SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 270 2026 – N. R.G. 00001510 2025 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 01 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025
da
,
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in INDIRIZZO
-contro-
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-resistente – rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in INDIRIZZO c/o Avvocatura Prov.le
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via preliminare:
-accertare l’incompetenza dell’organo procedente, dichiarare la nullità del procedimento amministrativo e della susseguente sanzione disciplinare e, per l’effetto, revocare, dichiarare nulla e/o annullare la sanzione disciplinare ed ordinare all’ ed al
la rimozione del provvedimento e/o di ogni menzione di esso sia dal fascicolo personale del dipendente, sia da tutti i documenti interni relativi al personale dipendente;
in via subordinata, per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il difetto totale di motivazione del provvedimento sanzionatorio e, conseguentemente, revocare, dichiarare nulla e/o annullare la sanzione disciplinare in quanto illegittima ed ordinare all’
ed al la rimozione del provvedimento e/o di ogni menzione di esso sia dal fascicolo personale del dipendente, sia da tutti i documenti interni relativi al personale dipendente; In via principale:
-accertare l’inoffensività del commento pubblicato dal sig. nel proprio profilo personale e, conseguentemente, dichiarare l’illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei confronti del lavoratore e del conseguente provvedimento finale, in quanto frutto di eccesso di potere nella qualificazione dei comportamenti, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti e, per l’effetto, revocare, dichiarare nulla e/o annullare la sanzione disciplinare, nonché ordinare all’
ed al la rimozione del provvedimento e/o di ogni menzione di esso sia dal fascicolo personale del dipendente, sia da tutti i documenti interni relativi al personale dipendente;
-accertare e dichiarare l’assenza di lesività per la pubblica amministrazione del commento pubblicato dal sig. nella community Facebook e, per l’effetto, revocare, dichiarare nulla e/o annullare la sanzione disciplinare e, in ogni caso, ordinare all’ ed
al di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del lavoratore in quanto frutto di evidente sproporzionalità, arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza, nonché di
rimuovere il provvedimento e/o ogni menzione di esso sia dal fascicolo personale del dipendente, sia da tutti i documenti interni relativi al personale dipendente;
In ogni caso:
-accertare e dichiarare la lesione della dignità e dell’immagine professionale, nonché il patimento subito dal sig. a causa del procedimento disciplinare ingiusto a cui è stato sottoposto e della sanzione disciplinare ingiusta allo stesso irrogata e condannare l’ , in persona del Presidente, ed il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal lavoratore, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre agli accessori di legge.
Per parte resistente:
In via principale e nel merito: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande proposte dal sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità della sanzione disciplinare del ‘rimprovero verbale’ irrogata in data 25 marzo 2025.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, agente di Polizia Municipale del Comune di Eraclea (VE), impugnava il provvedimento disciplinare consistente nel rimprovero verbale irrogatogli il 25.3.2025 dall’ RAGIONE_SOCIALE per il contenzioso ed i procedimenti disciplinari in relazione ad un suo commento ad un post pubblicato in una community di Facebook denominata . Deduceva la nullità del provvedimento per incompetenza assoluta dell’organo procedente e comunque la sua illegittimità per difetto di motivazione nonché per difetto di condotta disciplinarmente rilevante anche per carente indicazione da parte dell’Amministrazione al proprio personale circa le modalità di utilizzo dei propri account personali, nonché per sproporzionalità. Deduceva inoltre
che la sanzione comminata gli aveva provocato un danno non patrimoniale del quale chiedeva il risarcimento ex art. 1226 c.c.. Agiva nei confronti del nonché del
e i Procedimenti Disciplinari concludendo dunque come riportato in epigrafe.
Costituendosi in giudizio l’Amministrazione com unale negava fondatezza al ricorso sostenendo la legittimità formale e sostanziale della sanzione irrogata e negando sussistenza di un danno in capo al ricorrente.
La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all ‘udienza odierna.
Pur ritualmente notificato del ricorso-decreto, rimaneva invece contumace il
§ § § § § § § § § § § § §
Vanno rigettate in quanto infondate le doglienze di carattere formale svolte da parte ricorrente.
Quanto alla competenza, l’art. 55 bis D.Lgs. 165/01 stabilisce che ‘ 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. …. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. 3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’RAGIONE_SOCIALE competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa ….’ .
Come da interpretazione consolidata nella giurisprudenza, la competenza rispettivamente del dirigente responsabile e dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari va individuata non in base alla sanzione effettivamente comminata, bensì in base alla sanzione astrattamente comminabile per la tipologia dell ‘ infrazione contestata, secondo valutazione da effettuarsi ex ante. Da ciò deriva la competenza, nel caso di specie, dell posto era astrattamente punibile con sanzione superiore
che l’infrazione contestata al ricorrente al mero richiamo verbale poi concretamente irrogato.
Né rileva la circostanza che la segnalazione nel caso di specie non sia pervenuta dal responsabile della struttura di appartenenza del ricorrente, poiché dalla norma si evince che la notizia della condotta poi sanzionata possa anche pervenire aliund e all’u fficio per i procedimenti disciplinari.
Infondata è anche la censura relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che è effettuata per relationem quanto alla condotta contestata ed alle argomentazioni difensive svolte da parte del lavoratore, ed è motivata anche se succintamente in relazione alle ragioni sottese all ‘ irrogazione della sanzione, per l’effettiva realizzazione della condotta contestata, comprovata dai riscontri -effettiva realizzazione, del resto, neppure in questa sede negata -.
Si conviene peraltro con la difesa del ricorrente che la condotta posta in essere dal lavoratore e per la quale è stato sanzionato non abbia effettiva portata disciplinarmente rilevante.
Il ricorrente è stato sanzionato per aver commentato nel gruppo facebook ‘Occhio su ‘, community chiusa anche se partecipata da circa 3.000 followers, rispetto ad un post che recitava ‘se il fondo di una strada sta cede ndo basta una asfaltatura per risolvere il problema? Chiediamo per un amico’ , con nota del seguente tenore: ‘magari a volte pu ò servire per racimolare del consenso’. Alcun riferimento allo stato di pubblico dipendente o di agente di polizia municipale era contenuto nella nota né nell ‘ account utilizzato dal ricorrente.
Il sostiene che tale commento, integrando un apprezzamento negativo ed allusivo di condotta in mala fede dell’ Amministrazione, costituisca violazione dei doveri del pubblico dipendente e segnatamente del codice di condotta del Comune, laddove vieta al proprio personale di ‘diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i social network… commenti o informazioni… che possano ledere l’immagine dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti ‘ .
Reputa tuttavia il giudicante che il commento inserito dal ricorrente, per quanto allusivo, costituisca nella sostanza una mera critica rispetto ad una – peraltro ipotetica -condotta dell’Amministrazione e come tale non p ossa essere preclusa al lavoratore dipendente pubblico, nel momento in cui viene espressa con modalità non offensive né eccessive, tra l’altro senza spendita della qualifica di agente di polizia municipale o comunque di dipendente dell ‘ Amministrazione stessa.
Non è sufficiente la previsione di tale condotta nel codice di comportamento dell’Amministrazione per superare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, anche critico, che trova fondamento addirittura a livello costituzionale.
Ne consegue che la sanzione irrogata al ricorrente è illegittima, e va annullata con ogni consequenziale effetto.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria svolta in ricorso, in quanto l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non ha travalicato a sua volta i limiti propri, laddove il risarcimento è ammesso solo a fronte di esercizio del potere disciplinare con modalità ingiuriose, fattispecie neppure dedotta in giudizio.
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di 1/2 stante la reciproca soccombenza, e per il residuo sono poste a carico d ell’ Amministrazione , per l’importo di cui al dispositivo, stante la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, ogni contraria istanza disattesa, annulla la sanzione impugnata.
Rigetta la domanda risarcitoria svolta in ricorso.
Compensa per la metà le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le residue spese di lite, con importo quantificato in € 1.000,00 , oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 259,00 .
Venezia, 01/04/2026.
Il AVV_NOTAIO