Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 130 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25875/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4772/2021 depositata il 30/6/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il Tribunale di Roma, adito da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) posta in L.C.A. con decreto del 16/10/2009, ha rigettato, per mancanza di prova della scientia decoctionis , le domande di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall., proposte in due giudizi poi riuniti, relativi il primo al l’addebito sul c/c n. 51029 aperto presso la Cassa di risparmio di Civitavecchia s.p.a. (poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a.) di due rate di mutuo di € 20.000,00 ciascuna (poi confluite sul c/c di appoggio n. 52259), e il secondo a rimesse per complessivi € 570.870,39 sui c/c nn. 52259, 51029 e 51029/20, tutte effettuate nel periodo compreso tra il 16/4/2009 e il 27/7/2009.
1.1. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha accolto l’ appello di COGNOME solo in punto di spese, nel resto confermando la decisione di primo grado sulla mancanza di prova della scientia decoctionis , ed affermando altresì l’applicabilità dell’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e del limite ex art. 70 l.fall., come richiesto per la prima volta da Intesa Sanpaolo in sede di appello.
-Avverso detta decisione NOME propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria, cui Intesa Sanpaolo resiste con controricorso, corredato da breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte d’appello adottato una motivazione tautologica e autoreferenziale mediante « affermRAGIONE_SOCIALE prive di reale contenuto decisorio rispetto al caso concreto oltre che per la manifesta inconciliabilità dei suoi postulati nella simultanea applicazione dell’art. 67 comma 3 lettera b) LF (rimesse non consistenti e durevoli) e del l’art. 70 LF (rimesse consistenti e durevoli ma non revocabili in rapporto al c.d. ‘rientro’ ) », peraltro con riferimento alle rimesse per complessivi € 49.645,39 effettuate nel periodo 1-30/7/2009, in cui la scientia decoctionis era stata ammessa dalla stessa banca convenuta, e senza considerare che si trattava non di rimesse bancarie ma di pagamento di rate di mutuo.
2.2. -Il secondo motivo aggiunge al primo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 3 , lett. b) l.fall. nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la corte d’appello applicato l’e senzione ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. chiesta dalla banca, per la prima volta, in appello, per di più senza considerare che, con riguardo alla somma di € 20.000,00 pagata in data 30/6/2009 , l’attore ne aveva chiesto la revoca come «pagamento in dare dal conto 51029 in quanto portato a soddisfazione delle rate di mutuo addebitato sul conto 52259 e non quale rimessa su tale conto», che «era infatti il mero conto tecnico di appoggio del mutuo».
2.3. -Il terzo mezzo prospetta che, anche a voler ritenere rilevabile d’ufficio, persino in appello, l’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. b) l.fall., la corte territoriale avrebbe comunque violato sia l’art. 2697 c.c. , poiché la banca non aveva mai provato che le rimesse avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria di NOME (tanto da aver invocato a tal fine apposita CTU solo nel giudizio di appello), sia l’art. 115 c.p.c., in quanto dagli atti sarebbe risultata la «granitica prova della consistenza e durevolezza delle due poste», in specie dalla perizia tecnica di parte attrice, mai contestata dalla convenuta.
2.4. -Il quarto motivo denuncia i medesimi vizi con riguardo alla contestata applicazione dell’art. 70 l.fall. , per effetto dell’accoglimento di una tardiva e non comprovata difesa svolta dalla banca solo in appello.
2.5. -Il quinto mezzo prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., nonché 2727-2729 c.c., in rapporto all’art. 360 , n. 5 c.p.c., per omesso esame da parte della Corte romana di una serie di elementi di prova decisivi e rilevanti ai fini della scientia decoctionis , quali, segnatamente: la visura dei numerosi protesti pubblicati dal 1° al 30 luglio 2009, in uno alla segnalazione in CAI della relativa data di levata (la prima risalente al 5.6.2009); le segnalRAGIONE_SOCIALE in CAI di gennaio e maggio 2009; il finanziamento del 12.12.2008 destinato a sovvenzionare il pagamento della 13° e 14° mensilità dei dipendenti; la comunicazione del 30.6.2009 con cui RAGIONE_SOCIALE confermava alle banche la comunicazione del 15.6.2009 di avvio della procedura di LCA inviata ai fornitori; le risultanze del bilancio 2007; il pignoramento bancario del gennaio 2009.
2.6. -Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle stesse disposizioni con riguardo agli elementi di prova invece presi in considerazione dalla corte d’appello , tra i quali: l’afferma ta mancanza di prova della ‘ conoscibilità ‘ dei dati (comprese le procedure esecutive) risultanti da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; la svalutazione del mancato deposito del bilancio 2008; l’esclusione di un andamento irregolare dei conti correnti, che invece presentavano « nel c.d. ‘periodo sospetto’ un continuo e progressivo aumento degli insoluti addebitati », indice di una « complessiva gestione a rientro dei rapporti »; l’affermazione che « lo stato di insolvenza di NOME non fosse di interesse giornalistico », e che « un creditore non è tenuto leggere i giornali », a fronte di numerose notizie di stampa dedicate alla esistenza di oltre duecento assegni di RAGIONE_SOCIALE rimasti insoluti, al rischio di mancato pagamento dei dipendenti (fronteggiato con un finanziamento della stessa banca convenuta) e alla procedura di mobilità dei dipendenti del giugno 2009, conclusasi con il loro licenziamento a luglio 2009.
2.7. -Il settimo mezzo, sulla scorta dei due motivi precedenti, censura la violazione degli artt. 67, comma 2, l.fall. e 2727-2729 c.c., per non conformità della motivazione sulla scientia decoctionis al regime della prova indiziaria, in quanto priva in concreto, al di là delle corrette premesse ‘programmatiche’, di una valutazione complessiva e secondo concordanza degli elementi offerti, nonché di una loro contestualizzazione rispetto alla natura di soggetto qualificato della banca.
-Il ricorso merita accoglimento, nei termini che si vanno a precisare, poiché la motivazione della sentenza impugnata non supera la soglia di rilevanza costituzionale, come declinata a partire da Cass. Sez. U, 8053/2014.
-In particolare, il primo motivo è fondato e va accolto.
4.1. -La pronuncia resa dalla corte territoriale sul primo motivo di appello è sorretta da una motivazione solo graficamente esistente, ma da considerarsi apparente.
L’appellante aveva censurato la mancata revoca della somma di € 29.645,39 accreditata il 27.7.2009 sul conto 52259 e della somma di €
20.000,00 addebitata in data 1.7.2009 sul conto 51029 per pagamento di rata di mutuo (e poi accreditata sul conto 52259), nonostante a quelle date RAGIONE_SOCIALE risultasse pluriprotestata, tanto che la scientia decoctionis era stata ammessa a pag. 6 della comparsa di costituzione della banca nel giudizio di primo grado (n. RG 64558/12) ove si leggeva: « la Cassa comparente contesta preliminarmente di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza nel periodo sospetto, PRIMA della pubblicazione dei protesti iscritti nel registro protesti in data 1° luglio 200 9».
La risposta data dalla corte d’appello è imperscrutabile, poiché, dopo aver dato atto sbrigativamente della richiesta della banca appellata « che l’eventuale CTU indichi le rimesse revocabili, tenuto conto del c.d. rientro ex art. 70, comma 3 lett. b) L.F. », si è limitata ad affermare -nonostante nel giudizio di primo grado si fosse discusso solo di scientia decoctionis -che « le due rimesse » per complessivi € 49.645,39 « non possono essere revocate per un duplice motivo: ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. b), L.F, non sono soggetti all’azione revocatoria “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”, ed ai sensi dell’art. 70, terzo comma, L.F., che stabilisce: “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso” ».
La mera affermazione dell’applicabilità, in astratto, delle due norme citate, avulsa da qualsivoglia aggancio alla fattispecie concreta e per di più priva di riferimenti al thema decidendum e probandum del giudizio di primo grado nonché alla ritualità e ammissibilità delle deduzioni e richieste formulate dalle parti nel giudizio di appello, è manifestamente inidonea a rendere palese il percorso motivazionale dei giudici di secondo grado, rendendo perciò nulla la motivazione così resa.
4.2. -La rilevata nullità della motivazione, sul punto, risulta assorbente rispetto alle ulteriori censure sviluppate sul medesimo tema nei successivi motivi secondo, terzo e quarto.
5. -Per analoghe ragioni è fondato e va accolto il settimo motivo, con assorbimento del quinto e del sesto, stanti le evidenti carenze strutturali della motivazione anche in punto di scientia decoctionis , alla luce delle cospicue e rilevanti allegRAGIONE_SOCIALE probatorie di parte attrice, sullo sfondo del rilievo per cui le rimesse effettuate per circa seicento mila euro sui tre conti correnti della banca convenuta avevano estinto pressoché integralmente, e in soli quattro mesi, il debito verso la banca, la quale difatti non si era nemmeno insinuata al passivo della procedura.
5.1. -Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., come di recente ribadito (Cass. 11145/2025), la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare, per presunzioni, detta effettività. A tal fine, il giudice è tenuto: i) innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria; ii) poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza; iii) quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cfr. Cass. 29257/2019, che ha cassato la sentenza d’appello che si era limitata ad esaminare singolarmente, e non complessivamente, solo alcuni dei plurimi elementi presuntivi dedotti dalla curatela).
La valutazione complessiva cui è chiamato il giudice deve fornire la certezza logica della scientia decoctionis , da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell’impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità di quello stato soggettivo trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni -economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali -nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass. 27070/2022).
In ultima analisi, l’onere della prova della cd. scientia decoctionis in capo all’ accipiens , gravante sulla procedura concorsuale, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., a condizione che gli elementi indiziari -da valutare necessariamente gli uni per mezzo
degli altri -si rivelino idonei, nel loro complesso, a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza -da rapportare necessariamente alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare -non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. 13445/2023).
5.2. -Nel caso in esame, la corte d’appello giunge alla conclusione della insufficienza degli «elementi addotti dall’appellante a sostegno della scientia decoctionis » sulla base di una motivazione illogica e incoerente, in cui le premesse teoriche sono corrette, ma confliggono con l’iter argomentativo in concreto sviluppato.
5.3. -Difatti, pur muovendo dalla premessa che, secondo Cass. 3327/2020, ” la valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. non può fondarsi unicamente sull’apprezzamento atomistico degli elementi fattuali, ma deve essere ricavata anche dall’analisi complessiva e coordinata degli indizi stessi », sicché una ” valutazione, da cui non si riesca ad evincere chiaramente il criterio logico posto alla base della selezione dei fatti e del convincimento del giudice, costituisce violazione dell’art. 2729 c.c. “, i giudici di appello estrapolano arbitrariamente, dalla congerie di elementi indiziari allegati da parte attrice, solo ” quattro indici di consapevolezza “, e li esaminano singolarmente, senza valutarne la complessiva portata sinergica e senza confrontarli con le restanti allegRAGIONE_SOCIALE probatorie.
5.4. -Inoltre, pur ricordando come « l’istituto di credito, rispetto ad altro creditore, sia “avveduto”, cioè capace maggiormente di valutare i sintomi dello stato di dissesto delle controparti contrattuali », pervengono alla inaudita affermazione che « è inopponibile l’esistenza di segnalRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto non provata la conoscibilità del dato dalla banca appellata ».
5.5. -Ancora, dopo aver sostenuto che, « circa le notizie di stampa, non vi è prova in atti che lo stato di insolvenza, dichiarato con sentenza successiva alla liquidazione amministrativa, fosse oggetto di interesse giornalistico e di una notevole parte della popolazione che sia solita
consultare la stampa ed informarsi sul le notizie relative allo stato di dissesto della società poi assoggettata a procedura concorsuale », aggiungono inopinatamente che « comunque, esse non sono idonee ad integrare la nozione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. e non possano, altresì, assurgere a fonti di conoscenza legale e ciò in quanto, il creditore non è tenuto a leggere i giornali ».
E nel far ciò citano Cass. 3299/2017, ove però si legge, esattamente al contrario, che «ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza ( scientia decoctionis ), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’ id quod plerumque accidit , una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita».
Orientamento, questo, confermato da Cass. 11546/2019 e ulteriormente precisato da Cass. 23650/2021, per cui «in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati. (Nella specie la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della scientia decoctionis da parte dell’ accipiens , nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero denunciato l’insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il solvens )».
5.6. -Deve infine ribadirsi che, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per “vizio di sussunzione”, certamente non per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, ma sicuramente quando questi, come nel caso di specie, pervenga al giudizio di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi
violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità, si stimi il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione e si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (da ultimo, Cass. 21762/2025).
Il vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo resta perciò sindacabile in sede di legittimità quando faccia emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass. 27570/2024, 20875/2024, 27266/2023, 9054/2022, 22366/2021, 18611/2021).
6. -Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame e congrua motivazione, con statuizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il settimo motivo; dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente