Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20853/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – nonché
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 368/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Rilevato che
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, esponendo di vantare un credito nei confronti di NOME COGNOME, nascente dalla fideiussione da questi prestata a favore della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto, conveniva in giudizio il fideiussore unitamente alle figlie NOME e NOME COGNOME al fine di sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di due atti – entrambi recanti la data del 23 gennaio 2015 -con i quali il convenuto aveva donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile sito in Padova e la nuda proprietà della quota parte indivisa di un immobile sito nel Comune di Tricase, riservandosi l’usufrutto ;
all’esito della costituzione di NOME COGNOME, nella contumacia delle altre convenute, il Tribunale di Padova respingeva la domanda di simulazione e accoglieva quella revocatoria, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti dell’azion e;
l a Corte d’appello di Venezia , con la sentenza n. 368/2024, rigettava l’impugnazione, disattendendo l’eccezione di difett o di legittimazione passiva in capo a RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in qualità di cessionaria del credito, ed evidenziando l’esistenza di un credito litigioso che legittimava la cessionaria ad agire in revocatoria e la ricorrenza dei requisiti dell’ eventus damni e dell’elemento soggettivo
in capo al disponente;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi , cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata formulata dal AVV_NOTAIO delegato proposta di definizione accelerata, con la quale è stato prospettato il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso oggetto del procedimento ex art. 380bis cod. proc. civ.;
fissata l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti, iscritto al n. 18797/2023 r.g., avente ad oggetto l’accertamento del credito a tutela del quale la creditrice agisce in revocatoria;
in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;
Considerato che
l’istanza di riunione può essere accolta, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, considerato che la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., di cui si discute nel presente giudizio, è stata promossa a tutela del credito della cui esistenza si controverte nell’altro giudizio iscritto al n. 18797/2023 r.g.;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 18797NUMERO_DOCUMENTO r.g., pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione