SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 56 2026 – N. R.G. 00000408 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente Giudice Giudice Relatore
SENTENZA
Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 5/8/2024
da
(C.F.
C.F.
go COGNOME
(CE) alla INDIRIZZO e con domicilio eletto presso il difensore, contro
(P.IVA
)
P.
Rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Treviso (TV), INDIRIZZO,
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 80/2024 resa dal Tribunale di Treviso in data 8.2.2024 e non notificata.
In punto:
sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 1) dichiarare nullo, annullato e inefficace o comunque invalido il provvedimento disciplinare comminato alla infermiera emesso dalla parte resistente, in data 22 Febbraio 2022, avente il numero di protocollo NUMERO_DOCUMENTO a firma del Responsabile dell’U.P.D. dott. con ogni conseguenza di legge; 2) vittoria di spese ed onorari di causa oltre accessori di legge e rimborso L.P., di entrambi i gradi di giudizio o in subordine compensazione delle stesse per entrambi i gradi. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: NEL MERITO: In via principale: per i motivi tutti di cui in atti rigettarsi in ogni caso l’appello del Sig.ra siccome infondato in fatto ed in diritto, e confermarsi la sentenza impugnata (Trib. Treviso n. 80/2024 pubbl. l’8.2.2024), rigettarsi comunque ed in ogni caso tutte le domanda proposte dalla ricorrente nei confronti di
)
Vetere con studio in Casagiove
Parte appellante
sia in primo grado che in appello, anche alla luce delle ulteriori difese sopra riproposte; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dei motivi di appello principale; accogliersi comunque ed in ogni caso tutte le difese di proposte in primo grado ed in grado di appello e sopra indicate e riportate; ogni contraria deduzione, domanda, istanza ed eccezione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso e di legge; previo accertamento e declaratoria dei comportamenti contestati alla lavoratrice con contestazione di addebito Prot. N. NUMERO_DOCUMENTO del 26.10.2021; rigettarsi ogni domanda proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa; conseguentemente confermarsi la sanzione disciplinare comminata con nota Prot. N. 0033475/22 del 22.02.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria (…)
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso rigettava il ricorso con il quale , infermiera alle dipendenze dell’ dal 23.7.2022) comminatale in ragione dei
, impugnava la sanzione disciplinare di sospensione servizio per sei mesi (23.2.2022 -seguenti fatti:
avere partecipato alla manifestazione ‘ Pandemia -delirio o strategia ‘ del 12.10.2021 -organizzata da un RAGIONE_SOCIALE -durante la quale, <>; comportamento tenuto in via di recidiva relativamente <>;
l’essersi messa in una condizione tale (avendo tenuto il comportamento in precedenza già sanzionato dal datore di RAGIONE_SOCIALE con il provvedimento del 6/9/2021) da determinare la propria sospensione dall’ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa.
1.1. Posto che il procedimento disciplinare relativo alla partecipazione alla manifestazione del 29.6.2021 non poteva essere oggetto di valutazione, vista la mancata impugnazione da parte dell’ , il giudice di prime cure circoscriveva i fatti oggetto di considerazione alla partecipazione alla
manifestazione del 12.10.2021 da parte della lavoratrice ed evidenziava come quest’ultima non avesse soltanto partecipato al convengo, ma avesse tenuto uno dei primi interventi, di circa cinque minuti, in cui aveva pronunciato le frasi attribuitele in lettera di contestazione.
piazze scadenza temporale che deve venire rinnovato ogni volta; con nuove richieste e nuovi obblighi; indefinitivamente, per sempre; facendo il tampone ti danno il permesso di lavorare ma per altre 48 ore. Ricordiamoci che questi erano tutti diritti che avevamo; non sono permessi questi sono diritti e noi dobbiamo non respingiamo con mezzo quello che sta per accadere; non torneremo più indietro; e allora adesso è il momento di agire; è stato indetto uno sciopero generale ad oltranza; dal 15 al 20 di ottobre; facciamone tutti parte; presentiamo alle aziende Ia nostra adesione e andiamo nelle piazze, non dobbiamo sottostare al green pass; non dobbiamo sottostare a quest’ordine qua, perché questo è solo l’inizio; quello che è l’ordine per cui viene fatto lo sciopero generale è questo ( ) (lettura motivazioni sciopero) ogni
Noi non ci stiamo; questi sono diabolici; questi sono dei diavoli Scriveva COGNOME ancora nel 41 in un giornale; Il diavolo giovane chiese: come hai fatto a mandare così tante anime all’inferno?” E il vecchio diavolo dice “Con la paura Ricordate che la paura è una prigionieri volontari . Hanno accettato tutto solo per sopravvivere ad un altro giorno miserabile; non hanno vissuto; sono morti tutti i giorni; è stato facile prendere le loro miserabili vite” . A questi diavoli noi diciamo noi non cederemo; non avrete le nostre vite perché sono nostre e combatteremo fino alle fine” “Ma
In aggiunta a ciò, il primo giudice rilevava l’assenza di allegazioni a supporto della difesa assunta già in fase precontenziosa dall’ , che riconduceva la propria partecipazione al ruolo di dirigente sindacale, sottolineando l’assenza di simboli sindacali e la convinta partecipazione della lavoratrice alla manifestazione, ‘ orgogliosa di indossare il giubbino giallo di appartenenza al comitato organizzatore ‘; pertanto, veniva integralmente esclusa la natura sindacale della manifestazione.
1.2. In merito al contenuto delle dichiarazioni, il giudice ripercorreva e analizzava le principali frasi espresse dalla lavoratrice, mettendone in luce il carattere denigratorio verso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’adesione a tesi contrarie alla gestione governativa della pandemia, instillando il dubbio, forte del proprio ruolo di infermiera interna all’RAGIONE_SOCIALE,
sull’eventuale dannosità della gestione medesima per la salute pubblica; il tutto surrettiziamente avvalorato dalla professione svolta.
Pertanto, il giudice di prime cure disattendeva le difese dell’ relative alla libertà d’espressione costituzionalmente tutelata.
Non solo, la , sostenendo l’attuazione di tecniche sperimentali e non validate e insinuando la pericolosità per la salute umana, avrebbe ampiamente travalicato il diritto di critica e il rispetto della verità oggettiva, il tutto ledendo l’immagine e il decoro della propria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, ai fini del contrastare la pandemia, si prodigava. A sostegno, richiamava recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale a conferma della correttezza delle misure adottate a contrasto del virus pandemico.
1.3. A completare l’addebito disciplinare vi era poi l’imputazione di aver tenuto una condotta – la partecipazione alle manifestazioni suindicate – tale da determinare l a sospensione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 13.10.2021, cui conseguiva l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa contrattualmente stabilita per l’assenza di uno dei requisiti essenziali.
In relazione a ciò, il primo giudice rigettava l’eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem e rilevava come la contestazione non riguardasse la violazione delle norme deontologiche, ma l’aver tenuto una condotta tale da renderle impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa, cui conseguiva l’inadempienza nei confronti dell’
1.4. Infine, il giudice concludeva riconoscendo la proporzionalità della sanzione irrogata alla lavoratrice, tenuto conto dell’intenzionalità della condotta, e ne confermava la sospensione dal RAGIONE_SOCIALE per sei mesi.
1.5 Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c.
Avverso la sentenza proponeva sei motivi d’appello , con atto depositato in data 5/8/2024.
2.1. Con il primo motivo d’impugnazione, la lavoratrice evidenziava come l’irrogazione della sanzione determinasse la violazione del principio di ne bis in idem , in quanto la sospensione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE professionale era conseguenza della partecipazione al convegno tenutosi in data 29.6.2021, per la quale la era già stata sospesa per tre mesi dal RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il secondo motivo di censura l’appellante sosteneva la valenza sindacale dell’evento ‘ Pandemia -delirio o strategia ‘ al quale era intervenuta,
sottolineando come non fosse necessaria alcuna delega scritta visto l’intervento orale effettuato; inoltre, durante la manifestazione avrebbe incitato allo sciopero generale dando lettura delle motivazioni del medesimo.
2.3 Con il terzo motivo d’appello, la criticava gli aspetti sanitari elaborati nella sentenza del primo giudice; in particolare:
In merito al carattere sperimentale dei vaccini, richiamava un intervento del prof. , docente di endocrinologia presso l’RAGIONE_SOCIALE (e la non risposta del sottosegretario presente) e il rapporto 3/2021 dell’RAGIONE_SOCIALE, rilevando, altresì, che le autorizzazioni condizionate sarebbero circoscritte a malattie incurabili, mentre nel caso di specie i trattamenti sarebbero stati estesi alla totalità della popolazione, peraltro sana, senza l’attesa del necessario tempo di ‘follow up’;
Quanto all’efficacia di prevenzione del contagio, richiamava il medesimo rapporto dell’ per evidenziare la breve durata dell’efficacia preventiva e valorizzava la presenza di OGM nel procedimento produttivo e la conseguente necessità di studi di sicurezza ambientale inerenti;
Infine, richiamava recenti studi sula farmacovigilanza che valorizzavano la dannosità dei vaccini nei confronti di alcune categorie di persone, con ciò determinando la violazione del principio di precauzione.
2.4 Con il quarto motivo di gravame, la lavoratrice rilevava come i destinatari delle proprie critiche fossero il governo e la politica RAGIONE_SOCIALE deliberata a contrasto della pandemia, non la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; peraltro, la non avrebbe mai posto in essere alcun comportamento contrario ai propri obblighi lavorativi.
2.5 Con il quinto motivo di censura, l’appellante ribadiva aver direzionato le proprie critiche nei confronti del governo e della politica RAGIONE_SOCIALE attuata a contrasto del coronavirus e valorizzava l’introduzione dello scudo penale a tutela delle società farmaceutiche produttrici dei vaccini; in aggiunta a ciò, evidenziava che i contratti stipulati con le società sarebbero stati secretati, mentre in Germania, a seguito del venir meno di analogo segreto di Stato, sarebbe emersa l’illogicità e l’infondatezza delle limitazioni introdotte nei confronti dei soggetti non vaccinati.
2.6 Con il sesto motivo d’appello, la chiedeva la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Si costituiva ritualmente l’RAGIONE_SOCIALE che chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3.1. Preliminarmente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evidenziava le circostanze di fatto non contestate, ovvero ‘ (i) quanto al provvedimento disciplinare costituente recidiva (ossia la prima sospensione di mesi tre), esso risulta documentale e non è stato impugnato; (ii) quanto alle frasi profferite durante il raduno del 12.10.2021 e riportate in virgolettato nella contestazione, sono pure esse pacifiche, e non sono contestate; (iii) il contesto in cui sono state pronunciate risulta dal video prodotto; (iv) il fatto che vi fosse una diretta Facebook costituisce una aggravante; (v) quanto alla condizione di inadempimento in cui si è posta la ricorrente per effetto della delibera dell’ordine, e dei fatti sottostanti, l’una (la delibera) e gli altri (i fatti sottostanti) sono anch’essi pacifici .’
3.2. Quanto al primo motivo di censura, l’appellata evidenziava come l’oggetto della contestazione disciplinare del 26.10.2021 riguardasse fatti nuovi, ovvero le dichiarazioni del 12.10.2021, il fatto di essersi messa nella condizione di essere sospesa dall’ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il conseguente inadempimento della prestazione lavorativa e, infine, la recidività della condotta, vista la partecipazione alla manifestazione di carattere analogo del 29.6.2021.
3.3. In relazione al secondo motivo di censura, l’RAGIONE_SOCIALE rilevava il carattere inconferente della circostanza valorizzata da parte avversa, ovvero il carattere sindacale della partecipazione alla manifestazione, ed evidenziava la tardività della difesa sostenuta; in aggiunta a ciò, valorizzava plurimi elementi a supporto dell’assenza di carattere sindacale del convegno, rilevando, altresì, il carattere ideologico -politico della manifestazione.
3.4. In merito al terzo motivo d’impugnazione, innanzitutto l’appellata sosteneva l’inammissibilità del medesimo, vista la mancata impugnazione di uno specifico capo della sentenza.
Ciò posto, richiamava recenti sentenze della Corte Costituzionale al fine di ricordare la legittimità del proprio operato.
3.5. Le difese relative al quarto e al quinto motivo di censura venivano svolte congiuntamente e, nello specifico, l’appellata ripercorreva diverse frasi pronunciate dalla durante la manifestazione del 12.10.2021 sottolineandone il carattere non veritiero e denigratorio, determinando peraltro un danno d’immagine nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE; oltre a ciò, quest’ultima metteva in luce la violazione, derivante dalla partecipazione alla
manifestazione, RAGIONE_SOCIALE obblighi disciplinari e deontologici connessi al rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, concludeva tale motivo ribadendo la legittimità e la proporzionalità della sanzione comminata.
3.6. Sul sesto motivo d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE rilevava la correttezza della ripartizione delle spese ed evidenziava il carattere inconferente dell’avverso richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
3.7. Infine, l’appellata riproponeva le difese non esaminate in primo grado in quanto assorbite, evidenziando il disvalore della reiterazione di un comportamento come quello della , e riproponeva le istanze istruttorie presentate in primo grado.
La controversia, iscritta a ruolo il 5/8/2024, è stata trattata e definitivamente decisa nel corso della prima udienza, in data 29/1/2026.
Pur condivisibili le considerazioni di parte appellante in ordine al primo motivo di impugnazione, l’appello è nel suo complesso, ponendo attenzione al risultato finale, infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Muovendo, brevemente, dal primo motivo di appello, condivide il Collegio le considerazioni esposte dalla alla quale è stata di fatto contestata più che una condotta, un comportamento dalla stessa tenuto, una conseguenza dipendente da una precedente condotta per la quale la è in effetti già stata sanzionata e che, oggi, peraltro, le è stata correttamente contestata a titolo di recidiva.
Ed infatti la sospensione dall’RAGIONE_SOCIALE, generante l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa da parte dell’appellante, è pacifica conseguenza della partecipazione da parte della alla precedente manifestazione del 29/6/2021; in relazione a tale partecipazione la è stata altrettanto pacificamente sanzionata con la sospensione per tre mesi.
È quindi evidente come la sia stata sanzionata due volte, quindi inammissibilmente, in relazione al medesimo fatto.
Passando a trattare la residuale porzione della contestazione disciplinare, di per sé sufficiente a sorreggere la sanzione comminata, occorre innanzitutto rilevare come in atto di appello non vi sia alcuna contestazione in ordine alla proporzionalità della sanzione così come alcuna doglianza viene mossa in
danno della sentenza gravata in ordine all’astratta sussumibilità anche solo della principale condotta contestata entro una qualche fattispecie sanzionata dal codice disciplinare. Ed infatti l’intero atto di appello è concepito come critica alla sentenza di primo grado che non avrebbe tenuto conto del fatto che la altro non ha fatto che esercitare il proprio diritto di critica rispetto a scelte, più che del datore di RAGIONE_SOCIALE, dello Stato Italiano per il tramite del Governo.
7.1. Egualmente incontestata, anche perché la precedente sanzione non risulta fatta oggetto di impugnazione, è la recidiva, peraltro per fatto identico a quello qui in discussione.
Ciò premesso, rileva il Collegio come, se da un lato le critiche espresse dalla nel corso della riunione alla quale ha partecipato risultano indirizzate alla generale politica di gestione della pandemia da parte del Governo, è pur vero anche che le Unità RAGIONE_SOCIALE -tra queste, evidentemente, anche l’appellata sono state impegnate in prima linea nell’attuare le direttive
-governative.
È quindi evidente come una critica indirizzata a colpire la generale gestione della pandemia si traduca anche nella critica di chi, in prima linea, si è prodigato per gestirla ancorché sulla base di indicazioni provenienti da un livello superiore.
8.1. Fermo quindi che le critiche mosse dalla nel corso della riunione in data 12/10/2021 si sono in definitiva risolte in una contestazione dell’operato del proprio datore di RAGIONE_SOCIALE, ritiene il Collegio che quanto affermato dall’appellante sia lesivo dell’immagine dell’appellata avendo la critica mossa dalla trasceso il limite della continenza.
8.2. Deve infatti essere innanzitutto escluso che la abbia, nel rendere le dichiarazioni di cui qui si discute, esercitato diritti anche solo latamente afferenti alla libertà sindacale.
Ed infatti, come ben evidenziato dalla pronuncia appellata, sul punto ripresa dalla memoria difensiva dimessa dall’appellata, non risulta in alcun modo che la , salvo incitare il pubblico allo sciopero, abbia partecipato all’incontro del 12/10/2021 in veste di sindacalista, tale non essendosi in quella occasione evidentemente qualificata.
Inoltre, lo svolgere funzioni di sindacalista non esime dal dovere di esercitare il diritto di critica nel rispetto del limite della continenza.
8.3. Quanto alle dichiarazioni rese dalla , non quale sindacalista bensì quale persona fisica aderente al comitato che aveva organizzato l’incontro del 12/10/2021, queste certamente manifestano una netta contrarietà dell’ all’operato dell’appellata, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, .
Come ben evidenziato dal Tribunale di Treviso ( cfr . pag. 5 e 6 sentenza appellata) le parole pronunciate dall’appellante hanno una chiara valenza denigratoria posto che <>.
8.4. Parimenti condivisibili sono le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine al superamento, in rapporto al diritto di critica, del limite della continenza formale e sostanziale avendo in buona sostanza la insinuato che tutta la campagna vaccinale, piuttosto che essere diretta alla soluzione della crisi pandemica, fosse, oltre che insicura per la salute anche e soprattutto funzionale, visto il rimando al dialogo tra i due diavoli fatto dalla
durante la riunione del 12/10/2021, ad instillare nella popolazione un clima, un sentimento, di paura mediante il quale sottoporre a controllo e sottomettere i cittadini.
8.4.1. Ora, quanto al primo aspetto (pericolosità della vaccinazione e suo carattere sperimentale), a motivazione della non veridicità delle affermazioni della , ben possibile è richiamare le considerazioni già esposte in sentenza appellata la quale ha fatto ampio richiamo a giurisprudenza che, più o meno direttamente, si è espressa sul punto.
8.4.2. Quanto al secondo aspetto sopra evidenziato, invero assai più grave del precedente quanto ad offensività, impossibile è non rilevarne la piena infondatezza e, con ciò, stante la grave lesione dell’immagine della convenuta per effetto di una simile insinuazione, il certo mancato rispetto del principio di continenza.
Pertanto, in assenza di contestazioni in atto di appello in ordine alla proporzionalità della sanzione comminata, la stessa non può che essere
confermata al pari della sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese non ricorrendo alcuna delle ipotesi per la compensazione di cui all’art. 92 cpc così come rivisitato dalla Corte costituzionale con sentenza 77/2018.
10 . Infine, le spese di lite del presente grado di giudizio non possono che essere poste a carico della parte appellante soccombente nella misura indicata in dispositivo, ciò secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia, della limitata complessità della stessa e del fatto che in codesta sede non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-rigetta l’appello;
condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.473,00 oltre a spese generali e ulteriori accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 gennaio 2026.
Il giudice rel. dott. NOME COGNOME
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME