Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 482 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23522-2017 r.g. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME GCOGNOME giusta procura speciale apposta a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO della I.RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili, COGNOME e COGNOME in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale apposta in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1178/2016, depositata in data 13.10.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Camerino, in parziale accoglimento della domanda ex art. 67, 1° comma, l. fall. proposta dal Fallimento della I.M.M.M. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, dichiarò l’inefficacia dell’atto del 3.6.1989 , intervenuto nel cd. periodo sospetto, col quale NOME COGNOME aveva ceduto ai convenuti l’intera propria partecipazione nella sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condannò gli stessi al pagamento del controvalore delle quote acquistate, determinato in via equitativa in € 12.000 per COGNOME e in € 13.000 per COGNOME.
La decisione, appellata in via principale dal Fallimento e in via incidentale da NOME COGNOME, è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Ancona.
La corte del merito ha ritenuto fondato l’appello principale , proposto dal Fallimento sul rilievo dell’ errata determinazione da parte del primo giudice del valore della partecipazione , mentre ha respinto l’appello incidentale, rilevando che: i) la ctu disposta in grado d’appello aveva consentito di accertare che, alla data di stipula del contratto, la quota ceduta a COGNOME aveva un valore effettivo di € 70.838,97 e quella di Bruzzecchese di € 67.297,03; ii) sempre secondo la ctu, alla stessa data, a fronte di un patrimonio netto della società di € 147.667,95, gli immobili di proprietà della stessa avevano un valore di mercato di € 300.000; iii) sussisteva sicuramente il presupposto oggettivo dell’azione promossa dal fallimento, in quanto gli acquirenti COGNOME e COGNOME avevano versato, per l’acquisto delle quote un corrispettivo inferiore di ben dieci volte al loro valore effettivo; iv) inoltre ‘ l’andamento negativo del patrimonio netto della società da un lato e la notevole differenza tra il valore di mercato degli immobili ed il
valore di mercato delle quote della società che detti immobili possedeva (pari a circa la metà del primo) testimonia(va) ampiamente la grave difficoltà in cui versava la soc. RAGIONE_SOCIALE al momento della cessione delle quote ‘ ; v) ricorreva anche il presupposto soggettivo della domanda proposta dal fallimento, dato che la stessa sproporzione tra il prezzo ed il valore delle quote consentiva di presumere che gli acquirenti avessero conosciuto le difficoltà economiche del cedente, dovendosi a ciò aggiungere che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 67, 1° comma, l. fall. era stata confermata dalle evidenze contabili della società alla data della cessione, dalle quali già emergeva la grave crisi che poi l’avrebbe condotta al fallimento; vi) in ordine alla quantificazione del tantundem dovuto per effetto della revoca degli atti di cessione, occorreva tener conto degli accertamenti peritali intervenuti in primo e secondo grado, con l’ulteriore precisazione che risultavano irrilevanti le successive vicende (esecuzione immobiliare con aggiudicazione a prezzo vile), che avevano riguardato una parte degli immobili originariamente posseduti da La Cima.
Ciò premesso, la corte del merito ha condannato COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME (ritualmente citati in giudizio, a seguito della morte del loro dante causa, ma rimasti contumaci) a versare all’attore/appellante le rispettive somme di € 65.674,40 e di € 62.390,69, oltre interessi legali dal 5.6.2010 al saldo.
La sentenza, pubblicata il 13.10.2016, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE e dei soci COGNOME e COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 67 I comma n. 1) legge 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare) -travisamento dei fatti e delle risultanze processuali-
irrazionalità manifesta ‘, per aver la corte d’appello valutato erroneamente il presupposto soggettivo dell’azione, confondendo più volte la situazione patrimoniale della I.M.M.M. s.n.c., poi fallita, con quella della RAGIONE_SOCIALE, le cui quote erano state invece oggetto della cessione impugnata con la domanda revocatoria.
Col secondo mezzo, che deduce ‘ omesso esame e/o travisamento dei fatti e delle risultanze processuali decisivi per il giudizio e discussi tra le parti -irrazionalità manifesta ‘ , il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto conto che, secondo quanto accertato dallo stesso CTU da essa nominato, nel 1989 la società poi fallita era passata da un risultato di esercizio negativo ad uno positivo ed aveva ridotto il proprio deficit.
Con il terzo motivo, che prospetta ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 67, I comma n. 19 legge 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare) in relazione alla prova della inscientia decoctionis -omesso esame sul punto circa fatti e risultanze decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ‘ , il ricorrente sostiene che il giudice d’appello non ha tenuto conto dei risultati della perizia disposta in sede penale, secondo la quale I.M.M.M. s.n.c. non versava in stato di insolvenza alla data di stipula del contratto, né delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, da cui emergeva la prova positiva della sua inscientia decoctionis, né infine della sentenza penale, passata in giudicato, che lo ha mandato assolto dal reato di concorso in bancarotta di cui era imputato affermando che non era dimostrato che egli fosse a conoscenza della qualità di COGNOME di socio della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.
4.1. La corte d’appello, incorrendo in un a palese confusione (sindacabile non solo quale vizio di violazione di legge, ma anche quale vizio processuale ex art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., attesa la
sostanziale incomprensibilità, sul punto, delle ragioni della decisione) ha ritenuto non superata la presunzione relativa di cui all’art. 67, 1° comma l. fall,. di sussistenza della scientia decoctioni s di COGNOME, alla luce della precaria situazione patrimoniale in cui versava, al momento della conclusione del contratto impugnato, RAGIONE_SOCIALE (il valore del cui patrimonio rilevava invece solo ai fini dell’accertamento della ricorrenza del presupposto oggettivo dell’azione) e non già la I.M.M.M. s.n.c., mentre la relativa indagine andava ovviamente compiuta verificando se COGNOME avesse o meno provato di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza di quest’ultima , eventualmente anche in ragione del fatto che ignorava la qualità di socio collettivista del cedente.
L’unico accenno alla situazione della fallita sembra potersi rinvenire alla pag. 6, 1° cpv. della sentenza, là dove il giudice assume che il grave stato di crisi della stessa emergeva all’evidenza dall ‘es ame della sua contabilità: sennonché l’affermazione è in sé assolutamente generica, e non lascia neppure comprendere su quali documenti contabili si fondi il convincimento espresso.
5. Col quarto mezzo, che denuncia vizio di ‘ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti -omessa motivazione ‘ , COGNOME lamenta che la corte d’appello non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse alle conclusioni del ctu in ordine alla stima del patrimonio immobiliare de La Cima (e, conseguentemente, alla stima delle quote cedute), con le quali aveva evidenziato che il professionista nominato (fidando sugli esiti di una ctu eseguita nel ’93 in sede fallimentare) non aveva considerato che gli immobili presentavano sin dall’origine parti abusive, sicché il loro valore andava decurtato o del valore dei singoli corpi da demolire o delle spese tecniche di sanatoria.
6. Col quinto motivo, che denuncia ‘ violazione o falsa applicazione dell’art. 67 l. ff. illogicità manifesta -omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ , il ricorrente lamenta che il tantundem al cui pagamento è stato condannato (attesa l’impossibilità di restituzione delle quote, che egli aveva a sua volta alienato a terzi) sia stato calcolato secondo il valore della partecipazione alla data di stipulazione del contratto anziché alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, avente natura costitutiva, o quantomeno alla data della citazione.
Anche il quarto motivo, che risponde ai requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 , 1° comma, n. 4 e 6 c.p.c, è fondato, con assorbimento del quinto.
7.1. La corte del merito ha infatti aderito alle conclusioni del ctu nominato omettendo del tutto di scrutinare le critiche mosse all’elaborato dal ricorrente, il quale, sulla scorta di altra ctu, redatta in sede esecutiva e prodotta sub. doc. 1, aveva evidenziato un fatto di per sé decisivo per l’apprezzamento del valore de l complesso immobiliare di proprietà de La Cima, e cioè la natura abusiva di una parte dell’opificio di cui la società era proprietaria.
All’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.6.2024