Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4368 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4368 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34978-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
R.G.N.34978/2019
Ud 19/12/2025 CC
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 745/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 296/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 745/2019 depositata in data 23/05/2019 dalla Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza n. 234/2016 del Tribunale di Lodi che, a sua volta, aveva respinto il ricorso in opposizione all’esecuzione spiegato dalla medesima società nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE diretto a far dichiarare l’illegittimità di una serie di cartelle e a chiederne l’annullamento ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012.
Con il ricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE si è costituita con memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Con memoria depositata in via telematica in data 26/09/2024 la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha rappresentato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231 252, della legge 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio.
Dopo un rinvio a nuovo ruolo giustificato dal contrasto all’epoca esistente circa i provvedimenti da adottare sulla richiesta di sospensione del processo in costanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022, la causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Ragioni della decisione
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha dedotto e dimostrato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231 252, della legge 197/2022 e in allegato alla memoria depositata in data 26/09/2024 ha documentato il pagamento RAGIONE_SOCIALE prime cinque rate indicate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute n. AT NUMERO_CARTA del 28/07/2023.
Va, tuttavia, rilevato che i carichi oggetto della istanza di definizione agevolata coincidono solo in parte con quelli oggetto del presente ricorso e, in special modo, solo con riguardo a due RAGIONE_SOCIALE cartelle n.NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, per le altre cartelle non è stata chiesta definizione agevolata.
Il Collegio ritiene inopportuna la trattazione in sede camerale in relazione all’ordinanza Cass. 33032/2025 che ha appena rimesso all’udienza pubblica la questione circa l’applicabilità della causa di estinzione prevista dall’art. 12 -bis
del d.l. 84/2024 in caso di definizione agevolata di soltanto alcuni dei carichi oggetto del giudizio e cioè la medesima questione che viene in questo caso in rilievo.
Si dispone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)