Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16504-2021 proposto da:
NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI -PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 740/2020 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1483/2019;
Oggetto
R.G.N. 16504/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Il tribunale di Chieti, con la sentenza in atti, pronunciando sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di pace in materia di opposizione al provvedimento del 10/5/2016 con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Chieti aveva contestato la violazione dell’art. 10 del Regolamento CE 561/06 con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della pronuncia, nell’invero stringata motivazione, il tribunale ha riconosciuto la legittimazione della Direzione territoriale del lavoro a contestare le violazioni amministrative in oggetto e quanto alle doglianze di merito sollevate dall’appellante si è limitato ad osservare che ‘le argomentazioni del giudice di primo grado erano corrette in punto di valutazione delle prove; le interruzioni di guida non sono utili ove non coprano ciascuna il lasso temporale per aversi riposo dalla guida stessa. Men che meno sono utili le interruzioni non annotate su supporto cartaceo.’
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con sette motivi ai quali ha resistito l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e per l’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara. Il ricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza ed il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine previsto dalla legge.
Ragioni della causa
1.- Con il primo motivo si deduce ex art. 360 n. 3 la violazione degli artt. 12 D.L. vo 285/1992, 57 cpp per avere il tribunale errato nel riconoscere agli Ispettori del lavoro il potere di
accertare e di irrogare sanzioni in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato posto che, come affermato da questa Corte (Cass. n. 22896/2018, Cass. n. 20594/2016), in tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 cod. strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza a sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti).
svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro. regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente 2.- Con il secondo motivo si deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine alla legittimità della contestazione della violazione dell’art. 174 c. 9 c.d.s. avendo il ricorrente eccepito sia in primo che in appello di non aver commesso tale violazione. 3.- Con il terzo motivo si deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata ed errata applicazione, nel calcolo dei tempi guida massimi consentiti degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 561/2006, ritualmente dedotta sia in primo che in appello 4.- Con il quarto motivo si deduce, in subordine, ex art. 360 n. 3 la violazione degli artt. 174 c. 4 c.d.s., 4 lettera j e 7
Regolamento 561/2006 CE con riferimento alla decisione n.
3579 del 7.06.2011 della Commissione Europea, posto che il tribunale aveva erroneamente incluso, ai fini della configurazione delle violazioni contestate, anche i tempi di carico e scarico merce e di tutte le altre attività diverse dalla guida.
Con il quinto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 la violazione degli artt. 174 c. 4, d.lgs. 285/1992, artt. 7 e 8 Regolamento CE, art. 15 par. 2 Reg. 3821/85 CE posto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’omessa annotazione e l’omesso inseri mento manuale di dati sull’apparecchio di controllo da parte degli autisti a seguito di disinserimento della scheda ed allontanamento dal veicolo costituisca prova idonea e sufficiente a ritenere comprovato il mancato riposo degli autisti. L’accertamento squisitamente induttivo da parte dell’ITL era illegittimo ed infondato.
Con il sesto motivo si deduce ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti dato dal ristrettissimo numero di infrazioni accertate (appena 9) in relazione all’ingente mole di giornate la vorative esaminate ai fini della configurabilità della violazione contestata al Catena.
Con il settimo motivo si deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza, avendo il tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di errata quantificazione della sanzione prevista dall’art. 174 c. 14 c.d.s. essendo stata la sanzione ivi prevista moltiplicata per il numero di infrazioni commesse (9) anzichè per il numero dei dipendenti cui le violazioni si riferiscono come richiesto (3) ; sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado hanno omesso di esaminare l’eccezione pur riprop osta in appello.
Tanto premesso ritiene il Collegio che i motivi 2, 3 e 7 da esaminarsi unitariamente per la connessione logica-giuridica
delle censure sollevate, debbono essere accolti, mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Ed invero, come risulta dal ricorso, nel rispetto del principio di specificità ed autosufficienza, il Tribunale di Chieti con la sentenza adottata non ha dato risposta alle plurime censure sollevate dal ricorrente già in primo grado e poi riproposte in appello.
10.- Tanto anzitutto risulta in ordine alla legittimità della contestazione della violazione dell’art. 174 c. 9 c.d.s. avendo il ricorrente eccepito di non aver commesso tale violazione che sanziona la carenza, l’incompletezza o l’alterazione dell’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio di cui al regolamento CE n. 5621/2006.
11.- Tanto inoltre è accertato in ordine alla mancata ed errata applicazione del calcolo dei tempi guida massimi consentiti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 561/2006. Anche sotto questo profilo il ricorrente aveva prodotto la stampa dei dischi cronotachigrafi relativi ai mezzi condotti dai propri autisti con evidenziazione in giallo dei tempi di guida (contraddistinti dal simbolo del cerchio) ed in arancione dei tempi di pausa ( contraddistinti dal simbolo del lettino attestanti il pieno rispetto della normativa comunitaria); ed anche sul punto il giudice di primo grado non aveva motivato, mentre la stessa omissione è stata commessa dal tribunale pur a fronte dello specifico motivo di appello.
12- Infine il tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa all’errata quantificazione della sanzione prevista dall’art. 174 c. 14 c.d.s. essendo stata la sanzione irrogata moltiplicata per il numero di infrazioni commesse (9) anzichè per il numero dei dipendenti cui le violazioni si riferiscono (3).
13.- Inoltre la sentenza è affetta in parte qua da un generale vizio di motivazione sotto il profilo della ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’ , della ‘motivazione apparente’ e della ‘motivazione obiettivamente incomprensibile’, che nell’attuale assetto ordinamentale portano alla nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, ravvisabili appunto nel ragionamento logicogiuridico contenuto nella impugnata pronuncia.
14.- Ne consegue che debbono essere accolti i motivi 2, 3 e 7, respinto il primo ed assorbiti gli altri. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia nel rispetto degli indicati principi. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il settimo motivo, respinge il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese al tribunale di Chieti in diversa composizione .
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11.3.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME