Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5566 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5566 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 04436/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ; rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 7092/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 28 ottobre 2021;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.447bis cod. proc. civ., depositato il 28 dicembre 2012, NOME COGNOME convenne il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che:
in quanto dipendente, sino al maggio 2012, del RAGIONE_SOCIALE convenuto, RAGIONE_SOCIALE, le era stato concesso, dal febbraio 1990, l’uso di un alloggio demaniale di proprietà dell ‘amministrazione, situato in prossimità dell’ Istituto Penitenziario presso il quale prestava servizio;
dopo essere stata immessa n ella detenzione dell’ alloggio dal 1° luglio 1991, aveva ricevuto dall’amministrazione, in corso di rapporto, dapprima, una nota con la liquidazione del l’importo del canone dovuto in base ai parametri de l ‘libero mercato’ e , successivamente, un provvedimento in cui la si avvertiva che, a decorrere dal 1°gennaio 1994, il canone stesso sarebbe stato determinato in base alla legge s ull’equo canone;
dal settembre 2002, dopo aver riscontrato che i codici sul modello TARGA_VEICOLO, sino ad allora utilizzato per il pagamento dei canoni nella misura di Euro 174,99 mensili, non risultavano più validi e non erano più accettati, ella, non avendo avuto indicazioni sulle nuove modalità di adempimento, né avendo ricevuto nuovi codici o nuovi modelli, era stata costretta ad interrompere i versamenti, che aveva potuto riprendere solo dal gennaio 2011, momento a partire dal quale aveva effettuato versamenti mensili di importo pari a 200,00 Euro;
– con nota prot. n.5883 del 26 luglio 2012, il RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato che, in base alla determinazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE secondo il parametro del ‘libero mercato’ , ella avrebbe dovuto pagare un canone mensile pari ad Euro 375,00 (a far tempo dal 1999) e ad Euro 597,00 a far tempo dal settembre 2011; pertanto, il credito complessivo vantato dall’ amministrazione nei suoi confronti -per i canoni non versati tra il 2002 e il 2011, nonché per le differenze tra l’ammontare dovuto e il minore ammontare versato negli altri periodi -era stimabile in circa 36.186,89 Euro.
Sulla base di queste deduzioni -ed argomentando in diritto sull’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento notificatole –NOME COGNOME domandò: a) in via principale, che fosse accertato che l’ammontare del c anone di occupazione dell’alloggio avrebbe dovuto essere determinato in base alla normativa sull’equo canone di cui alla legge n. 372/1978 (anziché in base al parametro del ‘ libero mercato ‘ ) con conseguente declaratoria di illegittimità, invalidità e/o inefficacia RAGIONE_SOCIALE pretesa vantata dall’ amministrazione con la nota prot. n. 5833 del 26 luglio 2012, quanto meno per le mensilità maturate anteriormente alla notifica del provvedimento, avvenuta in data 8 agosto 2012; b) in via subordinata, che fosse accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’ amministrazione perché, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, aveva omesso per ben 14 anni di comunicare l ‘ importo da corrispondere e le modalità per adempiere, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al risarcimento del danno provocatole con tale condotta, liquidabile nella somma di Euro 36.186,89 (o in quella diversa ritenuta di giustizia), con
compensazione tra le rispettive pretese; c) sempre in via subordinata, che fosse dichiarata la prescrizione de l diritto dell’amministrazione creditrice con riguardo ai canoni anteriori a cinque anni dalla notifica del predetto provvedimento amministrativo.
Nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale accolse la domanda principale e dichiarò che il canone dovuto dalla ricorrente per la fruizione dell’alloggio di servizio doveva essere determinato ai sensi degli artt. 12 ss. RAGIONE_SOCIALE legge n. 392 del 1978.
Il RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma e nel relativo giudizio l’appellata ripro pose, ex art.346 cod. proc. civ., le domande subordinate rimaste assorbite all’esito d el giudizio di primo grado per effetto dell’accoglimento di quella principale.
la Corte capitolina, in accoglimento dell’ impugnazione dell’amministrazione statale , ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, sul rilievo che l’art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge n. 146/1998 -nel richiamare, ai fini RAGIONE_SOCIALE disciplina del rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati uso abitativo dei dipendenti pubblici, non solo la legge 27 luglio 1978, n. 392, ma anche le sue ‘ successive modificazioni ‘ -avrebbe operato un rinvio dinamico (non formale o statico) per effetto del quale sarebbero risultate applicabili tutte le modifiche intervenute successivamente alla predetta legge, tra cui l’art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge n. 431/1998, che, abrogando sostanzialmente il c.d. equo canone, avrebbe determinato l’adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 537/1993, sulla base di prezzi praticati in regime di libero mercato.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La sola parte controricorrente ha depositato memoria, con la quale ha evidenziato che, nelle more del presente procedimento, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull ‘ opposizione proposta dalla ricorrente avverso l’atto di ingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910, emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pretesa a titolo di canoni per la conduzione dell’alloggio di servizio concessole, con sentenza passata in giudicato avrebbe dichiarato prescritti i canoni anteriori al 2007 e quindi dovuti quelli relativi al periodo successivo.
Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 156, co. 2 e 3 , c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. -Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ».
La ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel pr onunciare la sentenza impugnata, ha omesso di dare lettura del dispositivo in udienza, violando la regola stabilita, per i giudizi d’ appello soggetti al rito del lavoro, dall’art. 437 cod. proc. civ. .
Sostiene che tale violazione avrebbe implicato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, dal momento che l’omissione RAGIONE_SOCIALE lettura del dispositivo in udienza precluderebbe ineluttabilmente
la possibilità di ancorare il momento RAGIONE_SOCIALE decisione alla data dell’udienza stessa.
Aggiunge che tale inderogabile regola non avrebbe potuto essere elusa in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanza che nella fattispecie la discussione orale in udienza era stata sostituita dallo scambio di note scritte, in conformità alle previsioni contenute nella normativa emergenziale varata a seguito RAGIONE_SOCIALE pandemia da Covid-19; reputa, infatti, che, in seguito alla sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare, la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto provvedere alla redazione del dispositivo contestualmente all’ assunzione RAGIONE_SOCIALE decisione nel relativo verbale, disponendone, poi, la comunicazione alle parti costituite; evidenzia che a tale incombente non si era invece provveduto e che la sentenza era stata depositata in data 28 ottobre 2021, ad oltre un mese di distanza dall’udienza cartolare del 15 settembre precedente.
Con il secondo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione de ll’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n 4 c.p.c. ».
La ricorrente si duole dell’omessa pron uncia RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello sulle domande subordinate di risarcimento del danno e di accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito vantato dalla pubblica amministrazione nei suoi confronti, sebbene le stesse, dopo essere rimaste assorbite in primo grado all’esito RAGIONE_SOCIALE statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda principale, erano state da lei debitamente riproposte in appello, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ..
Sostiene che il vizio di omessa pronuncia sulle domande subordinate, in alcun modo esaminate nella sentenza impugnata, non
potrebbe ritenersi escluso per effetto RAGIONE_SOCIALE clausola di stile con la quale, dopo essersi pronunciata esclusivamente sulla domanda principale, attinente alle modalità di calcolo del canone, la Corte d’ appello ha statuito che ‘ restano assorbite tutte le altre questioni ‘ (pag.4 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi di rigetto del precedente, viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co.2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n . 4 c.p.c. ».
La ricorrente sostiene che, qualora si ritenesse che la clausola surrichiamata valga ad escludere la dedotta omessa pronuncia sulle domande subordinate riproposte in appello, dovrebbe pur sempre rilevarsi il difetto assoluto di motivazione di tale assertiva statuizione, la quale sarebbe altresì erronea in iure , atteso che le questioni riproposte con le predette domande (in particolare, quella relativa alla prescrizione) non avrebbero potuto reputarsi assorbite dall’accoglimento dell’ appello in punto di legge applicabile e modalità di determinazione del canone.
Il primo motivo pone la questione di diritto processuale di particolare rilevanza concernente gli effetti del mancato deposito telematico del dispositivo contestualmente alla deliberazione assunta all’esito dell’udienza cartolare , nella fattispecie tenutasi il 15 settembre 2021, in applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa speciale dettata per il periodo pandemico.
8.a. Secondo il tradizionale, consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, nei giudizi regolati dal rito lavoro o
locatizio, l ‘ omessa lettura del dispositivo all ‘ udienza di discussione determina la nullità insanabile RAGIONE_SOCIALE sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell ‘ atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità RAGIONE_SOCIALE decisione, sicché, quando l ‘ omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d ‘ appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (applicabili ratione temporis ), esclusivamente nei rapporti tra il giudizio d ‘ appello e quello di primo grado (Cass. n. 4620 del 1999; Cass. n.13165 del 2009; Cass. n.23305 del 2014; Cass. n. 25075 del 2025).
8.b. Si pone la questione se su questo consolidato principio incida la circostanza che nella concreta fattispecie processuale l’udienza pubblica di discussione venga sostituita dalla trattazione camerale scritta, sia che ciò avvenga in applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa speciale dettata per l’ emergenza pandemica dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 (conv., con modif., nella l. n. 27/2020), come modificato dall’art.221 d.l. n. 34/2020 (conv., con modif., nella l. n. 77/2020), e 23 d.l. n. 137/2020 (conv., con modif., nella l. n.176/2020), come modificato dal d.l. n.105/2021 (conv., con modif., nella l. n. 126/2021); sia che avvenga, a regime, per effetto del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell ‘ art. 127ter cod. proc. civ. (inserito dall’art. 3, comma 10, lett. b) , del d.lgs. n. 149/2022), sostituisce l ‘ udienza destinata alla
discussione RAGIONE_SOCIALE causa col deposito di note scritte; provvedimento di cui le Sezioni Unite hanno recentemente affermato l’ammissibilità , a determinate condizioni, anche nel processo del lavoro (Cass., Sez. Un., n. 17605 del 2025).
La questione non è di univoca soluzione.
8.c. Secondo un primo orientamento, il venir meno, in questa ipotesi, per previsione legislativa, del principio dell’ oralità non inciderebbe sulla persistente applicazione del diverso principio dell’ immediatezza : pertanto, in seguito alla sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare (e alla conseguente sostituzione RAGIONE_SOCIALE lettura del dispositivo in udienza con il deposito telematico dello stesso: Cass., Sez. lav., n. 11920 del 2025), sarebbe comunque necessario che tale ultimo atto processuale fosse posto in essere lo stesso giorno già fissato per l’udienza o comunque a seguito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, con la conseguenza che l’omissione dell’atto , equivalendo alla mancata lettura, determinerebbe la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (in tal senso, Cass., Sez. 3, n. 15993 del 2024; Cass., Sez. 3, n.25075 del 2025, cit. ).
8.d. A questo orientamento se ne contrappone, tuttavia, uno di segno opposto, secondo il quale la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all’udienza cartola re a trattazione scritta, non sarebbe causa di nullità, anche in ragione dell ‘ insussistenza di un divieto espresso di annotazione postuma, nel fascicolo telematico, di atti processuali precedenti, sicché la lettura del dispositivo ben potrebbe essere registrata successivamente alla data dell’udienza , contestualmente alla registrazione del deposito RAGIONE_SOCIALE minuta (Cass.,
Sez. lav., n. 17587 del 2024; v. anche Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024).
8.e. Le Sezioni Unite -nell’affermare l’ammissibilità , a certe condizioni, RAGIONE_SOCIALE trattazione camerale scritta in luogo dell’udienza pubblica di discussione nel processo del lavoro (e, dunque, nel reputare sacrificabile, entro certi limiti, nell’ambito di questo rito, il principio dell’ oralità ) -hanno precisato che la predetta trattazione scritta « non deroga all’essenzialità del deposito del dispositivo (e RAGIONE_SOCIALE sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica » (Cass. Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit. , Punto X RAGIONE_SOCIALE Motivazione ).
La precisazione non sembra tuttavia sufficiente ad escludere con certezza che in tale ipotesi possa essere sacrificato anche il principio dell’ immediatezza , poiché le stesse Sezioni Unite hanno aggiunto, sia pure con riferimento alle sole peculiarità RAGIONE_SOCIALE legislazione emergenziale pandemica, che « il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione RAGIONE_SOCIALE controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi ( … ) ; tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l’impugnazione decorrono poi dalla data RAGIONE_SOCIALE comunicazione
telematica ». Il supremo consesso di questa Corte ha poi richiamato, oltre a Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, proprio la citata Cass., Sez. lav., n. 17587 del 2024, per evidenziare come, in questa fattispecie, « vigente l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell’udienza, contestualmente alla registrazione del deposito RAGIONE_SOCIALE minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale “emergenziale” e che l ‘ annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge » (Cass., Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit. , Punto XI RAGIONE_SOCIALE Motivazione ).
8.f. La particolare rilevanza dell ‘ illustrata questione di diritto processuale, unitamente alla non univocità RAGIONE_SOCIALE sua soluzione allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE evoluzione del diritto vivente sul tema, inducono a ritenerne opportuna la trattazione in pubblica udienza, sentiti i difensori delle parti ed acquisito l’avviso e le conclusioni del Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME