La gestione delle crisi da sovraindebitamento ha trovato nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) strumenti agili per permettere ai debitori di regolare le proprie pendenze. Tra questi, la liquidazione controllata rappresenta la via principale per i soggetti non fallibili, come i consumatori o i piccoli imprenditori. In una recente sentenza, il Tribunale ha chiarito importanti aspetti circa i presupposti necessari per l’apertura di questa procedura.
Il caso del debitore pensionato
Il procedimento nasce dal ricorso di un creditore che chiedeva l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di un soggetto privato. Il debitore, un pensionato con un reddito mensile fisso, si è opposto alla richiesta sostenendo di non possedere beni immobili o mobili registrati e evidenziando la pendenza di un giudizio di opposizione a precetto.
Il tribunale è stato chiamato a decidere se queste difese fossero sufficienti a bloccare l’istanza del creditore o se, invece, sussistessero i requisiti per dare avvio alla liquidazione forzata del patrimonio residuo.
La pendenza di giudizi civili e la liquidazione controllata
Uno dei punti cardine della decisione riguarda il rapporto tra le procedure esecutive individuali e la procedura concorsuale. Il debitore sosteneva che, essendoci un’opposizione a precetto in corso, la liquidazione dovesse essere sospesa. I giudici hanno però stabilito che la pendenza di una procedura esecutiva non costituisce una causa di improcedibilità della liquidazione controllata.
Le valutazioni sulla fondatezza dei crediti e sulla gestione delle liti pendenti sono infatti rimesse alla prudente valutazione del liquidatore nominato, che opera nell’interesse della massa dei creditori.
Valutazione dell’incapienza patrimoniale
Un altro aspetto rilevante è l’affermazione del debitore circa l’assenza di beni. La Corte ha chiarito che l’incapienza patrimoniale non può essere semplicemente affermata dal debitore per evitare la procedura. Al contrario, l’accertamento dell’esistenza di beni o redditi sequestrabili è un compito riservato agli organi della procedura stessa (Giudice Delegato e Liquidatore).
Nel caso specifico, la presenza di una pensione mensile, pur considerata l’unica risorsa, è stata ritenuta sufficiente per giustificare l’apertura del concorso, qualora tale reddito superi quanto necessario per il mantenimento dignitoso del debitore.
Le motivazioni
Le motivazioni del Tribunale si fondano sull’accertata sussistenza dello stato di sovraindebitamento. È emerso un debito significativo, accertato da un decreto ingiuntivo, a fronte del quale il reddito da pensione di circa 1.486,00 euro mensili risulta palesemente insufficiente a coprire le obbligazioni maturate. I giudici hanno precisato che le contestazioni del debitore non sono idonee a paralizzare la domanda del creditore istante, poiché i presupposti degli artt. 268 e seguenti del CCII sono pienamente soddisfatti. Inoltre, la Corte ha recepito l’orientamento della Consulta riguardo all’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato anche per queste procedure, garantendo così l’accesso alla giustizia.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’organo giudicante hanno portato alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale ha quindi nominato un Giudice Delegato e un professionista incaricato di svolgere le funzioni di liquidatore. Quest’ultimo dovrà ora acquisire i bilanci e le scritture contabili del debitore, verificare l’elenco dei creditori e procedere alla formazione del passivo. La sentenza ordina altresì il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione e il blocco di ogni azione esecutiva o cautelare individuale, cristallizzando la situazione patrimoniale per una gestione unitaria e paritaria dei debiti.
Cosa succede se il debitore non ha beni immobili ma percepisce una pensione?
La procedura di liquidazione controllata può comunque essere aperta se il reddito da pensione è sufficiente a generare una quota destinabile ai creditori, dedotto quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Una causa civile in corso può bloccare l’apertura della liquidazione controllata?
No, la pendenza di un giudizio di opposizione a precetto o di altre procedure esecutive individuali non impedisce l’apertura della liquidazione, poiché la gestione del contenzioso passa al liquidatore nominato dal tribunale.
Chi decide quanto reddito può trattenere il debitore per vivere?
La decisione spetta al Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, il quale valuta le spese documentate e le necessità del nucleo familiare per stabilire la quota di reddito da apprendere alla procedura.