Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23023/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PERUGIA INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 358/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME subito dopo il matrimonio (10 giugno 2006), hanno acquistato una abitazione, contraendo un mutuo ipotecario per 70 mila euro, con atto del 17.9.2007.
Essi si sono separati con ricorso congiunto del 7 marzo 2013 ed hanno previsto che la casa coniugale venisse venduta con divisione del ricavato.
Tuttavia, circa un anno dopo, con atto del 30.1.2014, il marito (COGNOME ha acquistato la metà della quota della moglie, accollandosi il mutuo ipotecario.
2.- Questo acquisto è stato oggetto di una azione revocatoria da parte di NOME COGNOME creditrice della Manca di 14 mila euro.
In particolare, la COGNOME aveva sottoscritto delle cambiali a favore della RAGIONE_SOCIALE ed aveva poi riconosciuto il debito con una dichiarazione del 16.10.2013.
Il Tribunale di Perugia ha però rigettato la domanda di revocatoria poiché ha ritenuto non provato che il marito fosse consapevole del danno arrecato alla creditrice.
Invece, la Corte di Appello, adita dalla COGNOME, ha presunto la scientia damni da una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, ed ha dunque riformato la decisione di primo grado, accogliendo la revocatoria.
3.- Con distinti atti, ricorrono per cassazione i due coniugi, il COGNOME con un motivo di ricorso, e la Manca con tre. Si è costituita in giudizio l’intimata con due controricorsi di replica a ciascuna delle due parti ricorrenti.
Ragioni della decisione
I ricorsi sono due.
1.Ricorso di NOME COGNOME .
E’ basato su un solo motivo che prospetta violazione degli articoli 2901 e 2727 e ss. c.c.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha accertato la scientia damni sulla base di un ragionamento presuntivo errato, ossia condotto in violazione dei criteri legali che guidano il procedimento induttivo.
In particolare, la corte di merito ha indotto la consapevolezza da parte del ricorrente, del danno che si andava arrecando alla creditrice, dal rapporto di parentela con la debitrice: rapporto che
ancora era in essere a causa del fatto che i due erano soltanto separati.
Il ricorrente contesta questa ricostruzione, sostenendo che il rapporto di parentela, anche in considerazione della separazione, non può essere di per sé rilevante, tantomeno decisivo, in assenza di altri elementi.
Ed anzi, nella fattispecie, risultavano elementi diversi (l’acquisto effettuato ben prima, il fatto che nella separazione fosse previsto di vendere comunque il bene, l’incertezza sulla data di insorgenza del credito, ecc.) che contrastavano la portata presuntiva del mero rapporto di parentela.
2.Ricorso Manca
2.1Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c. e degli articoli 2727 e ss. c.c.
Il motivo è pressoché simile a quello del ricorso collegato.
Esso mira a smentire la validità della presunzione, ossia mira a dimostrare che il fatto ignoto (la scientia damni ) non è stato correttamente presunto da fatti noti, e che anzi ciascuno dei fatti indiziari cui ha fatto ricorso il giudice di merito, è privo di valore indicativo.
La ricorrente esamina singolarmente quei fatti indiziari e ne contesta la gravità, la precisione e la concordanza.
2.- Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, e dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c.
La tesi della ricorrente è che la Corte di merito non ha dato adeguata motivazione di come ha proceduto nel ragionamento presuntivo. Vengono nuovamente richiamati i fatti noti ed indiziari di cui si è avvalsa la corte di merito al fine di dimostrare che non è argomentata la ragione per la quale essi dovrebbero indicare una qualche consapevolezza dell’acquirente di ledere il credito.
3.- Questa tesi è ulteriormente sviluppata con il terzo motivo, che prospetta violazione degli articoli 2727 e ss. c.c. e che ribadisce
quanto già detto nel primo motivo: che il fatto ignoto (se ci fosse consapevolezza del pregiudizio) è ricavato da fatti noti di insufficiente rilevanza indiziaria.
I motivi possono scrutinarsi insieme, data la loro logica connessione. E sono fondati.
In realtà, il ragionamento presuntivo presuppone che si motivi la gravità, previsione e concordanza degli elementi, ossia presuppone che si dica per quali ragioni da quell’elemento si ricava l’altro.
Qui la motivazione manca del tutto.
La Corte di merito si limita ad elencare (p. 5) alcuni elementi noti per concludere che <>.
Non dice perché da quegli elementi si possa procedere presuntivamente. In particolare, ad esempio, assume apoditticamente come incongruo il prezzo di vendita (dalla moglie al marito) senza considerare che quel prezzo è equivalente alla metà del mutuo, stipulato molti anni prima che sorgesse il credito.
Non dice perché mai dalla eventuale conoscenza del fatto che la moglie lavorava, data la separazione, dovesse il marito sapere che la moglie aveva anche contratto un debito.
In altri termini, la motivazione del ragionamento presuntivo è motivazione della rilevanza indiziaria dei fatti noti e di come essi probabilmente indichino quello noto, che invece qui manca del tutto.
Non basta elencare, come fa qui la Corte di Appello, gli elementi da cui desumere la scientia damni : occorre spiegare perché essi sono indicativi di quest’ultima.
Il vizio di motivazione è dunque correttamente denunciato.
Il ricorso va pertanto accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14/2/2025