Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: azione di revocatoria ordinaria azione di simulazione
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., RAGIONE_SOCIALE Valsabbina s.c.p.a., RAGIONE_SOCIALE di Credito
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME -intimati-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1136/2020, pubblicata il 22.10.2020 emessa nei giudizi r.g. nn. 235/2016 e 178/2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (creditrice in base a d.i. n.3470/2008 nei confronti di COGNOME NOME, quale fideiussore delle obbligazioni del RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita) conveniva in giudizio (r.g. n. 6728/2009) innanzi al Tribunale di Brescia i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonchè la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Esponeva che il COGNOME (e la moglie COGNOME NOME quale comproprietaria per 1/10) con atto del 29.5.2008 avevano venduto a RAGIONE_SOCIALE un compendio immobiliare sito in Padenghe sul Garda; a sua volta RAGIONE_SOCIALE il 7.3.2009 aveva venduto il bene immobile alla società RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima soggetta all’attività di direzione e coordinamento della RAGIONE_SOCIALE, di cui la RAGIONE_SOCIALE deteneva il 33 % del capitale.
Ritenendo i predetti atti pregiudizievoli delle ragioni creditorie vantate, l’attrice proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del primo atto di vendita e la conseguente inefficacia ed inopponibilità anche del secondo atto di vendita; in via subordinata e/o alternativa, accertata la simulazione assoluta del secondo atto di vendita, la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso ex art. 1414 c.c.
Si costituivano separatamente, instando per il rigetto della avversa domanda, il COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima proponeva anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per mancata stipula di un contratto di vendita del compendio a seguito della trascrizione dell’azione revocatoria; interveniva volontariamente la MPS RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per conto della RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo di essere creditrice (quale successore ed avente causa di RAGIONE_SOCIALE) del COGNOME sulla base del d.i. n. 1031/2008 del Tribunale di Mantova, instando a sua volta per la declaratoria di
inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. di entrambi i contratti di compravendita ed, in subordine, domanda di declaratoria di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. del secondo contratto.
Con atto di citazione a sua volta la RAGIONE_SOCIALE Valsabbina (creditrice per il mancato rimborso di linee di credito a suo tempo concesse sulla base ottenuto del d.i. n. 3836/2008 dal Tribunale di Brescia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei garanti tra cui il COGNOME) conveniva in giudizio (r.g. n.1150/2010) COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE perché fosse accertato e dichiarato simulato e quindi nullo ed inefficace l’atto di vendita del 29.5.2008 (COGNOME –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed ugualmente il secondo atto di vendita del 17.3.2009 (RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE); in via alternativa perché fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti i medesimi atti ed in via subordinata la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subito in conseguenza della predetta vendita. Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 2153/2015, riuniti i giudizi, dichiarava inammissibile la domanda spiegata nei confronti di COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall’intervenuta RAGIONE_SOCIALE e rigettava le domande di simulazione, revocatorie e risarcitorie proposte delle altre attrici, nonché la domanda riconvenzionale.
La RAGIONE_SOCIALE Valsabbina e la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, sempre rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, proponevano con distinti procedimenti, poi riuniti, gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che, con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Valsabbina, accoglieva il primo motivo dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, dichiarando così ammissibile la domanda proposta, che però rigettava nel merito respingendo gli altri due motivi di gravame proposti dalla stessa.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva, con riferimento all’appello di MPS, che:
l’eccezione sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. era fondata poiché le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE come interventore litisconsortile o adesivo autonomo erano ammissibili secondo i principi ripetutamente espressi da questa Corte (Cass., n. 25798/2015);
la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. non poteva essere accolta per l’assenza di prova della scientia damni da parte del terzo acquirente RAGIONE_SOCIALE, ossia della sua consapevolezza del pregiudizio arrecato dalla vendita alle ragioni del creditorie, come ritenuto dalla Corte anche con riferimento all’azione revocatoria della RAGIONE_SOCIALE Valsabbina disattendendo le analoghe censure da questa mosse alla sentenza di primo grado in punto di scientia damni ; c) la proposta azione di simulazione non poteva essere accolta poiché gli esiti istruttori, analizzati complessivamente nella loro globalità, non facevano emergere elementi di presunzione gravi, precisi e concordanti di quella assoluta mancanza di volontà di vendere che costituisce il nucleo della simulazione assoluta.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, con un motivo, RAGIONE_SOCIALE, società risultante dalla scissione di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e succeduta nella situazione giuridica dedotta nel presente giudizio. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., RAGIONE_SOCIALE Valsabbina s.c.p.a., RAGIONE_SOCIALE di Credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce , con l’unico motivo: Omesso esame dei fatti noti, che, se fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto, vale a dire la consapevolezza nel terzo della scientia damni , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e, correlativamente, violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la Corte territoriale ha escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, RAGIONE_SOCIALE La menta che la Corte d’appello
abbia escluso che l’acquirente fosse consapevole che l’atto di disposizione del patrimonio del sig. COGNOME avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori trascurando di considerare una serie di elementi indiziari e in primo luogo la circostanza, dedotta dalla ricorrente sin dal giudizio di primo grado, che con quell’atto di disposizione il COGNOME si spogliava di ogni suo bene, avendo due giorni prima venduto, a ministero dello stesso notaio, un altro immobile in Brescia.
1.1 La censura è, prima ancora che infondata, inammissibile. La sentenza della Corte di merito è conforme, sul punto della scientia damni , alla sentenza di primo grado, sicché trova applicazione l’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis pur essendo stato abrogato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma con reinserimento del suo contenuto precettivo nell’art. 360, n. 5, c.p.c. ), che esclude il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nell’ipotesi di “doppia conforme”; con la conseguenza che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5528/2014, 19001/2016, 26774/2016, 20994/2019, 5947/2023), era onere della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. A tale onere la ricorrente si è sottratta e ha dato atto, anzi, a pag. 6 del ricorso, che il Tribunale aveva rigettato le domande ex art. 2901 in quanto ‘era assente la prova della consapevolezza del terzo della situazione debitoria dell’alienante e quindi del pregiudizio che la vendita avrebbe arrecato alle ragioni creditorie…’ .
Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre
2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima