Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8883/2024 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro-
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3861/2023, pubblicata in data 16.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.07. 2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, NOME COGNOME premesso di essere titolare dei buoni fruttiferi, numero 000.687 serie Q, del valore nominale di Lire 1.000.000, emesso in data 14.01.1988, e n. 000.781, del valore nominale di Lire 500.000, emesso in data 22.04.1988, e di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella dovuta, utilizzando i parametri indicati a tergo dei buoni medesimi, conveniva in giudizio, innanzi al giudice di Pace di Arienzo, Poste Italiane spa, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 274,59, quale differenza tra l’importo liquidato e quello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n. 000.687, ed € 136,10 quale differenza tra l’im porto liquidato e quello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n.000.781, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo l’assoluta infondatezza delle pretese di controparte la quale aveva accettato, con quietanza liberatoria, le somme percepite senza null’al tro a pretendere, essendo state applicate le disposizioni di legge vigente ratione temporis, ed in particolare l’art. 173 del D.P.R. 29/3/1973 n. 156 (modificato con D.L. n.460/1974, convertito con L. n.588/1974).
Con sentenza depositata l’11.11.201 9, il giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando Poste Italiane spa al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di € 410,69 ed alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza del 16.10.23 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE osservando che: preliminarmente, era privo di pregio il motivo afferente all’omessa
pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza, atteso che l’incasso e l’accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buono integravano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte della dichiarante; era pacifico ed incontestato che i buoni postali erano della serie ‘Q’, come chiaramente indicato sulla parte frontale (con riguardo alle diciture indicanti la lettera ‘Q’ ) , sottoscritti su modulo ministeriale predisposto specificamente per tale serie, istituita con il D.M. 13/6/1986; sul retro dei buoni era presente una tabella prestampata che regolava il rendimento del titolo per i vari periodi ; l’appellata aveva dedotto a sostegno della propria domanda di aver ricevuto al momento della riscossione dei buoni una somma inferiore rispetto a quella calcolata utilizzando i parametri indicati a tergo dei buoni medesimi, chiedendo il riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro del buono postale, pattuiti alla stregua di un vero e proprio vincolo contrattuale e sui quali si era formato il suo legittimo affidamento; fino alla data del 20/9/1986 gli interessi maturati sulle somme portate dai buoni postali erano esenti da ritenuta fiscale, poi sui buoni emessi dall’1/9/1987 e sino al 23/6/1997 (come quelli in esame) si applicava, ai sensi del D.L. n.556/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n.759/1986, la ritenuta fiscale di legge nella misura del 12,50%; con il d.lgs n. 239 del l’ 1.04.1996, ferma l’aliquota, la ritenuta d’imposta veniva modificata in imposta sostitutiva; tale normativa fiscale era stata richiamata dalle parti e pacificamente applicata da entrambe le parti; ciò che divergeva era il regime di capitalizzazione degli interessi atteso che, secondo Poste Italiane sarebbe stato applicabile quanto disposto dall’a rt.7 del D.M. 23/6/1997, a mente del quale ‘ gli interessi maturati annualmente su BPF emessi a partire dal 21/9/1986 al 31/12/1996, appartenenti alla
serie Q,R ed S, per i primi venti anni dalla vita del titolo continueranno ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale’; pertanto i rendimenti contenuti nella griglia apposta sul retro del titolo erano da calcolare annualmente al netto – e non al lordo – della ritenuta fiscale, e dunque l’importo indicato sul retro del titolo dal 21° al 30° anno non era da ritenersi più valido, in quanto calcolato sul montante del 12,50% prodotto dai titoli per i primi venti anni, capitalizzando gli interessi al netto della ritenuta fiscale, come stabilito dal citato art. 7 del D.M. del 1997; diversamente, secondo parte appellata, il D.M. del 23/6/1997, si porrebbe in contrasto con la normativa primaria di grado superiore secondo cui la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale valeva solo per i primi venti anni di vita del titolo, mentre per gli ultimi dieci anni erano da riconoscere i rendimenti espressi in cifra fissa a bimestre, quindi con capitalizzazione semplice al lordo della ritenuta fi scale; la metodologia di calcolo proposta dall’appellata era corretta alla luce dell’interpretazione assunta a soluzione del contrasto normativo che contraddistingueva la materia; la differenza tra i due regimi aveva, dunque, natura meramente pratica, finalizzata ad istituire un’imposta autonoma a fronte di quella sostitutiva; in ambo i casi la suddetta disciplina prevedeva il dovere impositivo in capo all’interm ediario all’atto della percezione del reddito da parte del sottoscrittore, attraverso il rimborso del buono; la questione presentava particolare importanza perché incidente sulla determinazione della base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall’investimento; la soluzione andava indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, nel senso che la ritenuta fiscale del 12.50% era applicabile, in unica soluzione, al momento del rimborso dei buoni, e non come effettuato dall’intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e, quindi,
capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, determinando una diminuzione indebita dell’importo spettante all’investitrice, pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta, secondo un criterio che considerava anticipatamente il momento impositivo.
Poste RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art. 1199, comma 2 c.c. e del d.m. tesoro 20.5.1987, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale statuito l’infondatezza de l motivo afferente al l’omessa pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, lamentando che i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio la propria incompetenza per materia in favore della Commissione Tributaria.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1,2,3, d.l. 556/1956, 3, comma 2, lett. d) e f) d.p.r. 602/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto corretta la pretesa della resistente di riscuotere il reddito dei buoni al lordo della ritenuta fiscale.
Al riguardo, la ricorrente assumeva che: sull’importo lordo andava scomputata la ritenuta fiscale nella misura intera del 12,50%; dal quadro normativo emergeva espressamente che, all’atto di emissione dei buoni fruttiferi postali , la ritenuta d’imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall’effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e
non secondo il principio di cassa; la ritenuta fiscale era stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%; non sussisteva, pertanto, il contrasto tra il DM 23.06.1997 e la normativa di rango primario prospettato dai giudici di merito, poiché le norme che prevedeva no la detrazione dell’imposta all’atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all’atto di scadenza dell’investimento (principio di cassa) non solo erano coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma avevano altresì natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
La causa va rinviata alla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del terzo motivo, che consiste nello stabilire: se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondata sul criterio di cassa (secondo il quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell’imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza (che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa ).
L’applicazione del criterio di competenza sarebbe meno favorevole per il sottoscrittore dei buoni, in quanto capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,5o%, determinerebbe una diminuzione dell’importo complessivo spettante all’investitore.
Al riguardo, il rinvio alla pubblica udienza è reso opportuno anche in considerazione del l’eterogeneità delle plurime soluzione erme neutiche finora offerte sulla questione dalla giurisprudenza di merito, e
del l’assenza di specifi ci precedenti di legittimità, atteso il suo chiaro e rilevante valore nomofilattico, perché suscettibile di porsi in numerosi giudizi, stante l’evidente carattere di serialità di mostrato dalla pluralità degli uffici giudiziari già pronunciatisi sulla stessa e considerata, altresì, l’elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di investimento a basso rischio costituito dai buoni fruttiferi postali.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.