Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 152 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10890/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello Roma n. 4713/2020 depositata il 6/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Procedura di l.c.a.’) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta dalla Procedura di l.c.a per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2 l.fall., di quattro pagamenti, effettuati tra il 27 aprile e il 22 maggio 2009, e, quindi, in periodo sospetto, dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE agricola’) e per la conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 43.455,01.
1.2 I giudici di seconde cure evidenziavano l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare, in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, la conoscenza dello stato di insolvenza di NOME; in particolare: i) non vi era prova che le vicende dell’insolvenza di NOME fossero state oggetto di interesse giornalistico per la popolazione che era solita consultare la stampa per informarsi sui casi di imprese in dissesto; ii) non poteva pretendersi in una corrente relazione d’affari , da parte di un imprenditore che non esercita attività bancaria o finanziaria, un ‘ attività di consultazione di bilanci depositati o di registri pubblici prima di ricevere un pagamento per sincerarsi dello condizioni economico-patrimoniali del proprio debitore ; iii) l’esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive individuali non soggette a forme pubblicitarie non costituiva un elemento sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza; iv) non vi era prova della conoscenza dell’esistenza di segnalazion i alla Centrale Rischi da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE ; v) con riferimento all’andamento del rapporto , non era stato prodotto l’assegno protestato di € 8.089 , importo non rilevante e, quindi, non tale da ingenerare nell’appellato il sentore di una situazione di crisi della RAGIONE_SOCIALE; vi) neppure il ritardo nel pagamento delle altre fatture,
data la consuetudine instauratasi tra le parti, costituiva dato rivelatore dello stato di insolvenza, dal momento che solo successivamente all’emissione delle fatture la creditrice era stata notiziata dalla RAGIONE_SOCIALE dell’impossibilità di continuare ad operare .
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, affidandolo a quattro motivi; la RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso e ricorso incidentale condizionato; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di improcedibilità del ricorso per essere stato il ricorso depositato in data 27/4/2021, dopo il ventesimo giorno dalla sua notifica, perfezionatasi il 6/4/2021.
Come risulta dalla nota depositata dalla ricorrente in data 18/5/2021, la consegna della nota per l’iscrizione a ruolo è avvenuta telematicamente in data 23/4/2021, sebbene a causa di un malfunzionamento del sistema sia stato poi necessario ripetere il deposito il successivo 27/4/2021.
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., in ragione del carattere meramente apparente della decisione impugnata, in quanto caratterizzata in parte da citazioni di pronunce della cassazione inesistenti ovvero artatamente modificate nel loro contenuto, in altra parte da affermazioni oggettivamente incomprensibili, intimamente contraddittorie e del tutto prive di rilievo decisorio.
Le ragioni della decisione sono, inoltre, del tutto avulse dai formulati motivi di appello.
2.1 Il motivo è infondato.
È ormai noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. “minimo costituzionale”, nel senso che «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce -con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” -nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”» (Cass., Sez. U., 8053/2014; Cass., Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019).
2.2 Nel caso di specie la motivazione non si pone al di sotto del minimo costituzionale, atteso che la sentenza, al di là degli errori nell’indicazione di precedenti giurisprudenziali, contiene l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che consentono di ricostruire l’iter decisionale, sopra riassunto, che ha portato la Corte a ritenere non raggiunta la prova della sussistenza del requisito della scientia decotionis in capo all’ RAGIONE_SOCIALE .
2.3 Né è dato rinvenire alcun «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» nel fatto che la sentenza si sia semplicemente limitata a dare atto del mancato deposito dell’assegno bancario non pagato in prima presentazione, circostanza accertata nel giudizio di primo grado, dal momento che la Corte ha puntualizzato che in ogni caso il mancato pagamento dell’assegno, avuto riguardo all’importo modesto, non costituiva elemento da « ingenerare nell’appellato il sentore di crisi della RAGIONE_SOCIALE del pari al ritardo nel pagamento di altre fatture, data la consuetudine ingeneratasi fra le parti con le modalità e nei termini d’uso ».
3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., per la sostanziale omessa pronuncia sui motivi di appello proposti, come era possibile
chiaramente evincere dal contenuto dell’ atto di appello e dalla lettura della sentenza.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 La Corte distrettuale ha riscontrato i motivi di appello ed ha ritenuto non provato l’elemento soggettivo , a seguito di un riesame dei singoli elementi indiziari della scientia decotionis offerti dalla Procedura di l.c.a..
Si deve così escludere che la decisione impugnata incorra nel dedotto vizio di cui all’art . 112 c.p.c..
Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall, 2727-2729 e 2697 c.c., 115 e 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.: si sostiene che la Corte abbia errato ad esigere, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la conoscenza effettiva dell’insolvenza e non la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza , sebbene non astratta ma concreta, da accertarsi secondo i dettami della prova presuntiva ed indiziaria; a dire della Procedura in l.c.a., la Corte avrebbe trascurato l’esame degli elementi presuntivi nella loro complessità; la ricorrente ripropone le doglianze oggetto dei motivi di appello (che valorizzano quali elementi di prova della scientia decotionis l’andamento del rapporto commerciale tra le parti, il mancato pagamento di un assegno, gli insoluti e i protesti, la segnalazione in CAI, le risultanze della Centrale Rischi e le notizia di stampa) e lamenta che la Corte non abbia statuito sulla richiesta di prove per testi, immotivatamente disattesa dal giudice di primo grado.
Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 2697, 2727-2729 c.c.,115 c.p.c., nonché degli artt. 8 bis e 10 l. 386/19 90, in rapporto all’art. 360 n. 5 c.p.c.; la ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto di quanto previsto dalle circolari applicative della l. 386/1990, in base alla quale ogniqualvolta un assegno bancario posto all’incasso è privo di copertura, viene elevato il protesto e la banca deve dare immediata comunicazione al correntista del
riaddebito. La Corte, sempre secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe omesso l’esame di altri fatti decisivi costituiti: dalla sospensione delle forniture, dalle modalità di pagamento (con assegni anziché mediante bonifico) e dalle compensazioni unilaterali con crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE per premi di acquisto.
Ulteriore vizio rilevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c. sarebbe costituito – secondo la Procedura in l.c.a. – dal fatto che la sentenza non abbia considerato che la comunicazione dell’aprile 2009, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva informato i fornitori della propria situazione di difficoltà economica, non era stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Da ultimo, la Corte non avrebbe tenuto conto delle risultanze dei bilanci, delle notizie di stampa circa l’esistenza d i procedure esecutive, delle dimensioni della società agricola nonché delle risultanze delle Centrale rischi e del CAI.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
6.1 La censura contenuta nel terzo motivo non è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell ‘ art. 67, comma 2°, l. fall. deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’ RAGIONE_SOCIALE . La scientia decotionis dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita «alle date delle singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l’onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 10573/2018 e 13445/2023).
Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’ RAGIONE_SOCIALE era
stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva, offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).
6.2 Va inoltre precisato che secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (cfr. Cass. n. 3854/2019 e 3336/2015).
6.3 Le censure del ricorrente, pur prospettando plurime violazioni di legge sulle presunzioni e sulla disponibilità della prova, nonché vizi di omesso esame di fatti decisivi, si risolvono in realtà in una sollecitazione a procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità (cfr. Cass., 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019).
6.4 Non può, infatti, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti all’ art. 115 c.p.c. e 2697 c.c ..
La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.
6.5 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ( ex multis , Cass. 7919/2020,13395/2018 e 15107/2013).
6.6 Né può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, mentre nel caso di specie i giudici di seconde cure nella propria autonoma motivazione hanno escluso ogni rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati.
6.7 A ciò va aggiunto che l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come avvenuto nel caso di specie), tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. 10240/2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le
circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo) o nella mera prospettazione di un ‘ inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 , c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e cioè la falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
6.8 Quanto alla prova per testi va rilevato che «in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello» (cfr. Cass. n. 22883/2019).
6.9 Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale nel giudizio di appello ed in particolare in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d’appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova.
6.10 Risulta, infine, dagli atti di causa indicati dalla controricorrente (comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado) che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la convenuta contestò sin dal primo atto difensivo di aver ricevuto prima del giugno 2009 comunicazioni circa lo stato di crisi della RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Il ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.200, di cui € 200, per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Presidente