Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
sul ricorso 1908/2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, e domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Spa, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliata presso quest’ultimo in Avellino INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2766/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati terzi datori di ipoteca a favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed a garanzia di una società che con quella banca aveva acceso un mutuo.
2.- Essi hanno estinto anticipatamente il debito, in data 15.7.2005, e subito dopo tale estinzione, nell’agosto dello stesso mese, hanno incaricato un notaio di predisporre l’atto di cancellazione di ipoteca, da sottoporre alla banca per il consenso.
3.- Pochi mesi prima, il 9 marzo del 2005, avevano però promesso in vendita l’immobile su cui era stata iscritta ipoteca, ad un terzo, con scadenza a settembre del 2005 per la stipula del definitivo.
4.- La banca ha prestato consenso soltanto a novembre del 2005, una volta scaduto il termine per la stipula del definitivo, con la conseguenza che il promissario acquirente ha agito per la restituzione dell’acconto versato, ed il risarcimento dei danni, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado, sulla base della quale poi i due promittenti venditori hanno concluso una transazione che ha consentito loro di corrispondere 150 mila euro, dei circa 200 mila pretesi dal promissario acquirente.
5.- I due coniugi hanno attribuito questa loro perdita- non aver potuto vendere l’immobile ed aver dovuto risarcire il promissario acquirente- al ritardo colpevole con cui la banca ha prestato consenso alla cancellazione di ipoteca, e proprio per tale motivo hanno citato in giudizio RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO, nel frattempo subentrata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
6.- RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO si è costituita ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il mutuo e l’ipoteca erano stati contratti con RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cosi inducendo gli attori a chiamare in causa quest’ultimo, che costituitosi, e chiesto il rigetto della domanda, ha altresì ottenuto la chiamata in causa del notaio.
7.- Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando non passivamente legittimata RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO.
8.- La Corte di Appello ha tuttavia riformato la decisione, ritenendo non provato l’inadempimento.
9.- Nel frattempo, per la morte di una delle parti originare, sono subentrati in giudizio gli eredi, che qui impugnano la decisione di appello con tre motivi e memoria. RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO, quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha notificato controricorso ed altresì memoria.
Considerato
La ratio della decisione impugnata .
I giudici di appello, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, hanno ritenuto che non vi fosse prova del fatto che il notaio, ricevuto l’incarico ad agosto del 2005, ha provveduto quello stesso mese ad inoltrare l’atto alla banca affinché quest’ultima prestasse il consenso, e che dunque non vi fosse prova del conseguente ritardo della banca nell’assenso alla cancellazione.
I giudici di appello hanno accertato che, a tal fine, non avessero valore indicativo né la circostanza che il bollo per il consenso era stato pagato ad agosto, né la lettera mandata dal notaio ai ricorrenti nella quale si dava atto che la banca era stata avvisata e che era stata altresì sollecitata.
In assenza dunque di una prova circa il momento in cui la banca ha ricevuto l’atto a cui prestare assenso, non si poteva, secondo i giudici, addebitare alla banca alcun colpevole ritardo.
Ciò anche in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, fermo restando l’obbligo della banca di assentire alla cancellazione di ipoteca, non c’è l’obbligo di quest’ultima di attivarsi direttamente a quel fine.
Questa ratio è contestata con tre motivi.
I motivi di ricorso
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2878 e 2882 c.c.
Si ribadisce che la banca aveva l’obbligo di aderire alla richiesta di cancellazione della ipoteca e si ritiene che il giudice di merito, pur dopo avere riconosciuto la banca come obbligata, non ne ha tratto la giusta conclusione, avendo invece escluso ritardo nell’adempimento.
La decisione sarebbe errata in quanto, atteso che assentire alla cancellazione della ipoteca costituisce preciso obbligo contrattuale della banca, è evidente che tale obbligo è rimasto inadempiuto, avendo la banca prestato consenso con colpevole ritardo.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non contesta che sia obbligo della banca prestare consenso, ma piuttosto ritiene che non vi sia prova del fatto che tale obbligo sia stato adempiuto con colpevole ritardo: come si è visto, la Corte di Appello ha accertato che non vi era prova che il notaio avesse già dal mese di agosto comunicato alla banca l’atto da firmare, ossia su cui apporre il consenso, e che, in mancanza di prova del momento in cui la banca ha ricevuto l’atto, non era possibile dire che v’era ritardo nel sottoscriverlo.
Dunque, la ratio della decisione impugnata sta nel difetto di prova del ritardo colpevole, conseguente al difetto di prova del momento in cui la banca è stata avvisata, e rispetto a tale ratio è fuori luogo sostenere che la banca aveva l’obbligo e che colpevolmente ha adempiuto con ritardo.
Né v’è violazione dei principi di diritto espressi da questa Corte (V. Cass. 27950/ 2020), che sono nel senso che, se è vero che la banca ha l’obbligo di assentire, è altresì’ vero che non ha quello di attivarsi autonomamente per la cancellazione della ipoteca, e che la relativa richiesta dunque deve pur sempre provenire dal debitore ipotecato. Il che implica che il debitore ipotecato deve dimostrare come e quando ha chiesto alla banca di assentire alla cancellazione, ove agisca per far valere il colpevole ritardo di quest’ultima.
2.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 116 c.p.c. e 2697 c.c.
In questo caso i ricorrenti affrontano la ratio della decisione impugnata e sostengono che, al contrario di quanto da essa ricavabile, il notaio ha tempestivamente, ossia dal mese di agosto, avvisato la banca, come si ricava sia dal pagamento della somma dovuta per la cancellazione sia dalla relazione che lo stesso notaio ha fatto loro.
Il motivo è tuttavia ugualmente inammissibile.
Si limita a contrapporre una versione dei fatti a quella accertata dai giudici di merito.
Questi ultimi, come si è visto, hanno negato che vi fosse prova della comunicazione, sin dal mese di agosto, da parte del notaio alla banca, ed hanno negato rilievo probatorio a quei due atti: pagamento della somma e relazione del notaio.
A fronte di ciò, i ricorrenti oppongono apoditticamente che invece la prova c’era. Non contestano un uso scorretto del procedimento presuntivo, ossia non contestano alla Corte di Appello di avere erroneamente raggiunto la conclusione del difetto di prova, negando rilievo ad elementi che invece la fornivano, ma si limitano ad affermare la complessiva sussistenza della prova, contro l’accertamento di merito, chiedendo dunque un riesame delle prove, qui inammissibile.
3.-Il terzo motivo prospetta omesso esame.
Secondo i ricorrenti i giudici di merito non hanno dato il giusto rilievo al versamento da loro effettuato sul conto indicato dalla banca e finalizzato alla cancellazione della ipoteca.
Quell’atto è stato ritenuto irrilevante dai giudici di merito ai fini della prova della circostanza che la banca, avvisata della intenzione di voler cancellare l’ipoteca, vi ha aderito con colpevole ritardo, in quanto il ritardo presuppone la conoscenza dell’atto di cancellazione e non del versamento.
Ritengono i ricorrenti che invece quel versamento era indicativo della necessità che la banca, sin da allora, prestasse consenso e che averlo fatto dopo è stato ritardo colpevole.
Il motivo è inammissibile: prospetta sotto forma di omesso esame un errata valutazione di una prova documentale, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, purché motivata: ed in tal caso lo è, avendo i giudici di appello chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto di non accordare a quel documento il valore di una prova del ritardo colpevole della banca.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre a euro 200 euro per esborsi, e oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE San AVV_NOTAIO, quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13. Roma 7.12.2023
Il Presidente