Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29612 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 455/2020 del 3 febbraio 2020 della Corte di appello di Napoli.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
─ Con citazione notificata il 31 ottobre 2014 RAGIONE_SOCIALE, in seguito assoggettata a fallimento, ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo di accertarsi la nullità parziale di un contratto di conto corrente e di condannarsi l’istituto di credito alla restituzione di quanto da questo indebitamente percepito a titolo di interessi ultralegali e capitalizzazione trimestrale, oltre che di commissioni e spese non convenuti.
Nella resistenza della banca il Tribunale ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore del fallimento, della somma di euro 141.626,30, oltre interessi.
2 . ─ La pronuncia è stata impugnata da entrambe le parti avanti alla Corte di appello di Napoli, la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannando RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma di euro 61.927,90, «oltre interessi legali, capitalizzazione e maggior danno da svalutazione».
Ricorre per cassazione, con tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che ha depositato memoria.
-Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 16 -bis , comma 7, d.l. n. 179/2012, nonché la nullità della sentenza e del procedimento. La censura investe la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE: rileva il ricorrente che la propria costituzione nel giudizio di appello avvenne non il 4 marzo 2018, come riportato nella sentenza impugnata ma il 1 marzo dello stesso anno, e dunque nel rispetto del termine cui era assoggettato il gravame. Si osserva, in particolare, che la ricevuta di consegna del deposito telematico della comparsa di costituzione recante appello incidentale riportava la suddetta data del 1 marzo 2018.
Il secondo mezzo, formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo, prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente oltre che la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1350, 1284 e 1419 c.c.. E’ impugnato il capo della sentenza in cui si afferma essere stati regolarmente pattuiti gli interessi debitori. Sostiene il ricorrente che la decisione resa dalla Corte di Napoli sarebbe, sul punto, meramente apparente; deduce, inoltre, che ai fini della valida pattuizione di interessi ultralegali sarebbe necessario che il documento contrattuale sia sottoscritto anche dal soggetto legittimato ad impegnare la banca, così come disposto dall’art. 1284 c.c.: in tal senso, la scrittura privata prodotta, recante la sola firma del correntista, non giustificherebbe la pattuizione di interessi ultralegali.
Col terzo motivo, svolto in via subordinata rispetto al primo e al secondo, si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente oltre che la violazione o falsa applicazione degli artt. 117, comma 6, t.u.b., 1346, 1419, 1362 c.c. e 12 preleggi. Si censura la sentenza impugnata nel passaggio, sopra richiamato, afferente la pattuizione degli interessi debitori. Secondo la parte ricorrente le intercorse pattuizioni risulterebbero carenti di trasparenza, essendo assolutamente incerto il campo di applicazione delle medesime, contenute nei contratti del 9 aprile 1998 e del 28 marzo 2000. Assume, ancora, il RAGIONE_SOCIALE istante che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in errore nell’applicazione dei canoni normativi ermeneutici violando, in particolare , il disposto dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 12 preleggi: il patto sugli interessi ultralegali contenuto nei richiamati contratti avrebbe infatti natura privatistica, onde non sarebbe consentito il ricorso all’analogia.
5 . -Con le proprie memorie entrambe le parti hanno dato atto di una sentenza della Corte di appello di Napoli che ha definito l’impugnazione per revocazione proposta avverso la stessa pronuncia che qui viene in esame; hanno poi precisato che la decisione sulla revocazione è stata investita da un ricorso per cassazione: questo risulta tuttora pendente.
6. ─ Ciò posto, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (per tutte: Cass. 6 luglio 2022, n. 21315).
P.Q.M.
La Corte
rinvia il giudizio a nuovo ruolo, onde consentire la riunione dei giudizi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione