Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5545 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 5545 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 2867 del ruolo generale dell’anno 202 5, richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza pronunciata in data 4 dicembre 2024 nel giudizio iscritto al n. 2306/2019 Reg. Ric. del predetto ufficio giudiziario, vertente
tra
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel giudizio di merito dagli avvocati dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall ‘ Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato (C.F.: 80224030587)
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto « che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordinario ».
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio, davanti alla Commissione Tributaria di Imperia, per ottenere l’annullamento del provvedimento di iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALE conseguente cartella di pagamento notificata le dall’RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 4.373.403,96, preteso dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù di una deliberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, oggi ARERA), con la quale erano state accertate RAGIONE_SOCIALE irregolarità, da parte sua, nella gestione di due impianti alimentati con biogas ed era stato disposto il recupero amministrativo RAGIONE_SOCIALE incentivazioni alla produzione di energia che le erano state concesse ed erogate in relazione a detti impianti.
La Commissione Tributaria di Imperia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ‘ appartenendo il contenzioso alla giurisdizione del Giudice amministrativo ‘ .
Riassunta la causa davanti al Tribunale Amministrativo per la Lombardia, quest’ultimo ha dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’ art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riferimento al motivo n. 4; ha sollevato d ‘ ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell ‘ art. 11, comma 3, c.p.a., con riferimento agli altri motivi del ricorso stesso, ritenendo che la giurisdizione sulle questioni con essi poste fosse devoluta dalla legge al giudice ordinario o, in alternativa, al giudice tributario.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto « che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordinario ».
*RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALEe la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria, in vista dell’adunanza camerale.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione RAGIONE_SOCIALE parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALE concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base RAGIONE_SOCIALE causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere con l’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, n. 10374 del l’ 8/05/2007; Sez. U, n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, n. 15323 del 25/06/2010; tra le più recenti, ex multis : Cass., Sez. U, n. 23436 del 27/07/2022; Sez. U, n. 25480 del 21/09/2021; Sez. U, n. 14231 del l’ 8/07/2020; Sez. U, n. 21522 del 15/09/2017).
Nel caso di specie, la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, è diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALE conseguente cartella di pagamento che le è stata notificata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), avente ad oggetto un importo dovuto alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di recupero amministrativo RAGIONE_SOCIALE incentivazioni già concesse ed erogate alla stessa, sulla base di una deliberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi ARERA), che tale recupero aveva disposto, per accertate irregolarità nella gestione di due impianti alimentati con biogas.
La domanda va, pertanto, qualificata come opposizione alla RAGIONE_SOCIALE coattiva a mezzo ruolo.
Il T.A.R. RAGIONE_SOCIALE Lombardia ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione esclusivamente in ordine al quarto motivo dell’originario ricorso.
Con tale motivo, la società ricorrente aveva contestato il quantum RAGIONE_SOCIALE incentivazioni di cui RAGIONE_SOCIALE era onerata al recupero amministrativo mediante il ruolo esattoriale, in forza RAGIONE_SOCIALE delibera dell’RAGIONE_SOCIALE e, cioè, il diritto di procedere alla RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo per l’importo iscritto.
Si tratta di un motivo qualificabile, pertanto, in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto sussistere, in relazione al suddetto motivo di opposizione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a., richiedendo il suo esame l’accertamento RAGIONE_SOCIALE legittimità anche degli atti presupposti al ruolo esattoriale e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE d elibera dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva accertato le irregolarità poste in essere da RAGIONE_SOCIALE e determinato l’importo RAGIONE_SOCIALE incentivazioni illegittimamente riscosse e, pertanto, da recuperare nei suoi confronti.
Ha ritenuto, peraltro, la relativa domanda improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse , essendosi estinto per perenzione il giudizio amministrativo nel quale la società debitrice aveva contestato la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE in questione, il che comportava che fosse ormai consolidato e non più contestabile, anche con riguardo al suo ammontare, il diritto di credito al recupero dell’indebito in essa riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo agli altri motivi di opposizione ha ritenuto, invece, non sussistere la giurisdizione amministrativa ma quella ordinaria o, in via alternativa, quella tributaria.
Ha indicato l’oggetto di tali motivi come segue:
« … con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per difetto assoluto di notifica, essendo stata notificata a mezzo posta elettronica certificata (EMAIL) senza nessuna sottoscrizione in formato digitale che atte sti la conformità dell’atto rispetto all’originale, e dunque in asserita violazione dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Il secondo motivo eccepisce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella nel la misura in cui questa ha indicato, come responsabile del procedimento di emissione RAGIONE_SOCIALE cartella, il RAGIONE_SOCIALE e non il soggetto realmente incaricato all’elaborazione RAGIONE_SOCIALE cartella. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce il deficit di motivazione degli atti impugnati, non avendo gli stessi indicato in forza di quale norma detti ‘tributi’ formano oggetto di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo -da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE energetici e ambientali –RAGIONE_SOCIALE. Il quinto motivo, invece, contesta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE cartella e del presupposto ruolo per errore di calcolo nella determinazione del quantum, atteso che, in difformità di quanto prescritto dalla Deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 638/2015/ E/EFR, l’iscrizione a ruolo e la cartella, intimando il pagamento dell’intera somma, non terrebbero in considerazione gli importi oggetto dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tuttora in atto, pari a complessivi euro 626.000. Il sesto motivo, infine, eccepisce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale per omessa indicazione del tasso d ‘interesse applicato all’importo intimato da parte di RAGIONE_SOCIALE ».
Secondo il Tribunale Amministrativo, detti motivi sarebbero tutti diretti « unicamente a contestare la legittimità dell’avviata procedura di recupero esattoriale » … « sulla scorta RAGIONE_SOCIALE deduzione di vizi formali del procedimento di RAGIONE_SOCIALE e dei relativi atti, nonché di asseriti errori di calcolo », implicando essi un sindacato che non potrebbe rientrare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sua
giurisdizione esclusiva, non essendo avanzate contestazioni sull’esercizio o mancato esercizio -di poteri pubblicistici, ma sarebbe devoluto alla giurisdizione ordinaria (o, in alternativa, a quella tributaria), secondo i principi affermati da queste stesse Sezioni Unite, in base ai quali spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione RAGIONE_SOCIALE questioni inerenti alla sola forma e, dunque, alla legittimità formale dell ‘ atto esecutivo come tale (sono richiamate, in proposito: Cass., Sez. U., 14 aprile 2020 n. 7822; Cass., Sez. U., 18 gennaio 2022 n. 1394).
Il Tribunale Amministrativo afferma, altresì, che andrebbe chiarita dalle Sezioni Unite la effettiva natura, tributaria o meno, « RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale azionata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia il recupero esattoriale dei c.d. incentivi di produzione », e ciò pur esprimendo « perplessità in ordine alla sussistenza di un ambito di cognizione in capo al Giudice Tributario, non potendosi configurare la natura di ‘tributo’ agli incentivi alla produzione di energia elettrica erogati alla ricorrente a seguito RAGIONE_SOCIALE convenzioni stipulate con il RAGIONE_SOCIALE nel 2007 » e concludendo, anzi, che, a suo avviso, « le incentivazioni alla produzione di energia, invero, non sembrano condividere alcuno degli elementi costituivi RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘tributo’, configurandosi invece nell’ambito RAGIONE_SOCIALE categoria RAGIONE_SOCIALE sovvenzioni e/o contributi al sistema ».
Va premesso che non risulta del tutto chiaro, nell’economia RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale Amministrativo, quale rilievo concreto dovrebbe attribuirsi alle considerazioni da ultimo richiamate, in ordine alla natura del credito per il recupero RAGIONE_SOCIALE incentivazioni alla produzione di energia , in relazione all’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione sui motivi di ricorso ritenuti inerenti alla sola regolarità e, dunque, alla legittimità formale dell ‘ atto esecutivo come tale, una volta chiarito che siffatte ultime contestazioni rientrerebbero, comunque, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario (indipendentemente, cioè, dalla
natura del credito fatto valere in via esecutiva, essendo esse estranee alla contestazione di quest’ultimo in sé).
- In ogni caso, per quanto effettivamente rileva nella presente sede, si deve osservare che non tutti i motivi di ricorso in relazione ai quali è stato sollevato il conflitto negativo di giurisdizione possono ritenersi « inerenti alla sola forma e, dunque, alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale », configurandosi, in altri termini, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, come tali, certamente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
6.1 Ciò deve certamente affermarsi per i primi tre motivi d ell’opposizione, rispettivamente aventi ad oggetto l’invalidità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, nonché l’erronea indicazione del responsabile del procedimento ed un deficit di motivazione negli atti impugnati (vale a dire l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento), cioè mere irregolarità e vizi di forma degli atti pre-esecutivi del procedimento di RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna specifica contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo. Altrettanto è a dirsi per il sesto motivo, avente ad ogget to l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale per omessa indicazione del tasso d’interesse applicato all’importo intimato : anche tale motivo deve ritenersi relativo ad un vizio formale RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento; vizio attinente, segnatamente, ai requisiti di chiarezza del contenuto dell’intimazione, dal momento che viene, in sostanza, contestata la mancata specificazione, nella cartella di pagamento, del procedimento di calcolo dell’importo di cui è richiesto il pagamento e non specificamente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ad una determinata somma.
Per tali motivi di opposizione, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve
effettivamente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto dal T.A.R. rimettente.
6.2 Al contrario, il quinto motivo, va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Con esso, infatti, è dedotta, come rileva lo stesso Tribunale Amministrativo, « l’erroneità RAGIONE_SOCIALE cartella e del presupposto ruolo per errore di calcolo nella determinazione del quantum, atteso che, in difformità di quanto prescritto dalla Deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 638/2015/E/EFR, l’iscrizione a ruolo e la cartella, intimando il pa gamento dell’intera somma, non terrebbero in considerazione gli importi oggetto dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tuttora in atto, pari a complessivi euro 626.000 ».
In particolare, lo specifico oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione è la corretta interpretazione e, in definitiva, la effettiva sostanza del provvedimento amministrativo sul quale si fonda l’iscrizione a ruolo contestata e, conseguentemente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per parte RAGIONE_SOCIALE somma di cui è stato intimato il pagamento.
In detto provvedimento è, in effetti, disposto chiaramente il recupero amministrativo di tutti gli importi indebitamente percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE (la cui natura tributaria va effettivamente esclusa, come del resto sostenuto da tutte le parti e dallo stesso T.A.R.) e vi è una espressa quantificazione di tali importi in complessivi € 4.373.403,96.
Secondo la società ricorrente, peraltro, poiché nel medesimo provvedimento si afferma che dovrebbe ‘tenersi conto’ anche dell’importo già oggetto di un sequestro cautelativo operato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Imperia (importo non indicato specificamente nel provvedimento in questione: la ricorrente lo assume pari ad € 626.000,00), il diritto di procedere alla ri scossione a mezzo ruolo sussisterebbe solo per la differenza.
Si tratta, dunque, di una contestazione sostanziale, avente ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito iscritto a ruolo, da qualificarsi senz’altro in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non certo di una contestazione avente ad oggetto mere irregolarità formali degli atti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In relazione al suddetto motivo di ricorso, la giurisdizione spetta al giudice al quale va riconosciuta la potestà giurisdizionale sulle contestazioni aventi ad oggetto l’esercizio o il mancato esercizio -dei poteri pubblicistici relativi all’accertamento ed alla determinazione del credito per il recupero RAGIONE_SOCIALE incentivazioni alla produzione di energia, dal momento che si discute dell’effettivo contenuto dispositivo del provvedimento amministrativo con il quale è stato effettuato tale accertamento e determinato il predetto credito (dovendosi, peraltro, tenere anche conto del fatto che un provvedimento di sequestro preventivo penale non è, ovviamente, equiparabile ad un pagamento e non riduce, pertanto, di per sé, il credito spettante all’autorità avente diritto al recupero degli incentivi abusivamente riscossi).
Tale giudice è stato, in realtà, individuato nel giudice amministrativo dallo stesso Tribunale rimettente, avendo questi affermato la propria giurisdizione sul quarto motivo del ricorso, anch’esso qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anch’esso avente ad oggetto gli atti presupposti al ruolo esattoriale -e, segnatamente, la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE -ed anch’esso, quindi, relativo all’esercizio del potere pubblicistico di detta autorità.
È utile, in proposito, richiamare i termini in cui il Tribunale Amministrativo illustra la doglianza di cui al quarto motivo dell’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE: « la doglianza deduce l’illegittimità da parte di RAGIONE_SOCIALE a riscuotere l’intero importo iscritto a ruolo, pari a Euro 4.373.403,96 di somma capitale. Ad avviso
RAGIONE_SOCIALE ricorrente, invero, l’iscrizione a ruolo si fonderebbe sulla ingiunzione di RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, rinvierebbe alle risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche ispettive svolte. Sennonché da tali atti presupposti si evincerebbe per tabulas che le somme che sarebbero state indebitamente percette dalla RAGIONE_SOCIALE ammonterebbero a euro 626.000,00 e non a euro 4.373.403,96, con conseguente assenza di titolo per la differenza, pari a euro 3.747.403,96 ». Il T.A.R. afferma, in relazione a tale doglianza, quanto segue: « Questa, in sostanza, contesta in questa sede il quantum di incentivazioni cui RAGIONE_SOCIALE è onerata al recupero amministrativo mediante il ruolo esattoriale in forza RAGIONE_SOCIALE Delibera dell’RAGIONE_SOCIALE n. 638/2015/E/EFR del 21 dicembre 2015. Sussiste, quindi, la giurisdiz ione di questo G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l) del cod.proc.amm., richiedendo la disamina RAGIONE_SOCIALE censura in esame l’accertamento RAGIONE_SOCIALE legittimità anche degli atti presupposti al ruolo esattoriale e, segnatamente, la Delibera dell’Autorit à n. 638/2015/E/EFR del 21 dicembre 2015 nonché la connessa Relazione degli Uffici RAGIONE_SOCIALE DOCV al Collegio dell’RAGIONE_SOCIALE sugli esiti RAGIONE_SOCIALE verifica ispettiva effettuata dal GSE di cui all’Allegato A ».
Il quinto motivo, qui in esame, ha, in realtà, analogo oggetto, contestandosi anche con esso « il quantum di incentivazioni cui RAGIONE_SOCIALE è onerata al recupero amministrativo mediante il ruolo esattoriale in forza RAGIONE_SOCIALE Delibera dell’RAGIONE_SOCIALE », sebbene sotto un diverso (e in qualche modo subordinato) profilo: in questo caso, infatti, non si contesta l’importo totale indebitamente percepito dalla società ricorrente e, quindi, da restituire, ma quello ancora dovuto in restituzione e per il quale sarebbe stato effettivamente disposto, in concreto, il recupero in via amministrativa con la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE .
Anche in questo caso, peraltro, la censura ha ad oggetto il corretto esercizio del potere amministrativo e, segnatamente, la corretta determinazione dell’importo del credito effettivamente
ed in concreto da iscrivere a ruolo e, dunque, da recuperare per mezzo RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE coattiva da parte del RAGIONE_SOCIALE, sulla base del provvedimento amministrativo che detto recupero coattivo ha disposto.
Di conseguenza, per ragioni analoghe a quelle espresse dal T.A.R. in relazione al quarto motivo, anche con riguardo al quinto motivo del ricorso originario va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sul primo, secondo, terzo e sesto motivo dell’originario ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE. È dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sul quinto motivo dell’originario ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito .
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite:
-dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sul primo, secondo, terzo e sesto motivo dell’originario ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sul quinto motivo dell’originario ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE;
-rimette al giudice di merito la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Civili RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in data 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME