello non debba porsi alla ricerca del singolo documento rilevante, ricerca che invece non gli compete (…) per verificarne l’effettivo contenuto e la idoneità a provare l’elemento soggettivo in scrutinio ».
-Avverso detta decisione SIE in AS ha proposto ricorso in due mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE (ora CFTO) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione agli artt. 49 del D. Lgs. n. 270/99 e 67 L.F. in ordine all’onere della prova sulla conoscenza dello stato di insolvenza ‘) il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel valutare in concreto la sussistenza degli indici (anche presuntivi) della conoscenza recte conoscibilità- dello stato di insolvenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE, ne avrebbe preteso una prova diretta, ritenendo insufficienti, sotto il profilo probatorio, i plurimi elementi indiziari allegati dalla procedura di AS, in primis i numerosi decreti ingiuntivi, atti di precetto e procedimenti esecutivi a carico del solvens , ma anche i suoi bilanci dai quali risultava evidente la gravissima situazione di crisi economico-finanziaria, nonostante si trattasse di « un operatore professionalmente qualificato e di grandi dimensioni come la RAGIONE_SOCIALE, che opera in maniera specializzata da oltre 50 anni in Italia nel medesimo settore merceologico in cui operava la SIE ». Altrettanto sarebbe a dirsi per la messa in liquidazione di SIE e l’avvio delle procedure per il licenziamento collettivo dei dipendenti in data 4.10.2001, con presentazione del ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 3 d.lgs. 270/99 in data 15.1.2002. Ma soprattutto sarebbe stata trascurata la “circolare” inviata a tutti i creditori per l’impossibilità di provvedere al loro regolare pagamento, tanto più che in precedenza SIE aveva manifestato per iscritto (con missiva del 27.3.2000) proprio alla RAGIONE_SOCIALE il proprio ” disappunto ‘ per il suo comportamento di aver ” pubblicizzato gratuitamente questa nostra insolvenza “. Per non dire della fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE il 19.2.2002 « per un importo di oltre 20.0000,00 di euro e maturato solo a titolo di interessi moratori » per le fatture pagate con ampio ritardo da parte di SIE, e soprattutto delle notizie apparse sugli organi di stampa non solo regionali, ma anche nazionali. Circostanze tutte per lo più confermate, sia pure genericamente, dai testi escussi.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per avere la corte d’appello di fatto omesso l’esame dei documenti depositati sub n. 15 e n. 16 del fascicolo di primo grado, ritenendo ingiustamente che non fossero state rispettate «le regole poste dalla Corte di legittimità con riguardo alla formazione del fascicolo di parte», posto che il precedente evocato (Cass. 11617/2011) riguardava il caso, ben diverso, in cui era stata riscontrata una totale non corrispondenza tra i documenti indicati nelle difese e quelli presenti nel fascicolo di parte, laddove nel caso in esame i documenti erano stati tutti indicati e prodotti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 74 e 87 disp.att. c.p.c.
-Entrambi i motivi sono fondati e vanno accolti.
3.1. -Con riguardo al primo, afferente agli elementi probatori sub I., la corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., in base ai quali:
la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività e, a tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 29257/2019, di cassazione con rinvio della sentenza d’appello che si era limitata ad esaminare singolarmente, e non complessivamente, solo alcuni dei plurimi elementi presuntivi dedotti dalla curatela);
ii) il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell’impresa da parte
di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della ” scientia decoctionis ” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass. 27070/2022);
iii) l’onere della prova della cd. ” scientia decoctionis ” in capo all'” accipiens”, gravante sulla curatela, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. 13445/2023).
In particolare, appare distonica con il suddetto indirizzo nomofilattico l’affermazione della corte territoriale per cui «né la legge, né l’ordinaria prassi commerciale prevedono che il creditore prima di ricevere un pagamento debba compiere speciali indagini per verificare le condizioni economiche del debitore», poiché il concetto stesso di conoscibilità dei sintomi dell’insolvenza da parte dell’ accipiens , mediante l’ uso della normale prudenza e avvedutezza -rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare -depone in senso diametralmente opposto.
Ed anche il rilievo della collocazione della sua sede in Francia, quale elemento di per sé asseritamente ostativo all’apprensione delle notizie veicolate dalla stampa, anche di livello nazionale, impatta contro il solido formante giurisprudenziale che assegna a simili notizie una particolare efficienza probatoria.
3.2. -Venendo al secondo motivo, che riguarda la pretermissione dell’esame dei documenti sub. nn. 15 e 16 afferenti agli elementi indiziari accorpati nel gruppo II., la decisione appare formalistica (se non sbrigativa), poiché il mancato esame dei documenti prodotti, pacificamente indicati in modo specifico negli
atti difensivi, si àncora esclusivamente al fatto che ve n’erano più d’uno allegati sotto il medesimo numero nell’indice del fascicolo di parte, con conseguente necessità di rintracciare al loro interno quelli di più immediata pertinenza e rilevanza.
Sul punto va rammentato il principio generale in base al quale il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte -sia pure quando questa ne faccia, come nel caso in esame, specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l’impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005, 20265/2005) -essendogli precluso, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., solo di porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 30607/2018).
Con particolare riguardo alla fase impugnatoria, si è detto che solo la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, sicché all’attività di produzione si deve accompagnare una corrispondente attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato (Cass. 8377/2009, 2461/2019).
Anche di recente le Sezioni unite hanno ribadito che, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. U, 4835/2023).
Ebbene, a tali principi non si è attenuto il giudice a quo , stante l’assolvimento , da parte dell’appellante, dell’onere di specifica indicazione e pertinente allegazione dei documenti prodotti.
-Da ultimo va disattesa l’eccezione di «inammissibilità del ricorso per difetto insanabile della procura» in quanto conferita in favore di due avvocati (entrambi sottoscrittori del ricorso) dei quali uno solo non abilitato al patrocinio presso questa Corte (non essendo iscritto al relativo albo tenuto dal CNF).
4.1. -Su tale eccezione il controricorrente insiste in memoria nonostante il ricorrente abbia correttamente evocato l’insegnamento nomofilattico per cui, «ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l’atto, sia iscritto nell’apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l’omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura» (Cass. 25698/2024; conf. Cass. 9363/2013). A nulla vale dunque evocare la diversa conclusione raggiunta nella differente ipotesi in cui la procura speciale sia rilasciata solo in favore del difensore non abilitato, ancorché ve ne sia un altro, abilitato, che però si sia limitato a sottoscrivere il ricorso e a certificare la sottoscrizione del ricorrente (Cass. 20568/2015, 4691/2009).
-Segue la cassazione con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per un riesame della vicenda alla luce dei ricordati principi, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di