Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8691/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 357/2021 depositata il 11/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con contratto di appalto del 5 giugno 2008, NOME COGNOME affidava alla RAGIONE_SOCIALE l’incarico di eseguire degli interventi edili su un immobile ubicato in Cerreto Guidi; insorgeva controversia tra le parti sia in relazione all’entità delle opere, che alla loro corretta e tempestiva esecuzione, anche con riguardo alla decorrenza delle penali contrattualmente pattuite, nonché, soprattutto, in ordine al totale degli acconti corrisposti medio tempore dall’appaltante, e il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 42.465,11, a seguito della opposizione promossa dalla COGNOME, veniva annullato dal Tribunale di Firenze con sentenza n.3881/2016, sul rilievo preliminare della sussistenza di una clausola compromissoria.
Con Lodo RAGIONE_SOCIALE del 31 Maggio 2018, in accoglimento della domanda della RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME veniva condannata al pagamento della somma di € 48.906,99, (IVA inclusa), comprensiva del rimborso delle opere elettriche ed idrauliche della ditta RAGIONE_SOCIALE (€ 6.507,98). Il RAGIONE_SOCIALE arbitrale poneva a carico della COGNOME le spese del procedimento (quantificate in € 8.100 per compensi degli arbitri) e le spese legali, per € 4.000 oltre accessori.
NOME COGNOME proponeva impugnazione per nullità ex art. 828 cod. proc. civ. avverso il predetto lodo. Con sentenza n. 357/21, pubblicata l’11 febbraio 2021 e notificata il 12-2-2021, la Corte di Appello di Firenze dichiarava la parziale nullità del lodo arbitrale ex art 829 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e, decurtato in via rescissoria l’importo di € 6.507,98 dalla somma dovuta, condannava NOME
COGNOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 42.399,01 per effetto delle opere eseguite in forza del contratto di appalto del 5.6.2008. Compensava le spese tra le parti per un quarto e condannava la COGNOME a rimborsare al convenuto i residui tre quarti delle spese del presente giudizio liquidandoli in € 4.961,25 per onorari, oltre accessori di legge. In particolare, la Corte di Appello: a) rigettava il primo motivo di impugnazione, per insussistenza della denunciata violazione del contraddittorio, in quanto la COGNOME era stata posta nella piena facoltà di produrre la prova del pagamento della fattura n.1 del 14.1.09, e invece aveva offerto tardivamente detta prova, ed era infondata la censura nella parte avente ad oggetto il giuramento decisorio, avendo il RAGIONE_SOCIALE arbitrale adeguatamente motivato la propria decisione in ordine alla inammissibilità dello strumento istruttorio; b) rigettava il secondo motivo, per insussistenza della violazione del contraddittorio e della contraddittorietà del lodo, dal momento che il RAGIONE_SOCIALE aveva puntualmente motivato in ordine alla possibilità di modifica rispetto alla quantificazione del credito in sede di giudizio monitorio, ritenendo non sussistente alcun vincolo ‘nella riformulazione nel giudizio arbitrale di pretese della parte rispetto a precedenti giudizi svolti davanti al Tribunale di Firenze’, poiché sul punto la COGNOME aveva avuto la piena facoltà di interloquire; inoltre , sulla base di un semplice calcolo matematico, era stato possibile ricostruire il quantum debeatur e verificare la correttezza dei conteggi relativi all’importo del credito della RAGIONE_SOCIALE, come riportati nella parte motiva del lodo, non ricorrendo una causa di nullità del lodo arbitrale, mentre nessun sindacato poteva svolgersi sulla verifica della correttezza delle voci di credito della RAGIONE_SOCIALE, in quanto attinenti al merito ; c) accoglieva il terzo motivo, atteso che la richiesta di pagamento di somme anticipate dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE all’elettricista ed idraulico, qualificata ex art. 2041 cod. civ., non rientrava nel perimetro della clausola compromissoria, come
giustamente affermato dalla ricorrente; d) rigettava il quarto motivo, con cui la COGNOME denunciava la mancata pronuncia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine all’eccezione di inadempimento per ritardo nella consegna dell’opera e in ordine alla domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista, nonché denunciava la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della decisione, rimarcando che l’accoglimento del terzo motivo di impugnazione era dipeso dai limiti dell’oggetto rientrante nella clausola compromissoria e non dalla qualificazione della domanda ex art.2041 cod. civ., che le parti avevano interloquito sulla relativa questione e che, in ogni caso, la penale era dovuta in conseguenza dell’entità delle opere extra capitolato, così ingente da aver fatto venir meno il termine di consegna pattizio, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. civ. 7242/2001).
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso, la cui sollecita trattazione è stata chiesta dalla ricorrente, è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE:
Con la memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto disporsi la riunione al presente ricorso di quelli nn. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa sentenza ed assegnati alla Terza Sezione Civile, sicché è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo per consentire la richiesta riunione.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire la riunione al presente ricorso di quelli nn. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021 R.G..
Così deciso in Roma il 13 marzo 2024.