Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2241 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32350/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 1591/2018 depositata il 27/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di Carige e UniCredit (secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato) di crediti bancari derivanti da saldi passivi di tre rapporti di conto corrente, indicati nel provvedimento impugnato con i nn. 292880, 4461 e 435220, ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Il giudice delegato aveva escluso i crediti per € 379.224,78, attesa la mancanza di continuità degli estratti conto dall’apertura al saldo in data 31 dicembre 2010, nonché, in relazione a due dei tre rapporti (nn. 292880 e 435220), anche per mancanza di data certa dei relativi contratti. La dichiarazione di fallimento aveva fatto seguito a una procedura di concordato, in occasione della quale erano state revocate le facilitazioni creditizie, con telegramma prodotto in sede di ricorso in opposizione allo stato passivo.
Il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza qui impugnata (avente natura di decreto ex art. 99, comma undicesimo, l. fall.), ha rigettato l’opposizione. Ha rilevato il giudice dell’opposizione l’assenza di data certa di due dei tre contratti, inopponibili alla curatela in quanto terzo rispetto al debitore dichiarato fallito, osservando che la prova dell’anteriorità del contratto possa essere data aliunde . Ha, tuttavia, ritenuto che la prova addotta in sede di opposizione non fosse idonea, ritenendo decisiva l’assenza di continuità degli estratti conto per tutti e tre i rapporti di conto corrente. In particolare, per tutti i rapporti è stata rilevata la mancanza degli estratti conto iniziali, dall’apertura dei rapporti (tra il 2002 e il 2003) sino al 31 dicembre 2006, risultando la prova fornita dal 1° luglio 2007 ai saldi in data 31 dicembre 2010.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che a questa carenza probatoria non potesse supplire l’ordine di esibizione, richiesto nei confronti sia della curatela, sia delle banche cedenti, non avendo il creditore assolto all’onere di procurarsi in via stragiudiziale presso i cedenti la documentazione relativa ai rapporti ceduti, salvo dimostrare il diniego opposto dai cedenti al rilascio di documentazione. Conseguentemente, è stata ritenuta esplorativa la richiesta di ammissione di CTU contabile.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Il controricorrente, con nota del 6 maggio 2025, ha depositato decreto di chiusura del fallimento in data 10 aprile 2025. La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza in data 1° luglio 2025, in relazione alla questione delle prove utilizzabili nei confronti del curatore del fallimento ove si tratti di accertare l’esistenza di un credito risultante da operazioni annotate in conto corrente. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1262 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inammissibile l’ordine di esibizione, sul presupposto che il ricorrente, cessionario dei originari creditori, avrebbe l’onere di procurarsi stragiudizialmente presso i cedenti la documentazione necessaria. Osserva parte ricorrente di essere terzo rispetto al rapporto contrattuale, sia in relazione alle banche cedenti, sia in relazione alla curatela del fallimento. Deduce, inoltre, che l’ordine di esibizione trae origine dal diritto di consegna di documenti dimostrativi dell’esistenza del credito ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), esercitabile giudizialmente attraverso lo strumento di cui all’art. 210 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, posto che l’ordine di esibizione – subordinato alle
condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ. – costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, che non consente di supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’istante. Lo strumento rientra tra le facoltà discrezionali rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass., n. 31251/2021); né è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento di rigetto dell’istanza, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass., n. 27412/2021).
Il primo motivo è, invece, infondato in relazione al richiamato art. 119 TUB, trattandosi di strumento a disposizione del cliente o del suo successore, esercitabile in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 cod. proc. civ. (Cass., n. 24641/2021), ma non anche da parte del successore dell’istituto di credito.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto non assolto l’onere della prova da parte del creditore per omessa produzione di tutti gli estratti conto relativi ai tre rapporti di conto corrente dalle rispettive aperture al 31 dicembre 2006. Deduce parte ricorrente che il credito, stante l’assenza di contestazioni da parte della curatela del fallimento, possa essere dimostrato depurandosi il credito complessivo dai saldi passivi iniziali, facendosi applicazione del principio « saldo zero» .
Il secondo motivo, attinente alla questione per la quale la causa è stata rimessa in pubblica udienza, è fondato. Per i conti correnti opera per le parti del contratto la presunzione di veridicità dei conti correnti ex art. 1832, primo comma, cod. civ. (norma correlata alla disposizione speciale di cui all’art. 119, comma 3, TUB), per effetto della quale l’omessa contestazione degli estratti conto fa piena prova dell’esistenza delle
operazioni sottostanti alle annotazioni in conto corrente (Cass., n. 1763/2024). In caso di operatività della presunzione di veridicità, il correntista può, tuttavia, contestare la validità e l’efficacia delle operazioni sottostanti (Cass., n. 5675/2001; Cass., n. 3574/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018; Cass., n. 29415/2020; Cass., n. 18352/2023).
Ove, invece, gli estratti conto siano contestati, spetta alla banca produrre ulteriore prova a conforto dell’esistenza delle operazioni sottostanti le annotazioni in conto corrente (Cass., n. 15177/2024; Cass., n. 15601/2022). A questo proposito è stato elaborato nella prassi il principio dell’azzeramento del saldo (o « saldo zero» ), allo scopo di « evitare gli inconvenienti determinati dalle incertezze nella ricostruzione delle movimentazioni poste in atto nel periodo successivo, in quanto viziate dalle illegittime appostazioni precedenti. Tale tecnica è comunque coniugata con l’onere del correntista di offrire la prova del suo credito all’epoca del primo estratto acquisito in giudizio, la quale se offerta -metterebbe in crisi la praticabilità dell’azzeramento del saldo negativo risultante dall’estratto stesso» (Cass., n. 22583/2023; conf. Cass., n. 1763/2024, cit.; Cass., n. 854/2026).
La tecnica dell’azzeramento del saldo presuppone che la banca, in assenza della produzione in giudizio degli estratti conto iniziali (all’accensione del rapporto), ovvero di alcuni di quelli intermedi, produca gli estratti conto a partire dalla data corrispondente al periodo del saldo negativo per il cliente. In questo caso, il credito della banca in conto corrente viene depurato di ciò che possa risultare a monte di quel saldo negativo, risultante da tale estratto conto. Tale tecnica costituisce una semplificazione processuale, sfavorevole alla banca. A fronte del mancato assolvimento dell’onere di provare il credito riportato dal saldo passivo risultante dal primo estratto conto per assenza degli estratti conto anteriori, il credito della banca si azzera; di converso, si produce un
effetto favorevole al cliente, che vede ridursi il petitum azionato nei suoi confronti.
L’applicazione del principio di azzeramento del saldo impone tuttavia precisi oneri di allegazione e dipende dalla natura della contestazione del correntista, la quale deve essere specifica e non generica (Cass., n. 29415/2020; Cass., n. 18352/2023, cit.). Se il cliente si limita a contestare l’ammontare del credito della banca in dipendenza della mancata produzione degli estratti integrali, l’azzeramento del saldo semplifica l’onere della prova della banca medesima, riducendo l’importo della domanda iniziale. Laddove, invece, il cliente deduca l’esistenza di un proprio credito -es. deducendo che prima del primo estratto conto prodotto dalla banca il rapporto bancario sarebbe stato a credito del cliente -non può applicarsi tale principio, perché l’azzeramento del saldo sarebbe in contrasto con gli oneri dimostrativi discendenti dal contratto di conto corrente. E’ pur sempre onere della banca provare il proprio credito con gli estratti conto (essendo tali documenti in possesso del banchiere), sicché l’onere può essere assolto in modo semplificato solo dinanzi a una avversa modalità di contestazione non incompatibile con la suddetta tecnica. Cosa resa evidente dalla constatazione che l’azzeramento del primo saldo passivo è accettabile ove implichi un effetto sfavorevole alla banca indotto dall’omessa produzione degli estratti conto iniziali, mentre l’azzeramento del saldo provocherebbe un effetto favorevole alla stessa banca (che non ha pienamente assolto all’onere della prova) , ove si consentisse, suo tramite, l’azzeramento (anche) del credito del cliente. Presupposto per l’operatività dell’azzeramento del saldo passivo è, quindi, che il saldo del conto sia negativo, anche prima della produzione del primo estratto conto intermedio passivo.
Nel qual caso, riprende vigore il principio secondo cui la prova del credito della banca va data in modo pieno, ancorché ricorrendo aliunde , vale a dire a elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito,
forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato (Cass., n. 11543/2019), eventualmente apportando « correttivi » ai saldi (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 27459/2025), ovvero ricorrendo a consulenza tecnica contabile percipiente (Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021).
10. Nel caso del fallimento del correntista, terzo rispetto al rapporto di conto corrente (che si scioglie all’atto del fallimento ex art. 78, primo comma, l. fall.), non si applica il principio di veridicità di cui al combinato disposto degli art. 1832, primo comma, cod. civ. e 119, comma 3, TUB. Il fallimento può contestare pienamente l’esistenza delle operazioni sostanziali sottostanti alle annotazioni in conto corrente e, in questo caso, scatta l’onere della prova per la banca di provare pienamente il proprio credito (Cass., n. 22208/2018; Cass., n. 27201/2019; Cass., n. 15219/2019; Cass., n. 27589/2020; Cass., n. 7652/2023).
11. La particolarità della posizione del fallimento, terzo rispetto al rapporto di conto corrente, non preclude, tuttavia, alla banca di avvalersi in caso di contestazione del credito, al pari che per la parte in bonis , della tecnica di azzeramento del saldo (Cass., n. 29090/2024; Cass., n. 28791/2024; Cass., n. 28191/2023; Cass., n. 14677/2022), in quanto la terzietà del curatore osta solo alla operatività della presunzione di veridicità degli estratti conto. Senonché, analogamente che per il contraente in bonis , l’operatività della tecnica di azzeramento del saldo dipende dal contenuto delle difese del curatore del fallimento. Ove la contestazione del curatore sia « vestita» , nel senso che si deduca che -ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito della banca alla curatela risulti che il saldo del conto sia stato in un qualche momento a credito del correntista, quel principio non può operare. In questo caso spetta alla banca provare il proprio credito aliunde, anche ricorrendo alle proprie scritture contabili, agli estratti conto scalari, ovvero a prove
atipiche (Cass., n. 9727/2024; Cass., n. 28791/2024; Cass., n. 16662/2025).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l’utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. ‘saldo zero’) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso».
Nella specie, non risulta che sia mai stato contestato che i saldi dei conti correnti fossero da sempre a credito della banca, per cui il ricorrente ben poteva fare ricorso alla tecnica di azzeramento del saldo ai fini della prova del proprio credito. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la documentazione contrattuale, deducendo l’anteriorità dei rapporti bancari alla dichiarazione di fallimento. Si osserva che il credito della banca sia stato oggetto di riconoscimento durante la precedente fase concordataria e di accantonamento, circostanza idonea a determinare la certezza della documentazione contrattuale, unitamente alla intervenuta revoca delle facilitazioni creditizie in data 1° febbraio 2011.
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il motivo è estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sul difetto di prova dell’esistenza del credito conseguente alla mancata produzione integrale degli estratti conto in
relazione a tutti i contratti di conto corrente in oggetto. Dall’altro, il motivo è formulato come rivalutazione delle prove relative alla idoneità degli elementi addotti dal ricorrente al fine di provare la data certa della stipula dei contratti bancari, valutazione non censurabile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta i restanti; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Consigliere COGNOME.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME