Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26828 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
SENTENZA
R.G.N. 3300/21 U.P. 19/9/2024
Appalto -Pagamento corrispettivo -Risarcimento danni per illegittima ritenzione sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 4181/2020, pubblicata il 10 settembre 2020, notificata a mezzo PEC il 17 novembre 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal AVV_NOTAIO.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli AVV_NOTAIO per il ricorrente e NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 3/2010, depositato il 26 gennaio 2010, il Tribunale di Civitavecchia (Sezione distaccata di Bracciano) ingiungeva, a carico di COGNOME NOME e a favore di NOME NOME, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 83.105,70, IVA inclusa, a titolo di residuo compenso dovuto per l’appalto eseguito, come da contratto stipulato tra le parti il 14 febbraio 2001, relativo alla ristrutturazione di una villa sita in Bracciano, INDIRIZZO, all’esito RAGIONE_SOCIALEa decurtazione RAGIONE_SOCIALEa somma d i euro 12.000,00 per i difetti e i vizi RAGIONE_SOCIALE‘opera, come
risultanti dallo svolto procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam .
Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2010, NOME spiegava opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Civitavecchia, NOME, chiedendo: 1) che fosse dichiarata la nullità parziale del contratto d’appalto in relazione a numerose opere -e, in specie, all’intero corpo di fabbrica ‘B’ -, realizzate in assenza di titolo amministrativo, a seguito del rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione edilizia n. 99 del 10 agosto 1998, prorogata con concessione n. 105 del 15 maggio 2002, con la conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per l’esecuzione di tali opere ovvero, in via di eccezione, con la compensazione con quanto fosse risultato ancora dovuto; 2) che fossero accertati i vizi e/o difetti di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite in conformità alla concessione edilizia, con la condanna al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente, di tutte le somme necessarie a provvedere alla loro eliminazione; 3) che fosse dichiarata la carenza assoluta di prova in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe somme ingiunte a saldo; 4) che fosse accertata la previsione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di istituire una garanzia decennale nella misura del 10% del valore RAGIONE_SOCIALE‘opera in favore del committente; 5) che fosse acclarata l’illegittima ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile dal febbraio 2004 all’ottobre 2008 da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, con la conseguente condanna a titolo di risarcimento danni.
Rimaneva contumace l’opposto NOME NOME.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1193/2015, depositata il 22 dicembre 2015, accoglieva in parte qua l’opposizione spiegata e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la nullità del contratto d’appalto stipulato inter partes limitatamente alle opere prive di autorizzazione, operando la compensazione tra i contrapposti crediti e condannando NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 12.289,96, oltre interessi legali.
2. -Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2016, proponeva appello avverso tale pronuncia NOME NOME, il quale lamentava: 1) la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa rilevazione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione; 2) l’erronea interpretazione dei fatti ed atti di causa, in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE importi indicati in compensazione; 3) l’indebita dichiarazione di nullità parziale del contratto.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione NOME, il quale instava per la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità ovvero per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello principale e proponeva appello incidentale, attraverso cui chiedeva: A) che l’appellante fosse condannato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di euro 97.504,70 ovvero RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa, versata in eccesso rispetto a quanto dovuto; B) che l’appellante fosse condannato al risarciment o del danno per l’illegittima ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile,
nella misura di euro 85.500,00, come determinata in via prudenziale dal consulente tecnico d’ufficio, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale e di quello incidentale, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, condannava NOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 95.709,44, oltre interessi legali, nonché RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 85.500,00, oltre interessi legali.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in ordine all’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa rilevazione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, dall’avviso di ricevimento di tale notifica emergeva chiaramente il rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa, poiché nello stesso avviso era indicato il nominativo RAGIONE_SOCIALE‘opponente e quello del suo difensore, oltre agli estremi del decreto ingiuntivo opposto e RAGIONE_SOCIALE‘u fficio giudiziario adito; b ) che, quanto all’omessa specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione conferita al difensore RAGIONE_SOCIALE‘opponente da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ciò che contava era che l’autorizzazione fosse sussistita in concreto; c ) che, sebbene ricorresse l’errore RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, risultando l’importo esatto dei lavori eseguiti senza titolo autorizzativo pari ad euro 43.063,40 -corrispondenti a vecchie lire 95.000.000 -, e non già ad euro 95.000,00, comunque l’appel lato doveva essere riconosciuto come titolare di un credito restitutorio, benché di importo diverso
rispetto a quello calcolato dal primo giudice; d ) che i lavori eseguiti dovevano essere limitati a quelli previsti dal contratto di appalto, non essendo emersa alcuna prova circa l’esecuzione di lavori extra-contratto; e ) che, per l’effetto, la somma di partenza contrattualmente stabilita per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto era pari ad euro 269.590,00, oltre IVA per euro 25.959,00, per un totale di euro 296.549,00, mentre il committente aveva dimostrato di aver già versato la somma di euro 283.264,83, al netto de ll’IVA, conseguendone che la somma pattuita nel contratto era stata già saldata, in quanto rimaneva da corrispondere la sola quota IVA ancora non versata pari ad euro 13.284,17; f ) che, quanto alla dedotta mancata specificazione RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite senza titolo abilitativo, dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘espletata consulenza tecnica d’ufficio emergevano i dati oggettivi di riferimento, riscontrati all’esito del confronto tra le singole opere eseguite dall’appaltatore e le autorizzazioni concesse dal Comune di Bracciano, ben oltre una mera verifica formale compiuta tra il capitolato allegato al contratto e la concessione edilizia; g ) che, con riguardo alla critica relativa all’acquisizione a cura del consulente tecnico d’ufficio RAGIONE_SOCIALE elaborati grafici depositati presso il Comune, doveva rilevarsi che l’acquisizione di dati e documenti aveva avuto funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti, sicché tale acquisizione era avvenuta per portare a termine l’indagine richiesta, acquisendo appunto documenti, in genere pubblici, non prodotti dalle parti, che tuttavia erano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni RAGIONE_SOCIALEe stesse fossero o meno corrette, attesa l’indispensabilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di una situazione di comune interesse; h ) che,
con riferimento all’appello incidentale, era fondato il rilievo secondo cui dal contenuto RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso monitorio emergeva che l’appaltatore aveva indicato specificamente che la somma necessaria a saldare l’importo totale di tutti i lavori realizzati ammontava ad euro 86.459,73, oltre IVA, per un totale di euro 95.105,70, a fronte di un costo complessivo RAGIONE_SOCIALE‘opera eseguita calcolato dallo stesso ricorrente in monitorio in euro 369.724,56, comprensivo sia del corrispettivo pattuito sia RAGIONE_SOCIALEe spese asseritamente sostenute per lavori extra-contratto, così come risultava che il medesimo ricorrente per ingiunzione avesse detratto dall’importo preteso a saldo di euro 95.105,70 la somma di euro 12.000,00, stimata per i costi volti al ripristino dei difetti, pervenendo così alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta e poi ingiunta di euro 83.105,70; i ) che da queste necessarie premesse in fatto derivava che l’appaltante era titolare di un credito restitutorio (a fronte di: 1. euro 283.264,83 quali somme già versate; 2. euro 220.527,10 quale costo RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dall’artefice RAGIONE_SOCIALE‘opera conformi ai titoli autorizzativi, secondo quanto risultava dalla consulenza tecnica d’ufficio, da ridurre del 10% quale cauzione prevista nel contratto per il caso di vizi RAGIONE_SOCIALE‘opera, per un totale di euro 198.474,39; 3. euro 10.919,00 quali spese necessarie alla eliminazione dei vizi riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio) pari ad euro 95.709,44, risultante dalla differenza tra le somme già versate di euro 283.264,83 e il corrispettivo netto dovuto per l’opera come in concreto realizzata di euro 187.555,39; l ) che anche l’appello incidentale con cui era stato contestato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria per l’illegittima ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, dal
febbraio 2004 all’ottobre 2008 era fondato, poiché era emersa l’illecita condotta RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, che una volta ultimate le opere edilizie commissionate -aveva rifiutato la consegna al committente dal febbraio 2004 all’ottobre 2008, senza che a suo favore militasse alcuna ragione o legittimazione, per l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un diritto di ritenzione a favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore; m ) che, infatti, il diritto del committente alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘opera compiuta implicava il correlato obbligo RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore di consegnare l’opera al termine dei lavori; n ) che l’illecita ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘opera e il rifiuto frapposto dall’artefice alla consegna, al termine dei lavori, risultavano in modo esplicito dal verbale sottoscritto dalle parti e dai loro tecnici del 16 settembre 2008 -nel quale l’appaltatore aveva subordinato la consegna al totale adempimento del committente -nonché dalle dichiarazioni testimoniali RAGIONE_SOCIALEa figlia del committente NOME -che aveva affermato che l’NOME non le aveva consegnato le chiavi dopo che si era trasferita a Trevignano RAGIONE_SOCIALEno, a lavori ormai ultimati, e che aveva dovuto prendere una casa in affitto per circa quattro anni -, dichiarazioni confermate anche dal teste COGNOME NOME; o ) che, in ordine alla quantificazione del relativo danno, la mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile e il suo mancato godimento potevano essere parametrati al suo valore locativo, che il consulente tecnico d’ufficio aveva determinato in euro 1.500,00 al mese, per un totale dovuto di euro 85.500,00.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, NOME.
Ha resistito, con controricorso, NOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 352, 281sexies e 175 c.p.c., in riferimento agli artt. 24 e 32 Cost., con la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per avere la Corte di merito disposto la discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa all’udienza fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, con ‘effetto sorpresa’ tale da pregiudicare la piena difesa.
1.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che parte ricorrente non ha indicato, nel formulare la doglianza, il quomodo del pregiudizio arrecato all’esplicazione RAGIONE_SOCIALEa sua piena difesa, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALEa discussione orale all’udienza fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, ossia quali difese avrebbe articolato ove fosse stata prevista l’appendice scritta RAGIONE_SOCIALEo scambio RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica ex art. 190 c.p.c., e che non avrebbe attuato in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘imposizione’ RAGIONE_SOCIALEa discussione orale.
Tanto più che nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione del 10 settembre 2020 si allude all’illustrazione dettagliata RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale (e RAGIONE_SOCIALE‘appello
incidentale). Inoltre, nello stesso processo verbale il difensore RAGIONE_SOCIALE‘appellante ha esposto altre specifiche doglianze avverso l’errore commesso dal Tribunale in ordine agli importi indicati (confondendo lire con euro), ha addotto l’avvenuta esecuzione di lavori aggiuntivi e ha contestato che l’appaltatore avesse trattenuto le chiavi impedendo alla figlia del committente di prendere possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile, negando che si trattasse di anomala ritenzione.
Né emerge che nel corpo di tale udienza l’appellante abbia espressamente richiesto lo scambio RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e la fissazione di un’udienza di discussione orale successiva alla scadenza dei termini per lo scambio.
Ora, l’art. 352, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis disponeva espressamente che, allorché il giudice d’appello non avesse provveduto a regolare la fase pre -decisoria in forma scritta (con l’eventuale fissazione di un’udienza di discussione successiva), avrebbe potuto decidere la causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 -sexies c.p.c., ossia mediante trattazione predecisoria orale.
Ne discende che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22120 del 31/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22871 del 10/11/2015) e, per l’effetto, non è sindacabile in sede di legittimità.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un
fatto e questione decisiva, dibattuta tra le parti, in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53/1994, per nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo, poiché nell’avviso di ricevimento, nella parte riservata al mittente, non sarebbe stata riportata l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa parte istante, emersa solo successivamente alla notifica.
2.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che la pronuncia impugnata, affrontando espressamente la censura, ha attestato che l’avviso di ricevimento conteneva l’indicazione del mittente.
Tanto premesso, benché il dedotto travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa notifica potesse essere fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., trattandosi di fatto processuale che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata ha avuto modo di pronunciarsi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), nella fattispecie tale travisamento non ricorre, poiché l’avviso di ricevimento indicava il nominativo RAGIONE_SOCIALE‘opponente, gli estremi del decreto ingiuntivo opposto e RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario emittente.
Tale avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale non deve essere, dunque, confuso con l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di avvenuto deposito (CAD), che reca il medesimo numero di cronologico del plico spedito (ma diverso codice identificativo), inviato in automatico dall’ufficio postale di Bracciano per informare il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso presso il suddetto ufficio.
Il fatto che il CAD non contenesse l’indicazione di tale nominativo non ha pregiudicato la validità RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Ebbene, nella relata di notifica ex art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, Rep. n. 7/2010, in calce alla citazione in opposizione, è testualmente riportata la seguente dicitura: ‘ Io sottoscritto AVV_NOTAIO, con studio in BraccianoINDIRIZZO INDIRIZZO, previa autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE, n. 395/2004 del 10 giugno 2004, per conto di NOME COGNOME, residente in Monaco di Baviera (GER), ho notificato l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3/10 emesso dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, sezione distaccata di Bracciano, che precede a NOME COGNOME, elett.te dom.to in Bracciano presso il procuratore, AVV_NOTAIO in INDIRIZZO, a mezzo del servizio postale’.
Nella cartolina allegata alla raccomanda a.r. n. 76347746626-1 del 22 aprile 2010 è indicato espressamente il mittente (AVV_NOTAIO).
Peraltro, in caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica comminata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa citata legge, purché le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12642 del 19/05/2017; Sez. 63, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014).
E d’altronde, non è contestato che il difensore RAGIONE_SOCIALE‘opponente fosse autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE ad effettuare la notifica RAGIONE_SOCIALE atti processuali personalmente.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 194 e 175 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la nullità RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, benché l’ausiliario incaricato avesse espressamente attestato, nel corpo RAGIONE_SOCIALEa relazione tecnica, a pag. 10, che non erano stati depositati in atti i progetti acquisiti e approvati, documenti messi a disposizione dal consulente di parte opponente all’esito RAGIONE_SOCIALE‘invito rivolto dall’ausiliario ad entrambi i consulenti di parte, senza che il giudice avesse autorizzato tale acquisizione.
3.1. -Il motivo è infondato.
Ebbene, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione RAGIONE_SOCIALEe parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni che è onere RAGIONE_SOCIALEe parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022; Sez. 6-
3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022; Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Nella fattispecie il ricorrente non ha affatto addotto che i progetti acquisiti e approvati attenessero direttamente ai fatti principali posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande azionate.
Infatti, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa difformità di una parte RAGIONE_SOCIALE‘opera realizzata dall’appaltatore dai titoli autorizzativi è avvenuto all’esito del confronto tra le concessioni rilasciate (debitamente prodotte in atti) e i lavori eseguiti in concreto (concessioni rispetto alle quali i progetti acquisiti hanno avuto una valenza meramente complementare).
4. -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1418 e 1346 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e dibattuto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale dichiarato la nullità parziale del contratto di appalto, in quanto l’esecuzione di parte dei lavori sarebbe stata priva di titolo autorizzativo, traendo il relativo convincimento esclusivamente dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio (tra le pag. 15 e 17), senza precisare se le opere in questione fossero in totale o parziale difformità dalla concessione.
4.1. -Il motivo è infondato.
La pronuncia impugnata ha, infatti, specificato -proprio rispondendo alla puntuale censura svolta nell’atto d’appello che dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘espletata consulenza tecnica d’ufficio emergevano i dati oggettivi di riferimento, riscontrati all’esito del confronto tra le singole opere eseguite dall’appaltatore e le
autorizzazioni concesse dal Comune di Bracciano, ben oltre una mera verifica formale compiuta tra il capitolato allegato al contratto e la concessione edilizia, in ordine alla circostanza che alcune RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate fossero in totale difformità dai titoli (e segnatamente la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del corpo ‘B’ in assenza di alcuna autorizzazione).
Da ciò la declaratoria di nullità parziale RAGIONE_SOCIALE‘appalto in conformità al principio secondo cui, allorché l’appalto abbia ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia (ora permesso di costruire), occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e le ipotesi di difformità parziale. Nel caso di totale difformità, che si verifica ove l’edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con la conseguente nullità del detto contratto per illiceità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto e violazione di norme imperative. Nel caso, invece, di parziale difformità, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, all’esito di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello realizzato, secondo una valutazione complessiva e non parcellizzata RAGIONE_SOCIALEe singole difformità, tale nullità non sussiste (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11636 del 04/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10808 del 21/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17457 del 20/08/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16003 del 28/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30703 del 27/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2187 del 31/01/2011).
Nel caso in esame, trattandosi di villa formata da più corpi di fabbrica, l’integrale difformità è stata accertata con riferimento
ad una parte essenziale RAGIONE_SOCIALE‘opera (appunto il corpo di fabbrica ‘B’), radicalmente diversa per caratteristiche tipologiche e volumetrie.
5. -Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame, nonostante avesse riconosciuto l’errore del Tribunale nell’avere equiparato la somma di vecchie lire 95.000.000 ad euro 95.000,00, misconosciuto la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore compenso per euro 50.142,75, negando alcuna ulteriore spettanza in favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, pur quantificando in euro 13.284,71 il credito residuo dovuto.
Sicché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza articolata.
5.1. -Il motivo è inammissibile.
La pronuncia impugnata ha, infatti, dato debita contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, nonostante il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘errore commesso dal Tribunale, non potesse avere seguito la domanda di condanna formulata dall’esecutore RAGIONE_SOCIALE‘opera per il compenso residuo rivendicato.
Segnatamente è stato precisato che, a fronte del conteggio dei lavori effettivamente realizzati, al netto RAGIONE_SOCIALEe opere abusive e RAGIONE_SOCIALEe spese per il ripristino dei difetti rilevati e riconosciuti, le somme corrisposte dall’appaltante erano superiori, sicché avrebbe dovuto darsi seguito alla domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza versata.
Nei termini anzidetti, sotto l’apparente veste di vizio di omessa pronuncia, la censura mira in realtà ad ottenere una
nuova valutazione sulle circostanze di fatto attinenti alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
6. -Con il sesto motivo il ricorrente rileva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello, in accoglimento del primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale spiegato dal committente, dato seguito alla domanda restitutoria avanzata, quale domanda nuova spiegata solo in sede di gravame.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l’appellante incidentale avrebbe mutato la domanda che, in primo grado, sarebbe stata limitata alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate a fronte dei lavori ‘illeciti’ e, in appello, sarebbe stata estesa alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte in eccesso rispetto all’accertamento del consulente tecnico d’ufficio.
6.1. -Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado era, infatti, avanzata domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate in eccesso, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale del contratto d’appalto, in relazione alle numerose opere realizzate in assenza di concessione amministrativa, secondo la determinazione che avrebbe assunto il consulente tecnico d’ufficio.
Precisamente, al punto c) RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha richiesto: ‘accertato il valore, secondo quanto risultante dal contratto
d’appalto e dal capitolato dei lavori stipulati dalle parti, RAGIONE_SOCIALEe opere prive di concessione e/o autorizzazione edilizia, condannare l’opposto alla restituzione, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ opponente, di tutte le somme indebitamente percepite per la esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere illegittime, con gli interessi dalla data del pagamento e la rivalutazione monetaria’.
In appello veniva reiterata la medesima domanda restitutoria, facendo espresso riferimento, quanto alle opere prive di titolo, alle quantificazioni accertate dal consulente tecnico d’ufficio.
Nel primo grado la domanda era funzionale alla quantificazione che il consulente avrebbe effettuato, nel secondo alla quantificazione effettivamente svolta.
7. -Con il settimo motivo il ricorrente assume, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2735 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito accertato che l’importo complessivo dei lavori ammontava ad euro 296.549,00, comprensivi di IVA, e che la somma già versata dall’appaltante era pari ad euro 283.264,83, al netto RAGIONE_SOCIALE‘IVA, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe affermazioni rese dall’appaltatore nel ricorso monitorio, che non avrebbero avuto natura confessoria.
Sicché il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere liberamente valutato dal giudice.
7.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero le circostanze sfavorevoli all’attore, riportate nell’atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono,
quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l’atto è notificato.
Ne consegue che anche alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 191 del 08/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23247 del 05/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6750 del 05/05/2003; Sez. 1, Sentenza n. 7523 del 04/06/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 22/05/1982).
E ciò con precipuo riferimento al riconoscimento dei pagamenti (anche con riferimento al quantum ), avvenuti a cura del committente nel corso del rapporto di appalto.
8. -L’ottavo motivo di ricorso investe, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame di questione decisiva dibattuta tra le parti e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1241 c.c., per avere la Corte territoriale negato il credito residuo RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore di euro 50.835,60, non dovendo essere decurtata la somma a riserva pari al 10% e detratta la somma dovuta per l’eliminazione dei vizi accertati.
8.1. -Il motivo è inammissibile.
Attraverso tale doglianza si chiede, nella sostanza, una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa somma eventualmente dovuta a titolo di corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
Peraltro, nessuna omissione di fatti decisivi è stata compiuta dalla sentenza impugnata, la quale ha dato atto che il
credito RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore non avrebbe potuto essere riconosciuto, poiché -a fronte dei lavori effettivamente eseguiti e del loro conteggio -i versamenti effettuati dal committente erano superiori.
9. -Il nono motivo di ricorso concerne, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il mancato esame di questione decisiva dibattuta tra le parti, in relazione all’art. 36 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato ammissibile e accolto nel merito la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente a decreto ingiuntivo -con la quale era stato chiesto il risarcimento dei danni per l’illegittima ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto -, nonostante essa fosse sprovvista di legame necessario con la domanda azionata in sede monitoria.
9.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero la domanda di risarcimento dei danni per l’ingiusta occupazione del cantiere e il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘opera appaltata, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ultimazione dei lavori, dipende dal titolo dedotto dall’attore -ricorrente in monitorio, avente ad oggetto la pretesa ad ottenere il compenso residuo per l’appalto realizzato.
Entrambe le domande sono dunque collegate all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
Al riguardo, si osserva che la relazione di dipendenza RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale ‘dal titolo dedotto in giudizio dall’attore’, che comporta la trattazione simultanea RAGIONE_SOCIALEe cause, si configura non già come identità RAGIONE_SOCIALEa causa petendi (richiedendo, appunto, l’art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza RAGIONE_SOCIALEa situazione o del rapporto giuridico dal
quale traggono fondamento le contrapposte pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, ovvero come comunanza RAGIONE_SOCIALEa situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un’eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale con l’azione o l’eccezione proposta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007; Sez. L, Ordinanza n. 11083 del 26/05/2005; Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 10/09/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8531 del 19/10/1994).
10. -Il decimo motivo di ricorso interessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1223 e 1227 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata avesse assolto al relativo onere probatorio posto a proprio carico, con omesso esame di un accadimento decisivo dibattuto dalle parti e travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove.
E tanto per aver ritenuto dimostrato il danno da ritenzione illegittima, dal febbraio 2004 al novembre ( rectius ottobre) 2008, provvedendo alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta di euro 85.500,00, con motivazione apodittica e insufficiente.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘istante, non sarebbe stato mai lamentato che vi era stata una pregressa mancata consegna RAGIONE_SOCIALEe chiavi in favore RAGIONE_SOCIALEa figlia del committente, sicché l’illegittima ritenzione non sarebbe esistita.
Tanto più che sarebbe stata una comodità del committente avere dei custodi che vigilassero sull’immobile, in attesa del collaudo e RAGIONE_SOCIALEa consegna.
Né la quantificazione del danno da illegittima ritenzione poteva avvenire in re ipsa , in mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova di tale nocumento per mancanza di alcuna richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ai fini di adibirlo ad abitazione RAGIONE_SOCIALEa figlia, che peraltro viveva nel Comune di Trevignano RAGIONE_SOCIALEno, e per mancanza di elementi di prova in ordine al pagamento di soggiorni o vacanze in luoghi alternativi per l’impossibilità di fruire del bene in questione.
10.1. -Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, l’illecita condotta RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, che una volta ultimate le opere edilizie commissionate -aveva rifiutato la consegna al committente, dal febbraio 2004 all’ottobre 2008, senza che a suo favore militasse alcuna ragione o legittimazione, per l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un diritto di ritenzione a favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, emergeva dalle prove raccolte.
Segnatamente, l’illecita ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘opera e il rifiuto frapposto dall’artefice alla consegna al termine dei lavori risultavano in modo esplicito dal verbale sottoscritto dalle parti e dai loro tecnici del 16 settembre 2008 -nel quale l’appaltatore aveva subordinato la consegna al totale adempimento del committente -nonché dalle dichiarazioni testimoniali RAGIONE_SOCIALEa figlia del committente NOME -che aveva affermato che l’NOME non le aveva consegnato le chiavi dopo che si era trasferita a Trevignano RAGIONE_SOCIALEno, a lavori ormai ultimati, e che aveva dovuto prendere una casa in affitto per circa quattro anni -, dichiarazioni confermate anche dal teste COGNOME NOME.
Orbene, l’appaltatore non ha diritto di ritenzione sull’opera sino al pagamento. E ciò in quanto il diritto di ritenzione sancito dall’art. 1152 c.c. costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale, non applicabile, in via di analogia, a casi che non siano contemplati dalla legge. E non può, quindi, essere esercitato dall’appaltatore rispetto alle opere da lui costruite su suolo del committente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 16/11/1984; Sez. 1, Sentenza n. 51 del 09/01/1975; Sez. 2, Sentenza n. 477 del 09/03/1962).
Sicché è stato dimostrato che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile, la figlia del committente ha dovuto prendere in affitto altro bene ad uso abitativo nel Comune di Trevignano RAGIONE_SOCIALEno. Il che soddisfa l’onere del proprietario committente di allegazione e prova, quanto al danno emergente, RAGIONE_SOCIALEa concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, RAGIONE_SOCIALEo specifico pregiudizio subito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023; Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Con riferimento alla quantificazione del danno, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato -c.d. valore figurativo -(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023; Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
E così è avvenuto nel caso di specie, in cui -a fronte RAGIONE_SOCIALEa certezza RAGIONE_SOCIALE‘ an del nocumento conseguente all’impossibilità di disporre in concreto RAGIONE_SOCIALE‘immobile, per le esigenze indicate, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘illegittima ritenzione RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore il quantum è stato ricostruito in via equitativa attraverso la disposta consulenza tecnica d’ufficio, attenendosi al suo valore locativo, calcolato in euro 1.500,00 mensili, per il periodo indicato dal febbraio 2004 all’ottobre 2008.
11. -In conseguenza RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda