Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00241/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE cessione quote rivendicazione beni
AC – 04/12/2025
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1915/2021, pubblicata in data 11 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da essi proposta avente a oggetto la declaratoria di nullità o di inefficacia della cessione di quote sociali, delle vendite di azienda, delle cessioni di rami d’azienda, e delle compravendite immobiliari di vari beni immobili appartenuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, di cui la RAGIONE_SOCIALE era socia , all’esito dell’ intervenuta sentenza n. 2158/2015 del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la domanda di rivendicazione andava respinta, atteso che, in assenza di prova della sua trascrizione nei registri immobiliari, essa non poteva travolgere la validità delle successive cessioni di proprietà aventi a oggetto gli immobili originariamente facenti parte del patrimonio sociale; b) che la pretesa invalidità del primo atto di trasferimento dei predetti beni dal RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, siccome condizionato alla validità della cessione delle quote, medio tempore divenuta impossibile, era insussistente, siccome l’ interpretazione della clausola era nel senso che la condizione ineriva solo alla subordinazione del pagamento del prezzo da parte del COGNOME alla prova della liberazione del COGNOME da una fideiussione, senza in alcun modo riferirsi alla validità della cessione di quote sociali presupposta all’azione di rivendicazione; c) che carenti di legittimazione attiva dovevano ritenersi gli odierni ricorrenti in relazione alla proposta domanda di rilascio degli immobili originariamente facenti parte del patrimonio della società, in quanto solo quest’ultima poteva ritenersi astrattamente legittimata alla proposizione della relativa azione, in presenza, peraltro, dei relativi presupposti, che nella specie, per quanto argomentato in motivazione, non sussistevano.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo di ricorso: « Ai sensi dell’art. 360 I° comma n. 3 si invoca la violazione di legge nella interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 42 Cost. 948 c.c. 1453 c.c.
1458 c.c., 2652 cc. e 111 c.p.c. in relazione alla presente fattispecie», deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata laddove non ha correttamente interpretato la domanda proposta, che si basa sul principio di retroattività della risoluzione del primigenio contratto di cessione di quote RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della quale gli odierni ricorrenti, tornati proprietari delle quote della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno esercitato l’ azione reale di rivendica a tutela della loro proprietà; azione, peraltro, di natura imprescrittibile, che fa salvi solo gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione; sotto diverso profilo, la sentenza impugnata è erronea anche nella parte inerente al preteso obbligo di trascrizione della domanda giudiziale, posto che lo stesso è posto dalla legge esclusivamente a salvaguardia di eventuali diritti dei terzi che non siano partecipi al giudizio, per cui la sua omissione non può portare alla negazione del diritto di proprietà, ma solo a una sanzione di ordine fiscale, in presenza, peraltro, nel caso di specie, di una serie di ‘ maliziose cessioni effettuate dai convenuti negli anni di pendenza del contenzioso ‘.
Il motivo è infondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica nella constatazione che gli odierni ricorrenti non hanno fornito la prova della trascrizione della domanda di rivendicazione, in assenza della quale alcun effetto di ripercussione essa poteva avere sugli atti di trasferimento dei beni immobili intervenuti successivamente all’ originario trasferimento di quote sociali.
Tale affermazione è corretta in diritto, avendo questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7528 del 18 giugno 1992) affermato che la mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di
immobile rende inopponibile la sentenza che l’abbia accolta nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto “a domino”; in fatto, essa è fondata sulla constatazione che le vicende traslative degli immobili sono tutte connesse ad acquisti ‘a domino’, siccome partenti dalla cessione di proprietà e poi di azienda effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, circostanza che il ricorso minimamente contesta, limitandosi ad accennare a una presunta mala fede collettiva dei successivi acquirenti, che resta affermazione priva di qualsiasi spiegazione in relazione al dipanarsi della vicenda processuale che ne occupa.
Peraltro, nella specie, la sentenza impugnata ha, altresì, rilevato che gli odierni ricorrenti sarebbero anche carenti di legittimazione attiva alla proposizione della domanda di rivendicazione, siccome a tanto sarebbe legittimata la sola RAGIONE_SOCIALE originariamente proprietaria dei beni, di cui i ricorrenti erano solo soci. Un’affermazione che il ricorso non contrasta, dando apoditticamente ed erroneamente per scontato che l’intervenuta risoluzione giudiziale del primigenio atto di cessione quote tra la COGNOME e il COGNOME legittimi automaticamente le persone fisiche dei soci alla proposizione della domanda di rivendicazione dei beni di proprietà della società.
Secondo motivo del ricorso: « Ai sensi dell’art. 360 I° comma n. 3 si invoca la violazione di legge nella interpretazione del combinato disposto di cui all’art.1357 e 1354 c.c. 1358 c.c. », deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la condizione sospensiva contenuta nel primo contratto di cessione RAGIONE_SOCIALE, atteso che la stessa è
divenuta definitivamente ed assolutamente impossibile per cui il contratto RAGIONE_SOCIALE se non nullo è comunque inefficace ex tunc , ossia i suoi effetti retroagiscono facendo cadere ab origine le obbligazioni che ne sono derivate, rendendo così inefficaci i successivi acquisti dei terzi. Infatti, l’apposizione di una condizione sospensiva determina la temporanea inefficacia del contratto in attesa del verificarsi dell’evento condizionale, ma quando l’evento non si verifica, il contratto resta privo di effetti giuridici. L’azione di accertamento dell’inefficacia derivante dal mancato avveramento della condizione è imprescrittibile.
Il motivo è inammissibile, atteso che non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi resa sul punto dalla sentenza impugnata che (a pagina 13), dopo aver trascritto la clausola contrattuale contenente la condizione sospensiva , l’ha interpretata nel senso essa ineriva solo all’obbligazione del pagamento del prezzo da parte del COGNOME, che sarebbe stata condizionata alla prova della liberazione del COGNOME da una fideiussione, senza in alcun modo riferirsi alla validità della cessione effettuata da RAGIONE_SOCIALE, presupposta all’azione di rivendicazione . Con tale affermazione il motivo in esame minimamente si confronta, innanzitutto per contestarne la legittimità alla luce della corretta applicazione dei canoni dell’ ermeneutica contrattuale, ma sostanzialmente ne prescinde, pretendendo di riflettere gli effetti caducatori del mancato avveramento della condizione non solo al contratto di cessione in cui è stata apposta (RAGIONE_SOCIALE), ma addirittura al primigenio contratto di cessione stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE, senza spiegare in alcun modo il titolo fondante tale preteso effetto ‘espansivo’.
Terzo motivo del ricorso: «Ai sensi dell’art. 360 I° comma n.3 si invoca la violazione di legge nella interpretazione dell’art. 948 c.c. in relazione alla azione restitutoria di rilascio», deducendo che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’invocato rilascio degli immobili non dipende dalla composizione delle società coinvolte in questa vicenda, ma dall’azione di rivendica che la RAGIONE_SOCIALE, ritornata proprietaria delle quote della RAGIONE_SOCIALE, può ben esperire come sopra esposto nei confronti di chiunque.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni spiegate a commento del primo motivo di ricorso. Esso risulta affidato a una petizione (la pretesa legittimazione della COGNOME alla proposizione della domanda di rilascio dei beni oggetto delle vendite) che non trova alcun addentellato nella sentenza impugnata, che ha ben spiegato, condividendo la motivazione già resa sul punto dal giudice di primo grado, che gli odierni ricorrenti erano carenti di legittimazione attiva in relazione alla proposta domanda di rilascio degli immobili originariamente facenti parte del patrocinio della società, in quanto solo quest’ultima poteva ritenersi astrattamente legittimata alla relativa azione, in presenza peraltro dei relativi presupposti, che nella specie, per quanto argomentato in motivazione, non sussistevano. Affermazione con cui il motivo in esame minimamente si confronta al fine di dimostrarne l’ erroneità, ma da cui prescinde ribadendo un personale, quanto infondato, convincimento circa la sussistenza del buon diritto alla rivendicazione a opera dei ricorrenti della proprietà degli immobili per cui è causa.
Il ricorso va, quindi, complessivamente dichiarato inammissibile, laddove eventuali errori materiali omissivi contenuti nella sentenza impugnata, rappresentati dalla controricorrente nella memoria conclusiva, non possono essere emendati da questa Corte, essendo all’uopo previsto un apposito procedimento presso il giudice a quo .
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME