Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 122 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 122 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4682/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2689/2019 depositata il 26/6/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Venezia ha accolto l ‘azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla procedura di Amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE -convertitasi in fallimento nelle more del giudizio di primo grado -ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dei pagamenti ricevuti per complessivi € 597.708,29 oltre interessi, somma poi ridotta dalla Corte d’appello di Venezia a € 47.743,19, in ragione della accertata decorrenza della scientia decoctionis solo dal maggio 2009, previa conferma del rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall.
1.1. -Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro mezzi, corredato da breve memoria, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso.
1.2. -Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso con memoria scritta per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Viene esaminato in primo luogo il ricorso principale.
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 115, comma 1, c.p.c., 2727 e 2729, comma 2, c.c., poiché la Corte d’appello non avrebbe considerato, in modo dapprima analitico e poi globale, «tutti i plurimi fatti, elementi ed indici evidenziati e documentati in causa, rilevanti (quantomeno in via presuntiva) in ordine alla prova della sussistenza della ‘ scientia decoctionis ‘ di RAGIONE_SOCIALE, in capo a RAGIONE_SOCIALE e, per di più, non essendo mai gli stessi contestati da quest’ultima» (notizie di stampa, risultanze di bilancio, agitazioni sindacali, iniziative giudiziarie, risalenza nel tempo dei rapporti commerciali tra le parti, revoca affidamenti bancari, andamento anomalo dei pagamenti, mancata contestazione dei fatti riportati dalla stampa).
2.2. -Il secondo mezzo lamenta l’omesso /carente esame dei medesimi fatti di cui sopra, e la «conseguente omessa/insufficiente motivazione», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2.3. -Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. con riguardo alla mancata ammissione della «prova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini della decisione».
-Tutte le censure sono inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo , nonché del vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirano ad una rivisitazione del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez. U, 4476/2019), risolvendosi in un sindacato sull’ accertamento di fatto svolto dai giudici di merito in base alla valutazione delle prove raccolte, che, in quanto adeguatamente motivato, non è scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 28790/2024, 22754/2022, 6774/2022).
3.1. -È noto che, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la cd. scientia decoctionis in capo al l’ accipiens -da intendersi come effettiva conoscenza, e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) -è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Il relativo convincimento può formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza -rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare -non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore ( ex multis, Cass. 13445/2023; conf. da ultimo Cass. 11145/2025).
La scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., e l’apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato (Cass. 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017).
3.2. -Nel caso in esame non emerge che i giudici di appello abbiano omesso di esaminare i fatti allegati, né proceduto ad un esame solo atomistico e non complessivo delle risultanze probatorie (Cass. 9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019), avendo essi piuttosto concluso, in base al prudente apprezzamento del materiale probatorio loro riservato dall’art. 116 , comma 1, c.p.c., che le notizie di stampa sull’esistenza di un noto imprenditore interessato all’acquisto di RAGIONE_SOCIALE costituissero un elemento determinante, idoneo a superare gli elementi contrari e a confutare l’allegata scientia decotionis , secondo una valutazione di merito come detto non sindacabile in questa sede, anche perché la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, dev ‘ essere probabilmente convincente, ma non oggettivamente inconfutabile (Cass. 21762/2025, 12874/2023, 22366/2021).
Deve allora ribadirsi il solido orientamento di questa Corte per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; fermo restando altresì che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27570/2024, 20875/2024, 27266/2023, 9054/2022, 22366/2021, 18611/2021).
3.3. -Quanto al terzo motivo, la sua inammissibilità discende non solo dal difetto di autosufficienza, in assenza di trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata, motivata, ammissione (Cass. Sez. U, 28336/2011), ma anche dal principio per cui la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o
falsa applicazione de ll’ art. 115 c.p.c., in quanto tale violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (da ultimo, Cass. 9731/2025).
In sostanza, fermo restando che l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. 190/2020, 8181/2022), la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass. 18285/2021), o se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare -con un giudizio di certezza e non di mera probabilità -l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. 30721/2024, 18072/2024, 16214/2019, 5654/2017).
In ogni caso, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla «palese genericità e indeterminatezza dei capitoli di prova articolati» costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, in quanto congruamente motivato (Cass. 2201/2007).
-Si passa ora all’esame del ricorso incidentale.
4.1. -Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. in quanto, non essendo richiesta l’ omogeneità dei termini di pagamento, il costante ritardo degli stessi sarebbe sufficiente a configurare i cd. ‘termini d’uso’ invalsi tra le parti.
4.2. -Il secondo mezzo prospetta un «Errore su un fatto controverso ex art 360 n. 5) c.p.c.» nel senso che la richiesta di pagamento degli interessi di mora -formulata con la domanda di ammissione al passivo fallimentare per le fatture impagate nel medesimo periodo di quelle oggetto di revocatoria -non avrebbe influito sul rispetto dei termini d’uso invalsi tra le parti durante l’intero rapporto, sino alla data di fallimento.
4.3. -Il terzo motivo denunzia la «Nullità del procedimento e/o della sentenza ex art. 360 n. 4) c.p.c. in relazione agli artt, 115 e 244 c.p.c, per la mancata ammissione della prova testimoniale».
4.4. -Con il quarto si lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per il rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’ammissione della prova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini della decisione».
-La rilevata inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, a i sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c . Il ricorso incidentale risulta infatti tardivo, in quanto notificato solo in data depositata il 26.6.2019 e
3.3.2020, a fronte di una sentenza d’appello pacificamente ‘ non notificat a’ .
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
-Sussistono solo per il ricorrente principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020); difatti il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente