Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20766 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20853/2024 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 368/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Rilevato che
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo di vantare un credito nei confronti di NOME COGNOME, nascente dalla fideiussione da questi prestata a favore della RAGIONE_SOCIALE s.r.l., poi fallita, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto, conveniva in giudizio il fideiussore unitamente alle figlie NOME e NOME COGNOME al fine di sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di due atti – entrambi recanti la data del 23 gennaio 2015 -con i quali il convenuto aveva donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile sito in Padova e la nuda proprietà della quota parte indivisa di un immobile sito nel Comune di Tricase, riservandosi l’usufrutto ;
all’esito della costituzione di NOME COGNOME nella contumacia delle altre convenute, il Tribunale di Padova respingeva la domanda di simulazione e accoglieva quella revocatoria, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti dell’azion e;
l a Corte d’appello di Venezia , con la sentenza n. 368/2024, rigettava l’impugnazione, disattendendo l’eccezione di difett o di legittimazione passiva in capo a RAGIONE_SOCIALE costituitasi in qualità di cessionaria del credito, ed evidenziando l’esistenza di un credito litigioso che legittimava la cessionaria ad agire in revocatoria e la ricorrenza dei requisiti dell’ eventus damni e dell’elemento soggettivo
in capo al disponente;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi , cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata, con la quale è stato prospettato il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso oggetto del procedimento ex art. 380bis cod. proc. civ.;
fissata l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti, iscritto al n. 18797/2023 r.g., avente ad oggetto l’accertamento del credito a tutela del quale la creditrice agisce in revocatoria;
in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;
Considerato che
l’istanza di riunione può essere accolta, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, considerato che la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., di cui si discute nel presente giudizio, è stata promossa a tutela del credito della cui esistenza si controverte nell’altro giudizio iscritto al n. 18797/2023 r.g.;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 18797/2023 r.g., pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione