Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1784 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1784 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2732/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
IVO COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1299/2024 depositata il 16/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4.6.2024 la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 25.1.2021 con la quale era stata dichiarata l’inefficacia a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE dell’atto di compravendita di immobili di proprietà stipulato tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
Il giudice dell’impugnazione confermava che la compravendita aveva determinato la diminuzione del patrimonio del debitore e che RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi consapevole del pregiudizio arrecato poiché con un unico atto il COGNOME si era spogliato di tutti i suoi beni immobili e l’acquirente si era altresì accollata una pluralità di debiti verso soggetti in favore dei quali era costituita ipoteca sui beni ceduti; pertanto, rigettava l’appello.
Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva .
E’ stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. Civ.
Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380bis,4° c. c.p.c..
Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art.380 -bis.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1901,2697, 2727 e 2729 c.c., in riferimento a ll’art. 360 , 1° co. n.3, c.p.c.
Si duole che i giudici di merito abbiano deciso sulla base di indizi erroneamente ritenuti precisi gravi e concordanti, sostanzialmente confermando le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in merito alla scientia damni .
Il motivo è inammissibile.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre in rilievo, ‘la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. … Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento
presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali) ( v. Cass. S.U. n. 1785/2018 ).
In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. Ric. 2015 n. 24010 sez. SU – ud. 09-05-2017 -16- civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti .
Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria’ .
Orbene, nella specie la ricorrente si duole che corte di merito abbia ritenuto provata la scientia damni dell’acquirente:«1) per aver erroneamente omesso l’esame dei seguenti fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: con l’atto di compravendita l’alienante, un
imprenditore non un consumatore, può anche avere dismesso l’intero suo patrimonio immobiliare e così sostanzialmente non è (infra) – ma restava socio ed amministratore della RAGIONE_SOCIALE; 2) per aver erroneamente fondato la presunzione di sussistenza della scientia damni su fatti storici privi di gravità, precisione e concordanza; fatti storici che rilevano addirittura a contrariis: Sull’accollo dei debiti dell’alienante: a) che un imprenditore, qual è il COGNOME, abbia concesso in garanzia ad una banca un suo bene immobile per riceverne ben tre finanziamenti è dato comprovante l’esatto contrario di quanto inferito dal Giudice di merito: il venditore gode di credito bancario, è quindi solvibile; b) anche perché, le ipoteche iscritte a garanzia dei debiti accollati sono appunto volontarie, non una è giudiziale; non v’è alcun pignoramento trascritto: nessun debito è in sofferenza; c) il valore complessivo del debito oggetto di accollo, €106mila, è sovrastato dal valore dell’immobile:€260mila. E quindi, il COGNOME appare patrimonialmente solido; d) l’accollo del debito ipotecario è quanto di più rispondente agli interessi della Scrivente: pagamento dilazionato di parte del prezzo di vendita. In difetto, avrebbe dovuto far ricorso all’istituto della surrogazione legale ex art. 1203 comma 1 n. 2 -e pagare la banca in un’unica soluzione. Sulla dismissione del patrimonio. Con l’atto di compravendita il venditore non ha dismesso l’intero suo patrimonio, ha conservato la partecipazione e l’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE. Ed anche: la compravendita ha avuto ad oggetto sostanzialmente un unico cespite immobiliare: la casa da adibire a residenza turistica; le quote di comproprietà dei terreni agricoli sono di nessuna rilevanza – e per le quote in sé e per la consistenza dei terreni, il loro acquisto è stato in realtà imposto dalla parte venditrice la quale altrimenti mai avrebbe potuto alienarle».
Va al riguardo osservato che , quanto all’indicato punto 1) parte ricorrente lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di merito di un ulteriore dato istruttorio (la qualità di imprenditore della stessa), a tale stregua in realtà prospettando che il ragionamento presuntivo avrebbe dovuto essere dal giudice di merito operato diversamente, alla luce di tale ulteriore dato.
Per altro verso la ricorrente nemmeno indica l’ omesso esame di fatti decisivi, sicché la mossa doglianza non corrisponde neppure al modello legale posto all ‘art. 360, n. 5, c.p.c.
Quanto al punto 2 a), va ulteriormente sottolineato che la mossa censura è in realtà volta ad accreditare l’assunto che l’alienante godesse di un affidamento bancario, dato che invero non incide sulla rilevanza dell’accollo dei debiti indicata dal giudice di merito quale elemento presuntivo rilevante per l’accertamento della scientia damni dell’acquirente .
In ordine al punto 2 b ) va osservato come la circostanza che le ipoteche insistenti sugli immobili compravenduti fossero volontarie non incide sulla rilevanza del significato attribuito dai giudici di merito all’accollo in capo all’acquirente e ciò vale anche quanto al capo 2.c.).
Al punto 2 d.) la ricorrente non indica in alcun modo quale ragionamento inferenziale sia escluso dalla mera affermazione dell’ utilità per l’acquirente di concludere la compravendita accollandosi i debiti esistenti verso una pluralità di soggetti; il rilievo appalesandosi invero volto a meramente accreditare una prospettazione di inferenza probabilistica diversa da quella che si dice applicata da entrambi i giudici di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma, c.c..
Tali considerazioni valgono altresì con riferimento alle osservazioni in merito all’esistenza di altre proprietà in capo all’alienante, osservazioni nuovamente non accompagnate da alcuna indicazione in ordine alla concreta possibilità di soddisfacimento sui beni residui da parte della creditrice.
Ed allora, a fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito, parte ricorrente contrappone soltanto una diversa valutazione dei medesimi elementi presuntivi valutati nei precedenti gradi di giudizio nell’intento di supportare l’asserita carenza del requisito soggettivo, e , sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, sollecita piuttosto un diverso apprezzamento delle medesime circostanze di fatto, già dedotte nel giudizio di merito e disattese dalla corte territoriale con adeguata motivazione (in termini anche Cass.n.18268/2024).
Neppure, peraltro, è ravvisabile la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità , entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.) -Cass. n. 13395/2018.
Parimenti, come anche già rilevato nella proposta di definizione ex art. 380- bis c.p.c., laddove la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2901 cod. civ., il motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, in quanto rimette in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di
valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che la valutazione dei fatti e delle prove, se adeguatamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 32505/2023, Cass. n. 18268/2024, Cass. n. 10927/2024).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’ inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Parte ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96 c.3° e c.4° c.p.c., ricorrendone i relativi i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME