Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5555 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 5555 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27198-2024 proposto da;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 299/2024 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 246/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 17 giugno 2024, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei
Oggetto
SANZIONI
DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2026
CC
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confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi uno e giorni quindici per essere state addebitate all’istante, dir igente della RAGIONE_SOCIALE incaricato della predisposizione di tutte le attività di raccordo tra la programmazione sociosanitaria dell’RAGIONE_SOCIALE e quella socio-assistenziale degli Enti locali territoriali, talune condotte concretizzatesi nell’autorizzazione al pagamen to indebito di rette alla RAGIONE_SOCIALE proprietaria della struttura denominata ‘Villa dell’Armonia’ in Novoli, a fronte di servizi socio-sanitari assistenziali erogati in favore degli ospiti ricoverati nella stessa, avendola il COGNOME erroneamente ritenuta rientrare nella tipologia della RAGIONE_SOCIALE (RSAA) e non mera RAGIONE_SOCIALE (RSA) e come tale destinataria, ai sensi del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 4/2007, di un contributo a carico del RAGIONE_SOCIALE
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione proposta dall’istante di nullità del procedimento disciplinare viceversa accolta dal primo giudice per l’illegittima composizione dell’UPD, atteso che, ai fini d el rispetto del principio di terzietà dell’organo è sufficiente che questo abbia composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera l’incolpato e non viene meno per il solo fatto che sia composto anche dal soggetto dal quale proviene la segnalazione della mancanza ma parimenti illegittima la sanzione irrogata per l’irrilevanza disciplinare delle condotte contestate, non ricorrendo l’addebitata ‘violazione dei norme legislative/regolamenti’ per avere l’istante non contravvenuto alle norme nella specie rilevanti ma soltanto applicato le stesse sulla base di un’interpretazione plausibile per quanto difforme da quella accolta dalla RAGIONE_SOCIALE, restando, quindi,
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esclusa la fattispecie tipizzata nel codice disciplinare, né, per analoga ragione la ‘violazione di norme di condotta negli ambienti di lavoro non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della Direzione aziendale’.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il carattere apparente della motivazione resa e conseguentemente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per risultare la ritenuta irrilevanza disciplinare delle condotte addebitate fondata su un’argomentazione inconsistente sul piano logico -giuridico data dall’essere il disposto scostamento dall’esito degli accertamenti dell’UMVD frutto non dell’aver il COGNOME contravvenuto alle norme da applicarsi ma delle difficoltà interpretative poste dalle norme stesse.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della prova desumibile dalla documentazione in atti (in particolare dalla delibera n. 435 de l 17.3.2015 sottoscritta dal COGNOME) attestante l’essere la condotta addebitata integrata dall’aver il COGNOME indebitamente modificato la valutazione già a monte operata dall’UMVD che escludeva la permanenza in struttura degli 8 ospiti per ragioni assistenziali, assumendone la necessità per aver erroneamente qualificato la struttura stessa come RSSA e non come mera RSA.
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Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’aver la Corte territoriale mancato di considerare ai fini del decidere circostanze pacifiche e documentate, date, ancora una volta dalla disposta modifica delle conclusioni di cui agli accertamenti dell’UMVD non giustificabile imputandolo alla scarsa chiarezza della normativa da applicare.
Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure mosse nella mera confutazione del percorso argomentativo su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronuncia, risultando, viceversa, immune da vizi logici e giuridici una motivazione che, all’esito dell’esame del materiale istruttorio nel suo complesso (del resto, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente individuato nella sola delibera n. 435 del 17.3.2015 sottoscritta dal COGNOME attestante lo scostamento della disposizione recata da quella delibera rispetto a quanto accertato dall’UMVD) e con piena consapevolezza dell’addebito dato dal predetto scostamento, giunge ad affermare l’irrilevanza disciplin are della condotta addebitata. Ciò sulla base di un plausibile giudizio di incolpevolezza fondato sulla ricostruzione di questa come frutto della determinazione del COGNOME di intervenire, a fronte delle difficoltà interpretative riconosciute dallo stesso ufficio e fidando sulle competenze proprie del ruolo rivestito, in senso modificativo delle conclusioni di cui agli accertamenti dell’UMVD, sulla cui ammissibilità oggettiva e buona fede soggettiva non può incidere l’esattezza o meno della determinazione stessa.
Del resto, anche la difformità tra le dichiarazioni riportate nella NUMERO_DOCUMENTO n. 14944 del 2.03.2015, poi ripetute nella deliberazione n. 435 del 17.03.2015 (‘ per i restanti 8 ospiti la rilevazione della
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necessità della permanenza in struttura e loro non autosufficienza “), e quanto riportato nella nota prot. 84467 del 10.12.14 (ove si legge che otto ospiti sono risultate ‘ idonee per RSSA ‘, senza alcun accenno alla permanenza nella struttura), è secondo la Corte territoriale il frutto della interpretazione delle norme fornite dal AVV_NOTAIO.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026
La Presidente
(NOME COGNOME)