Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 95 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 95 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 25625/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO (CF:CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario AVV_NOTAIO, C.F. CODICE_FISCALE, con sede legale in Bologna, INDIRIZZO, C. e numero di iscrizione al Registro Imprese CODICE_FISCALE, P. Iva P_IVA, Numero REA NUMERO_DOCUMENTO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 669/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 26/02/2019 e depositata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza n. 2924/2018 del Tribunale di Bologna (depositata il 7/06/2018) – ha rigettato il gravame, confermando il provvedimento impugnato.
Con ricorso, proposto dinanzi al Tribunale di Bologna ex art. 702 bis e ss. c.p.c., RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE deduceva le seguenti circostanze: (i) che la IMT era una società costituita mediante aggregazioni della soc. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; (ii) che, accertato lo stato d’insolvenza in cui versava la IMT, questa veniva posta in amministrazione straordinaria con sentenza resa in data 31.12.2014 e con decreto reso in data 20.1.2015 dal Tribunale di Bologna; (iii) che la RAGIONE_SOCIALE versava in stato di insolvenza almeno da due anni prima dei predetti provvedimenti; (iv) che la società RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto un pagamento di €. 17.537,62 in data 18.9.2014 e di €. 20.779,65 in data 24.10.2014, per un totale di €. 38.317,27; (v) che detti pagamenti ricadevano, temporalmente, nel periodo sospetto previsto dall’art. 67 L.F. e che era applicabile il comma 2 del l’art. 67 L.F.; (v) che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, era desumibile da due circostanze: – dalla lettura critica dei bilanci, relativi agli anni 2012 e 2013 e depositati rispettivamente negli anni 2013 e 2014; – dal fatto che per ottenere il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE era stato proposto un decreto ingiuntivo e, successivamente, concessa una dilazione dei pagamenti. Concludeva per la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti, con conseguente condanna alla ripetizione in favore della procedura.
Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. accoglieva la domanda e, per l’effetto, revocava ai sensi dell’art. 67 L.F. i pagamenti di € 17.537,62 del 18/09/2014 e di € 20.779,65 del 24/10/2014, tutti effettuati da RAGIONE_SOCIALE in
favore di RAGIONE_SOCIALE, dichiarandoli inefficaci nei confronti della massa; e per l’effetto condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria la somma di € 38.317,27, oltre gli interessi dalla domanda al pagamento.
4. Con atto di appello l’ordinanza emessa nel giudizio di primo grado veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE per i seguenti motivi: (a) si eccepiva la inammissibilità della documentazione depositata ex adverso , in primo grado, nel termine concesso dal giudice sino al 9.4.2018 per il deposito di memorie autorizzate ; e nel merito, (b) si contestava il mancato rilievo dell’applicabilità al caso di specie dell’esenzione dei pagamenti effettuati nei termini d’uso di cui all’art. 67 co. 3 lett. a) L.F.; (c) si sosteneva che la conoscibilità dello stato di decozione non poteva essere desunta dal fatto che era stata proposta un’azione monitoria o concesso una dilazione di pagamento, ma avrebbe dovuto essere suffragata da quegli ulteriori elementi rivelatori di tale stato, che non erano stati neanche dedotti da controparte.
5. La corte del merito , nel rigettare l’appello nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che: (1) non vi erano preclusioni istruttorie nel rito sommario e che comunque RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE aveva già dedotto quanto poi aveva ulteriormente documentato, posto che COGNOME non aveva contestato il contenuto dei dati di bilanci, ma solo che non era stata fornita dalla società in a.s. la prova della data di deposito del bilancio 2013 nel Registro Imprese, e che non aveva neanche contestato le proprie dimensioni o attività, ma aveva sul punto solo dedotto che il proprio personale non era comunque in grado di leggere i bilanci e che il piano di rientro era stato attivato, senza che vi fosse sentore di insolvenza; (2) NOME operava da molti anni con IMT e non risultava che prima del 2013 avesse mai chiesto ed ottenuto piani di rientro, né avesse proceduto al recupero del credito anche giudiziale; (3) si trattava di creditore ‘non piccolo’ e dunque necessaria mente accorto e comunque inserito nel mercato di riferimento, al quale pertanto non potevano essere sconosciute le iniziative di recupero di altri fornitori che RAGIONE_SOCIALE, senza contestazioni, aveva menzionato (e cioè decreti ingiuntivi per 3,5 milioni di euro, nello stesso periodo); (4) inoltre COGNOME aveva interrotto nel 2013 ogni rapporto commerciale con RAGIONE_SOCIALE,
non aveva accettato un piano di rientro che non era stato comunque rispettato, aveva affidato la ‘pratica di recupero’ a un legale che , dopo una diffida, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo; (5) era stata dunque redatta nuova transazione con pagamento rateale, i cui primi due versamenti parziali, per esposizione di un anno prima, era stati oggetto poi di domanda revocatoria; (6) anche senza i dati di bilancio del 2013 era pertanto evidente la percezione di COGNOME dell ‘ effettiva insolvenza di IMT, posto che – indipendentemente dalla soggettiva fiducia nel fatto che il debitore poteva risollevarsi – aveva interrotto i rapporti commerciali, aveva chiesto il rientro complessivo del debito, non era stata pagata ed aveva agito giudizialmente; (7) non erano dunque necessari altri elementi estrinseci o generali per inferire la concreta conoscenza di RAGIONE_SOCIALE d ell’insolvenza, risultando peraltro irrilevanti anche le prove orali che erano state formulate in modo comunque valutativo e negativo.
La sentenza, pubblicata il 26/02/2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘ violazione di legge ed errata applicazione, sia in relazione all’art. 360 n 4 c.p.c. (error in procedendo) che in relazione all’art. 360 co. i n.3 c.p.c. (violazione di legge), degli artt. 115, 702 bis e 702 ter c.p.c. ‘
1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile la produzione del documento attestante la data di deposito del bilancio relativo all’anno 2013. Aggiunge che sarebbe stato evidente che la prova dedotta dalla controparte, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’indizio presuntivo relativo alla conoscibilità dello stato di insolvenza, era composta da due elementi: uno era costituito dai dati di bilancio, l’altro dalla allegazione e dimostrazione della data in cui detto bilancio era stato reso accessibile. Sottolinea tuttavia la ricorrente che assumere – come aveva fatto la Corte di merito – che la resistente aveva allegato quanto documentato
tardivamente non risolveva la ‘ questione dell’ammissibilità ‘ di una produzione documentale successiva alla riserva sulla decisione fatta dal g.i. all’udienza del 9.3.2018, con un termine per deposito di sole note difensive. Sarebbe stato dunque evidente l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado allorquando aveva ritenuto ammissibile un documento depositato successivamente alla riserva per la decisione, con assegnazione di un termine per note scritte e sul quale aveva fondato il suo convincimento.
1.1 Il primo motivo è inammissibile perché la violazione di legge dedotta dalla parte ricorrente difetta di concreta decisività nella vicenda decisoria qui in esame, posto che era stata la stessa Corte di appello ad evidenziare, nella sentenza impugnata (v. pag. 5), che ‘anche senza i dati di bilancio 2013’ , era evidente la percezione dell’effettiva insolvenza da parte dell ‘ accipiens , così essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del presupposto della scientia decoctionis attraverso gli altri indici presuntivi sopra descritti nello svolgimento della vicenda processuale.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione di legge ed errata applicazione in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c. (violazione di legge), dell’art. 67 legge fallimentare ‘ , sul rilievo che la corte d’appello aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della scientia decoctionis ritenendo superflui i dati di bilancio 2013 (<>) e, indicando quelli invece che riteneva fossero plurimi elementi estrinseci o “generali”. Afferma, inoltre, come erronea la statuizione secondo cui <> Detta motivazione integrerebbe, secondo la ricorrente, violazione di legge per errata applicazione dell’art.67 L.F.
2.1 Sostiene la ricorrente che, escludendo la lettura critica dei bilanci, interpretabili solo da operatori professionali (banche ed istituti di credito in genere), l’unico indizio, nella fattispecie in esame, della scientia decoctionis sarebbe stato integrato dalla proposizione del decreto ingiuntivo e dalla concessione del piano di rateizzazione. Aggiunge che l’art. 67 L.F. prevede, in estrema sintesi, tre ipotesi di pagamenti: (i) i pagamenti caratterizzati da
anormalità; (ii) i pagamenti “normali”; (iii) i pagamenti effettuati nei temini d’uso. Aggiunge ancora che era evidente che la mera sussistenza di un pagamento non eseguito nei termini d’uso (art. 67, comma 3, L.F.) avrebbe implicato l’automatica conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’ accipiens , dispensando il curatore da qualsiasi ulteriore onere.
2.3 Il secondo motivo è all’evidenza inammissibile.
La parte ricorrente non spiega in alcun modo come si sia integrato il dedotto vizio di violazione di legge, secondo la declinazione normativa definita dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L., Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020).
Essendo così formulata la doglianza in esame, con il mero richiamo all’art. 67 L.F., quale parametro normativo asseritamente violato dalla Corte territoriale, la stessa è destinata a non superare, pertanto, il vaglio di ammissibilità,
risultando una mera sollecitazione generica a questa Corte ad una rivisitazione della quaestio facti , come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti …’.
3.1 Ricorda la ricorrente che gli unici elementi posti a sostegno della domanda proposta, erano stati: – il bilancio al 31.12.2013, non indicante alcuna data di deposito e alcuna riferibilità alla IMT; – la mera deduzione che sarebbero stati proposti alcuni decreti ingiuntivi da parte di altri soggetti. Erano stati, per contro, indicati i motivi per i quali non era ipotizzabile la conoscenza dello stato di insolvenza, dato che non era stato documentato alcun segno esteriore che potesse essere percepito come tale dall’ accipiens ed anzi, dall’esame degli elementi allegati nel giudizio, sarebbe stato dimostrato il contrario.
3.2 Aggiunge la ricorrente che, a fronte di dette deduzioni, il giudice di primo grado si era limitato ad affermare: <>, mentre la Corte d’appello, invece, si era limitata, a sua volta, da un lato, a ritenere ammissibile la produzione tardiva del bilancio al 31.12.2013 e, dall’altro, a giudicare ininfluenti i bilanci, in quanto la scientia decoctionis sarebbe stata desumibile dal fatto che la ricorrente aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo e, successivamente, concesso un piano di rateizzazione.
3.3 Così, la sentenza impugnata era sì una doppia conforme, ma risultava evidente che le motivazioni differivano, per cui doveva essere considerato ammissibile il motivo di ricorso sollevato, il quale deduceva che, mentre il giudice di primo grado aveva almeno fornito una motivazione ‘ apparente ‘ sulla questione dell ‘ esistenza di sintomi esteriori dell’esistenza dello stato di decozione, il giudice d’appello, da un alto, aveva affermato che il bilancio al 31.12.2013, pur se allegato tardivamente, era comunque ammissibile e,
dall’altro, aveva sostenuto che lo stesso fosse irrilevante ai fini della prova dell’esistenza della scientia decoctionis . Ma i bilanci allegati e i dati letti non erano affatto irrilevanti perché, al contrario, se fossero stati correttamente letti, dagli stessi sarebbe emersa la descrizione di una società solida dal punto di vista finanziario e patrimoniale.
Anche il terzo motivo è inammissibile perché non idoneamente formulato rispetto al paradigma declinato da ll’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., invocato a sostegno dell’accoglimento del motivo qui in esame.
Va infatti ricordato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Orbene, la parte ricorrente non ha neanche indicato quale sia il ‘fatto storico’ nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte territoriale, essendosi limitata ad evidenziare che qualora quest’ultima avesse correttamente letto i dati contabili estraibili dal bilancio 2013 (che comunque la Corte di merito aveva ritenuto non decisivi, se considerati in relazione agli altri elementi indiziari forniti dall’amministrazione straordinaria), la decisione, in o rdine alla dimostrazione della scientia decoctionis , avrebbe avuto un esito diverso
rispetto a quella adottata dai giudici d ‘appello. Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta di nuova lettura degli atti istruttori rivolta a questa Corte di legittimità che tuttavia a ciò è inibita.
Il quarto mezzo denuncia ‘ violazione di legge per errata applicazione dell’art.2729 c.c. in relazione all’art.360 comma i n.3 c.p.c ‘ .
4.1 Sostiene la ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata si rilevava che il giudice, escludendo valenza indiziaria al bilancio IMT, relativo all’esercizio 2013, e non considerando i dati ricavati dal bilancio 2012, aveva ritenuto sufficiente il fatto che essa ricorrente avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo e, successivamente, concesso un piano di rateizzazione, le cui prime due rate concordate venivano puntualmente pagate con bonifico bancario.
4.2 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che nel caso di specie era stato fatto presente che: – la società RAGIONE_SOCIALE non era stata protestata; – non si aveva avuto notizia di iniziative giudiziarie proposte nei confronti della predetta società (posto che la mera deduzione di parte avversa non era stata suffragata da alcun elemento che la provasse); – non si aveva avuto notizia di licenziamenti; – non vi erano notizie di stampa che evidenziavano una qualche difficoltà della RAGIONE_SOCIALE; – la società RAGIONE_SOCIALE era da anni solita pagare in ritardo e con addebito di interessi e oneri bancari; – il bilancio relativo all’esercizio 2012 recava un utile di €. 468.739,00; – il bilancio di esercizio 2013 vedeva sì una perdita, ma ampiamente assorbita dalle riserve e con un conto economico positivo, oltre al fatto che, dopo la chiusura dell’esercizio 2013, l’UNICREDIT aveva concesso una linea di credito di €.6.000.000,00 e la RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto un prestito obbligazionario di €. 3.000.000,00; – i bonifici ricevuti e oggetto di revoca erano stati puntuali ed effettuati tramite istituto bancario e la resistente aveva documentato pagamenti coevi di grande importo. Tali indizi avrebbero tutti dovuto portare a concludere che i sintomi dello stato d’insolvenza non fossero manifesti, né percepibili da essa ricorrente.
4.4 Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.
Come è già stato chiarito da un recente arresto di questa Prima Sezione, l ‘individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli, sulla cui base far
emergere, tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali appartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di violazione di legge (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Giudizio quest’ultimo che, tuttavia, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risulta percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato e dedotto in modo chiaro ed autosufficiente e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (v.
Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Sez. U, n. 1785 del 2018).
Va peraltro ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva all’arresto a Sezioni Unite n. 1785 del 2018 da ultimo ricordato, non ha fatto altro che confermare tale sindacato ‘ristrettivo’ rimesso al giudice di legittimità, nell’apprezzamento della prova presuntiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 18611 del 2021; Cass., Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 22846/2022; Cass. 27266 del 2023).
È evidente che, con il motivo in esame, si chiede un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11211 del 2014).
Nella specie, peraltro, la Corte di merito ha valorizzato gli elementi diretti della conoscibilità dello stato di insolvenza, derivanti proprio dai rapporti tra le parti, ritenuti perfettamente consonanti con il quadro complessivo dei fatti per come accertati già nel giudizio di primo grado.
Da quanto in precedenza illustrato discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025
Il Presidente