Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 184 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15506/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6064/2020 depositata il 2/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Procedura di l.c.a.’) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta dalla Procedura di l.c.a per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., del pagamento effettuato mediante assegno circolare, in data 4/8/2009, e quindi in periodo sospetto, dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE) e per la conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 50.000.
1.2 I giudici di seconde cure , evidenziavano che, al di là della qualificazione giuridica dell’azione intrapresa dalla Procedura in l.c.a., la gratuità dell’atto impugnato non era stata puntualmente e tempestivamente dedotta dall’att rice, che mai aveva fatto riferimento all’inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall ed aveva impostato la domanda sull’atto a titolo oneroso e sull’individuazione dell’elemento soggettivo dell’azione in termini di scientia decotionis .
1.3 La Corte distrettuale, sul presupposto che la consapevolezza dello stato di insolvenza era integrata non dalla conoscibilità, in astratto, dello stato di dissesto, ma dalla conoscenza effettiva e concreta, rilevava l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare in capo alla società accipiens la conoscenza scientia decotionis di RAGIONE_SOCIALE; in particolare: i) non vi era traccia della « comunicazione informale e fornita oralmente dal RL di RAGIONE_SOCIALE » dell’aprile 2009, mentre non vi era prova che la « comunicazione formale, scritta e contenente espresso riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa » con la quale NOME aveva avvisato i propri creditori dello stato di insolvenza in cui si trovava, informandoli dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE forniture, fosse stata
recapitata alla RAGIONE_SOCIALE, né che quest’ultima appartenesse alla categoria dei fornitori – cui era indirizzata la lettera – di RAGIONE_SOCIALE; ii) il pagamento della prestazione attraverso lo strumento dell’assegno circolare era modalità tutt’altro che anomala e sintomatica della conoscenza dello stato insolvenza; iii) non poteva pretendersi da un imprenditore che non esercitava attività bancaria o finanziaria e che neppure era il diretto fornitore la realizzazione, prima di ricevere un pagamento, di una attività di consultazione di bilanci depositati o di registri pubblici (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per sincerarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni economico-patrimoniali del proprio debitore, né poteva ragionevolmente sostenersi che NOME avesse potuto certamente avere conoscenza dei dati indicati dai Commissari liquidatori, quali l’avvenuto licenziamento del personale, peraltro temporalmente collocabile soltanto a ridosso dell ‘ esecuzione dei pagamenti; v) non era logico o verosimile che COGNOME, nel ricevere il pagamento di un debito che riguardava altra società, avesse ragione di verificare la situazione economica di RAGIONE_SOCIALE o di richiedere visure protesti sulla medesima.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a sei motivi, illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 101, 115, 166, 167 e 183 c.p.c., nonché 111 e 24 Cost., in rapporto all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per non avere la Corte censurato la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ciò in quanto il fatto storico, costituito dal pagamento oggetto di causa che era stato effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE a saldo del debito del terzo RAGIONE_SOCIALE, società sua
contro
llata, era stato rappresentato dalla convenuta, che aveva sempre difeso la propria posizione asserendo di non aver mai incassato la somma, soltanto ad istruttoria chiusa ed a fronte dell’acquisizione ex art. 210 c.p.c. di copia degli assegni circolari oggetto di pagamento che erano risultati inequivocabilmente intestati ad essa.
Il giudice di primo grado, che aveva dichiarato inammissibili la domanda volta a valorizzare tali circostanze e la relativa prova in quanto costituivano difese tardive, avrebbe invece dovuto provocare un adeguato contraddittorio ex art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero ex art. 101 c.p.c. all’atto di ritenere in sentenza irrilevante tale fatto ai fini del decidere; contradittorio a mezzo il quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto proporre la domanda ex art 64 l.fall. quale necessaria conseguenza della difesa della parte.
2. Il mezzo è inammissibile.
2.1 La Corte distrettuale ha rigettato il motivo di appello con il quale l’appellante lamentava la violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio precisando che i giudici di primo grado avevano deciso sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, degli elementi probatori forniti e degli atti processuali nel pieno contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, sicché non era integrata alcuna violazione di quest’ultimo principio , su cui si fonda il processo civile, in una condotta rientrante nel normale ruolo RAGIONE_SOCIALE parti, spettando, in ossequio all’art. 2697 c.c., assolvere l’onere probatorio sotteso all’azione intrapresa.
La censura non si confronta con tale ratio decidendi .
2.2 Va rilevato, inoltre, che non risulta provata la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio in conseguenza del comportamento processuale omissivo serbato dalla convenuta, comportamento che avrebbe impedito alla procedura di promuovere una diversa azione rispetto alla domanda proposta, non essendo stato allegato che la circostanza che il pagamento fosse stato effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE per estinguere un debito altrui (nella
specie, della RAGIONE_SOCIALE) non potesse essere conosciuta altrimenti dall’attore, che non può addossare al convenuto il proprio onere di esaminare in maniera diligente la res iudicanda .
2.3 Peraltro, l’art. 116 c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento RAGIONE_SOCIALE parti, così come la violazione del dovere di lealtà viene in rilievo in funzione della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ex art. 92, comma 1, c.p.c., ovvero per l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., o di revocazione, ex art. 395 n. 1 c.p.c..
Non vi è norma, però, nell’ordinamento processuale che consenta l’introduzione in giudizio di una domanda non tempestivamente proposta o che modifichi la disciplina che ripartisce l’onere probatorio fra le parti in conseguenza della violazione del dovere di lealtà.
Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c., 64 l.fall., 166, 167 e 183 c.p.c. nonché 111 Cost., in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la ricorrente afferma che la natura di atto a titolo gratuito emergeva dal fatto che l’atto solutorio era un pagamento effettuato da RAGIONE_SOCIALE ‘ad estinzione del debito di un terzo’ e, pertanto , non vi era alcun onere di allegazione della gratuità dell’atto in capo a RAGIONE_SOCIALE (come erroneamente ritenuto dalla pronuncia impugnata); in ogni caso l’attore, a fronte RAGIONE_SOCIALE nuove difese del convenuto, aveva comunque modificato le proprie domande deducendo che si era in presenza di un pagamento che estingueva un debito altrui.
3.1 Anche questo motivo è inammissibile.
3.2 Alle pagine 56 dell’impugnata sentenza si legge: « È altresì pacifico che l’azione proposta da RAGIONE_SOCIALE con l’atto introduttivo del precedente grado di giudizio è azione fondata sull’art. 67, secondo comma, l.fall., relativo agli atti a titolo oneroso, ai pagamenti e alle garanzie. Di seguito, le conclusioni dell’atto di citazione in primo grado di RAGIONE_SOCIALE : ‘ revocare e dichiarare inefficaci, ex art 67, co. II, L.F., il
pagamento svolto dall’istante in favore della convenuta, come meglio indicato in narrativa, per la complessiva somma di euro 100.000,00; condannare la convenuta in persona del R.L. Ptc alla restituzione alla procedura della somma di euro 100.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino a soddisfo ‘».
Ora, come enunciato da questa Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura RAGIONE_SOCIALE vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata: e tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (cfr. Cass. n. 8225/2004, 27428/2005 e 13602/2019).
4. Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l.fall, dell’art. 65 ord. giud. e dell’art. 132 c.p.c., in rapporto all’art. 360 n. 4 c.p.c . ; il ricorrente censura la pronuncia per manifesta contraddittorietà della motivazione, appuntandosi, in particolare, sulle ragioni con cui la Corte distrettuale ha riscontrato il secondo motivo di appello sulla natura del regime probatorio indiziario dell’azione, secondo le quali era necessaria la prova di un elemento psicologico concreto del convenuto; questi argomenti -in tesi – confliggono con il prosieguo della
motivazione e con la decisione sul terzo motivo, dove si afferma che tale prova resta indiziaria e presuntiva.
Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l.fall. e dell’art. 65 ord. giud. , in rapporto all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente fondato il criterio della prova di un elemento psicologico concreto del convenuto sul dato dell ‘ effettiva conoscenza degli elementi dello stato di insolvenza piuttosto che valorizzare i c.d. indici di collegamento, costituiti da elementi probatori tali da generare l’inversione dell’ onus probandi (ad esempio i protesti o le risultanze pubbliche del registro imprese), sulla base dei quali l’ accipiens ‘ avrebbe potuto e quindi dovuto’ avvedersi dello stato di dissesto di colui dal quale riceveva il pagamento di somme di denaro (per tutte Cass. 3390/2005).
Il quinto motivo oppone la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2727-2729 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte, muovendo dall’errato presupposto che la prova oggetto di causa si concretizzi nella dimostrazione dell’elemento piscologico concreto del convenuto, avrebbe falsato la valutazione complessiva, ex artt. 2727 -2729 c.c., del quadro probatorio acquisito al fascicolo, ritenendo che gli elementi offerti non fossero idonei al raggiungimento della prova in termini non presuntivi ed indiziari, ma di consapevolezza psicologica in capo all’ accipiens al momento del pagamento quale elemento concreto.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
7.1 Sulla natura della prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ex art 67, comma 2, l.fall., così chiosa la Corte: « In particolare, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell’atto impugnato e non già quella
della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche della controparte. La conoscenza richiesta dal comma 2 dell’art. 67 l.fall., dunque, non può essere né generica, né astratta, ma deve essere effettiva, desumibile da fatti gravi, precisi e concordanti Costituisce, inoltre, ius receptum che nei casi previsti dall’art. 67, comma 2, legge fallimentare, la prova che il creditore conoscesse lo stato d’insolvenza del debitore può essere data sulla base di presunzioni che, muovendo da fatti gravi, precisi e concordanti, consentano di ritenere che il creditore, applicandosi con comune diligenza, non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto. Delineato così il quadro normativo, questa Corte ritiene non sussistenti, nel caso di specie, i requisiti della gravità, precisione e concordanza che devono caratterizzare il quadro indiziario posto a fondamento della prova da parte dei Commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE circa la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza della società debitrice ».
7.2 In questo modo la Corte di merito si è pienamente uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell ‘ art. 67, comma 2, l. fall. deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’ accipiens .
La scientia decoctionis dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita «alle date RAGIONE_SOCIALE singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l’onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 10573/2018 e 13445/2023).
Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’ accipiens era
stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva, offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).
7.3 Non si registra alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza, che è lineare, logica e aderente alla giurisprudenza di legittimità, innanzi citata, in materia di riparto dell’onere della prova della scientia decoctionis e dell’individuazione dei mezzi di prova.
Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 67 l.fall. e 27272729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la ricorrente, dopo aver richiamato gli elementi di prova sui quali si fondava la domanda (modalità di pagamento, esistenza dei protesti, risultanze dei bilanci, notizie di stampa, pendenza di procedure esecutive, dimensioni dell’ accipiens, risultanze della RAGIONE_SOCIALE rischi e del CAI), contesta la valutazione degli stessi compiuta dall’impugnata sentenza.
Ulteriore profilo di vizio, rilevabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. , è costituito, a dire della ricorrente, dal fatto che la sentenza non ha considerato che la comunicazione dell’aprile 2009 e quella scritta del giugno dello stesso anno, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva informato i fornitori della propria situazione di difficoltà economica, non erano state oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Il motivo è inammissibile.
9.1 Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte «in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (cfr. Cass. n. 3854/2019 e 3336/2015).
9.2 Le censure del ricorrente, pur ricondotte sotto plurime violazioni di legge sulle presunzioni e sulla disponibilità della prova, si risolvono in realtà in una sollecitazione a procedere a un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità (cfr. Cass 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019).
9.3 Non può, invero, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti di cui all’art. 115 c.p.c..
La violazione dell’art. 115 c.p.c., infatti, rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
9.4 Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non dimostrata, in quanto non provata documentalmente, la comunicazione orale dell’aprile 2006 e non provato che la missiva con cui NOME avvisò i propri creditori dello stato di insolvenza in cui si trovava, informandoli dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE forniture, fosse stata recapitata alla RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dalla convenuta che si era costituita « assumendo di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con RAGIONE_SOCIALE e, a maggior ragione, di non aver mai ricevuto alcun pagamento dalla stessa e, comunque, di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza in cui essa versava ».
9.5 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti ( ex multis , Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013).
9.6 Né può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, mentre nel caso di specie i giudici di seconde cure nella propria autonoma motivazione hanno escluso rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati.
9.7 A ciò va aggiunto che l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come avvenuto nel caso di specie), tramite l’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), così come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. 10240/2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente
diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 , c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 c .p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Presidente