Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3725 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3725 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
risarcimento danni ad immobile da immobili condominiali – ricorsi contro sentenza parziale e definitiva riunione – necessità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3687/2023 R.G., proposto da NOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO;
ricorrenti principali –
contro
NOME COGNOME, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
contro
ricorrente al ricorso principale –
ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in persona del curatore pro tempore , con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente al ricorso principale –
ricorrente incidentale –
contro
NOME COGNOME, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– controricorrente al ricorso incidentale –
– ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1993/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di CATANIA, pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale: quanto al ricorso principale, chiede l ‘ accoglimento dei motivi dodici, tredici e di conseguenza anche del motivo diciassette sulle spese, assorbiti i restanti, o, in subordine chiede l ‘ accoglimento anche dei motivi nove e quindici con rigetto dei restanti; quanto al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, … le censure formulate ai punti da uno a sei … sono da accogliere, assorbiti i restanti motivi; è inammissibile e/o improcedibile il ricorso incidentale di NOME COGNOME;
uditi: l ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione e per delega dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore dei ricorrenti principali NOME e NOME COGNOME; l ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE; l ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di sé medesimo;
rilevato che
con la qui gravata sentenza la Corte d ‘ appello di Catania ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2902/19, di rigetto della sua domanda di
risarcimento dei danni alla sua unità immobiliare, intentata contro il ‘RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, estesa, su istanza di quest’ ultimo, alla RAGIONE_SOCIALE (quale successore nella proprietà di porzione di bene cui il chiamante ascriveva l ‘ origine RAGIONE_SOCIALE infiltrazioni) e con intervento di due condòmini di altra palazzina (la ‘H’) e, così, del RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME;
in particolare, la qui gravata sentenza ha: condannato il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, il RAGIONE_SOCIALE ‘La RAGIONE_SOCIALE‘ Palazzina C, il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ Palazzina D, in solido tra loro, a pagare al COGNOME la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori; condannato i medesimi, sempre in solido, all ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere indicate in motivazione; accolto la domanda di manleva dei Condomìni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE C e D nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liq.ne’; regolato le spese del doppio grado ponendo quelle del COGNOME e quelle di c.t.u. a carico dei Condomìni condannati e dichiarando irripetibili quelle relative al RAGIONE_SOCIALE, compensate quelle tra le altre parti;
avverso tale sentenza, pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, NOME e NOME COGNOME, con atto articolato su diciassette motivi; resistono con separati controricorsi, in essi proponendo ricorso incidentale: la RAGIONE_SOCIALE, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi; NOME COGNOME, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato su tre motivi;
al ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE resiste poi NOME COGNOME, con ricorso incidentale depositato il 23/04/2023, articolato su tre motivi;
disposta la trattazione in pubblica udienza per il 16/10/2025 e chiesta dal AVV_NOTAIO Generale la trattazione unitaria col ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva resa nel corso del medesimo grado di appello poi definito con la sentenza qui gravata,
il ricorso è stato rifissato per l ‘ odierna pubblica udienza: per la quale tutte le parti hanno depositato memorie e concluso come in epigrafe;
considerato che
-pendono contemporaneamente, dinanzi a questa Corte, separati ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/NUMERO_DOCUMENTO r.g. della Corte d ‘ appello di Catania: un primo, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale; un secondo, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022 della stessa Corte d ‘ appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa;
per giurisprudenza che può dirsi consolidata (per tutte: Cass., ord. 28/06/2019, n. 17603; Cass. 10/04/2017, n. 9192; Cass. 10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) e a cui stimasi opportuno assicurare continuità, è reputata doverosa la riunione dei ‘ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva)’, ‘trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall ‘ articolo 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza’ ;
pertanto, il presente ricorso (coi relativi controricorsi e ricorsi incidentali) va riunito all ‘ altro, di più remota iscrizione a r.g., in modo da esaminare in quella sede unitariamente la vicenda processuale definita in secondo grado con le dette due distinte sentenze;
per questi motivi
letto l ‘ art. 335 cod. proc. civ., dispone riunirsi il presente ricorso, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO r.g.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, addì 6 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOME)