Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21998/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA ‘ RICERCA
-Intimato – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 711/2022 depositata il 28/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con polizza fideiussoria n. 524.730811 RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) garantiva, nel limite RAGIONE_SOCIALE ‘ importo di euro 153.547,00, nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE ed in favore del RAGIONE_SOCIALE, la prima quota RAGIONE_SOCIALE ‘ agevolazione di cui alla l. n. 46/82 disciplinata dal D.M. n.
593/2000. La prima quota del contributo oggetto di garanzia venne erogata, per l ‘ importo di euro 153.547,50, alla società contraente in data 5/05/2004.
Con decreto n. 109 del 26/01/2006 il RAGIONE_SOCIALE dispose la revoca del finanziamento, a seguito del fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 22/10/2004.
Con raccomandata a.r. del 2/11/2009 il RAGIONE_SOCIALE escusse la polizza fideiussoria per l ‘ importo di euro 212.648,56.
Con lettera del 9/12/2009 RAGIONE_SOCIALE comunicò al RAGIONE_SOCIALE di non poter dar seguito alla richiesta di incameramento RAGIONE_SOCIALEa polizza in quanto la garanzia era cessata di efficacia in data 31/03/2006, in virtù RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di assicurazione.
Con decreto n. 3382/2018 del 13/06/2018 il Tribunale di Bologna ingiunse a RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 303.641,23, di cui euro 153.547,50 per capitale garantito ed euro 150.093,73 a titolo di interessi maturati alla data del 19/04/2018, oltre interessi da calcolare dal 19/04/2018 alla data di effettivo rimborso, a titolo di escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria n. 524.730811, con cui RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) si era costituita fideiussore, nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo la cessazione di efficacia RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria, avvenuta in data 31/03/2006 ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di assicurazione, e la non debenza di parte degli interessi, in quanto prescritta ex art. 2948, n. 4, c.c.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione, di cui chiese l ‘ integrale rigetto, deducendo che la seconda parte RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 c.g.a. collegava la perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa garanzia alla comunicazione di svincolo da parte di RAGIONE_SOCIALE, mai trasmessa. Contestò l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2948, n. 4, c.c. al caso di specie,
trattandosi di obbligazione contrattuale, cui sarebbe stata riferibile l ‘ ordinaria prescrizione decennale.
Con sentenza n. 20402/2019 il Tribunale di Bologna rigettò l ‘ opposizione e per l ‘ effetto confermò il decreto ingiuntivo con condanna di RAGIONE_SOCIALE a rimborsare le spese di lite.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte d ‘ appello di Bologna. Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ appello.
Con sentenza n. 711/2022, depositata in data 28/3/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l ‘ appello, confermando la sentenza impugnata, con condanna di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone di ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte intimata non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che l’atto depositato dalla ricorrente denominato ‘Memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.’ non è tale, in difetto dei requisiti di legge.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2965 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo (violazione di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.) ‘ , dolendosi RAGIONE_SOCIALE‘erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardiva escussione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione.
Lamenta di aver eccepito fin dall ‘ atto di opposizione a decreto ingiuntivo che l ‘ escussione è avvenuta oltre il termine massimo di efficacia RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria stabilito dall ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di assicurazione.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto nulla la clausola ( per rendere essa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa coincidenza tra termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia e termine decadenziale, ‘ eccessivamente difficile al creditore garantito l ‘ esercizio dei diritto conseguente al contratto di garanzia ‘ ) senza verificare se nella specie l’evento che ha comportato la revoca del finanziamento ( fallimento RAGIONE_SOCIALEa società ovvero la relativa conoscenza da parte del RAGIONE_SOCIALE ) sia avvenuto a ridosso RAGIONE_SOCIALEo spirare del termine, laddove il Fallimento è stato dichiarato il 22/10/2004; la conoscenza del RAGIONE_SOCIALE è avvenuta il 22711/2005; la scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza era del 31/3/2006; l’escussione è avvenuta il 2/11/2009; sicché non vi è stata la suddetta vicinanza temporale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (violazione di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ‘ , per avere, la corte territoriale, nel contempo, violato e/o falsamente applicato le norme codicistiche in materia di interpretazione dei contratti, ed in particolare gli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c.
Si duole essersi dalla corte di merito affermato con riferimento all ‘ art. 2965 c.c. che ‘ L ‘ unica interpretazione idonea ad evitare la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola è quella che esclude che il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia coincida con quello decadenziale per l ‘ escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza ‘ (così a p. 6, 5° §, RAGIONE_SOCIALEa sentenza). La ricorrente censura il passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con il quale la Corte territoriale ha rilevato che la sussistenza di un termine decadenziale per l ‘ escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza può desumersi soltanto da una previsione espressa, mentre non emergono dal testo contrattuale elementi interpretativi in senso difforme: ‘ Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che la sussistenza di un termine decadenziale per l ‘ escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza potesse desumersi soltanto da una previsione espressa. Non
emergono, infatti, dal testo contrattuale elementi interpretativi in senso difforme ‘ .
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4.1 Attesa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura relativa al vizio di motivazione ex n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., va osservato che la ricorrente ripropone invero le proprie tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e di medesimi considerate infondate inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, senza farsi carico RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nell’impugnata sentenza.
Va al riguardo in particolare osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare le censure relative all ‘ interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o RAGIONE_SOCIALEa radicale inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l ‘ interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995).
L ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto del contratto si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell ‘ ipotesi di violazione dei canoni legali d ‘ interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
Senza sottacersi che quella data dal giudice di merito non deve essere d’altro canto l ‘ unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, sicché quando di una clausola e del contratto siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l ‘ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un ‘ altra (Cass.
03/09/2010 n. 19044; Cass. 12/07/2007 9 n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007 n. 4178),
5.1 Atteso che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero applicazione dl principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ Nell ‘ ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest ‘ ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l ‘ esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2965 cod. civ. Occorre infatti distinguere tra il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria o autonoma ed il termine decadenziale per la sua escussione, poiché i due termini non coincidono. La scadenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia significa solo che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data. Successivamente alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l ‘ esercizio del diritto garantito nei confronti del garante. È possibile, quindi, per il garante (sia esso autonomo o fideiussore), prevedere un termine decadenziale entro cui il diritto del creditore deve essere fatto valere, a tutela del suo interesse a conoscere la propria situazione debitoria. Questo termine, tuttavia, deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l ‘ esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, e tale ovviamente non può essere il termine che coincide con la scadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione (cfr. Cass. 9/03/2004, n. 4740 ). ‘ (così Cass., sez. III, sent. 28/02/2007, n. 4661, in motivazione, punto 4.1; conforme, di recente, Cass., sez. III, ord. 14/10/2022, n. 30185: ‘ Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione assunta dal garante da quello di
decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua RAGIONE_SOCIALE ‘ interpretazione del contratto ‘ , va osservato che l’odierna ricorrente si limita invero ad apoditticamente evocare i criteri legali d’interpretazione del contratto asseritamente violati, senza invero ( quantomeno idoneamente ) argomentare al riguardo a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mossa censura ( in particolare con riferimento ai criteri di cui agli artt. 1362, 1363, 1365, 1367, 1369 e 1370 c.c. ).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6/6/2024