Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 620 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso n. 7198-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P_IVA), con sede legale in INDIRIZZO), in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
-Dott. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in qualità di Esperto nominato dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della composizione negoziata di RAGIONE_SOCIALE;
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
– intimati –
avverso il d ecreto della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE del 12 gennaio 2023 (R.G. 1048/2022);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito , per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto emesso in data 12.01.2023 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il reclamo proposto, ex art. 25-sexies, comma 6, CCII, dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del 27.10.2022 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva a propria volta dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato formulata dalla reclamante, in seguito ad intervenuta rinuncia alla previa composizione negoziata per infruttuosità delle trattative. Più nel dettaglio, la predetta società costituita nell’anno 2015 al fine di importare nel mercato italiano il sistema di produzione e distribuzione della pizza secondo il modello c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE -aveva deliberato l’accesso allo strumento negoziale per gestire, con l’ausilio dell’esperto nominato, le trattative con i creditori e, soprattutto, con quegli investitori mostratisi interessati all’effettuazione di un investimento finanziario, ottenendo dal Tribunale sia la conferma di misure protettive, sia l’autorizzazion e a contrarre con i soci finanziamenti prededucibili, poi erogati dagli stessi, tra l’08.03.2022 ed il 20.07.2022, per il complessivo importo di 1.023.164,00 euro, a copertura dei costi di gestione ordinaria.
La domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, intervenuta in esito alla rinuncia alla menzionata composizione negoziata, era articolata in un piano prospettante, da un lato, (i) la cessione di alcuni rami di azienda
ad un investitore che aveva formulato proposta irrevocabile di acquisto; e, dall’altro , (ii) la vendita atomistica dei cespiti esclusi dal perimetro di detta cessione e facenti parte dell’attivo di RAGIONE_SOCIALE e la riscossione dei crediti commerciali; (iii) e da ultimo, la rinuncia da parte di taluni soci (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) al carattere prededucibile dei finanziamenti dagli stessi erogati nel contesto della previa composizione negoziata, condizionat amente all’omologa del concordato semplificato. Più in particolare, la rinuncia dei soci alla prededuzione veniva concepita quale nodo cruciale ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, in quanto – in una situazione in cui gli attivi sociali disponibili non permettevano di completare il pagamento del privilegio e, dunque, nemmeno dei creditori chirografari – la liquidità liberata per effetto della stessa avrebbe potuto essere destinata, muovendosi dal presupposto de ll’assimilabilità di tale operazione all’apporto di ‘ risorse esterne ‘ dei soci ( per come definite dall’art. 84, co mma 4, CCII), in parte per addivenire al pagamento integrale dei lavoratori ed in altra parte per soddisfare il pagamento dei creditori chirografari.
3. Il rigetto del reclamo – con conferma integrale del decreto di inammissibilità della proposta di concordato semplificato qui ancora in esame – si fondava sulla ritenuta impossibilità di sussumere, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti dagli stessi erogati nell’ambito della previa composizione negoziata all’interno della nozione di ‘ risorsa esterna ‘ (e come tali giuridicamente prededucibili, in seguito all ‘ autorizzazione giudiziale), per come declinata dall’art. 84, co mma 4, CCII, con conseguente violazione della cd. absolute priority rule, per un duplice ordine di ragioni: (a) la necessità di circoscrivere la latitudine della nozione di cd. risorsa esterna di cui all’art. 84, co. 4, CCII (e, per l’effetto, del perimetro operativo della deroga all’ordine legittimo delle cause di prelazione), in ossequio a ll’ interpretazione letterale della norma da ultimo menzionata, a mente della quale – per come espressamente ritenuto dalla Corte territoriale «per apporto di ‘finanza esterna’ dev e intendersi un vero e proprio apporto di capitale, cioè un quid pluris aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore, come tale liberamente distribuibile tra i creditori» (v.
provvedimento impugnato, p. 4); tale lettura venendo fatta discendere dai giudici del reclamo dalla considerazione per cui la littera legis – nel precisare che le risorse vadano immesse «senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione» – implicitamente presuppone un vero e proprio versamento (come immissione materiale di liquidità nuova), in difetto della quale nulla da restituire o postergare vi sarebbe; (b) la conseguente impossibilità – sulla scorta delle indicate premesse – di ‘ ricomprendere ‘ in tale nozione anche la rinuncia alla prededuzione (con conseguente postergazione volontaria) di un credito già esistente nel patrimonio del debitore, concretizzando quest’ultima unicamente una ‘ rinuncia ‘ alla ‘ qualità del credito ‘ , come tale inidonea a tradursi in alcuna immissione di risorse diverse ed ‘esterne’ rispetto a quelle già presenti nel predetto patrimonio. Secondo la Corte territoriale, la somma oggetto di finanziamento – avvenuto nel contesto della precedente e distinta composizione negoziata – veniva già a comporre il patrimonio al momento della proposta di concordato semplificato (non trattandosi, pertanto, di ‘ finanza nuova ‘, liberamente distribuibile in deroga alle regole delle cause di prelazione), oltretutto in difetto del requisito della cd. neutralità, per come declinata da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 9373/2012), in quanto apportata, all’epoca del finanziamento , senza rinunzia alla restituzione.
In seguito al rigetto del reclamo ed in forza di apposito ricorso presentato, nelle more dello stesso, ad opera della Procura della Repubblica, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava dunque l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE
Avverso il decreto di rigetto del reclamo formulato ex art. 25-sexies, comma 6, CCII la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo e non resistito da alcuno degli intimati.
La ricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, co. 4, CCII in combinato disposto
con l’art. 12, co. 1, delle Preleggi in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello illegittimamente escluso la sussumibilità della rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corso della prev ia composizione negoziata all’interno della nozione di risorsa esterna di cui all’art. 84, co. 4, CCII, da cui era pertanto derivata l’affermata violazione della cd. absolute priority rule e la conferma della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La lettura fornita dalla Corte di merito avrebbe snaturato secondo la parte ricorrente – in senso indebitamente restrittivo la portata dell’art. 84, co mma 4, CCII, tradendone la ratio ispiratrice per come desumibile dal contesto normativo di riferimento e muovendo erroneamente dall’affermazione perentoria per cui sarebbe qualificabile come risorsa cd. esterna unicamente l’immissione materiale di nuovo capitale, affermazione da cui era stata fatta discendere la negazione di tale carattere alla rinuncia alla prededuzione in ragione della ritenuta inidoneità della stessa, implicante la mera abdicazione alla ‘ qualità del credito ‘ , a concretizzare proprio l’immissione di risorse diverse da q uelle già presenti nel patrimonio del debitore.
1.1 Al contrario, secondo la società ricorrente, la formulazione adottata dall’art. 84, co mma 4, CCII, nel fornire per la prima volta una definizione normativa delle così dette risorse esterne – cui, peraltro, si era affiancata la consacrazione della regola della loro libera distribuibilità in deroga all’ordine legittimo delle cause di prelazione – non solo sarebbe astrattamente valevole (ancorché dettata nel contesto del concordato preventivo liquidatorio) per tutte le procedure concorsuali (e dunque anche per il concordato semplificato, come asseritamente ammesso in via implicita anche nel provvedimento impugnato), ma andrebbe declinata – in ragione dell’ampiezza della dizione normativa, che tali considera «le risorse apportate a titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali» – più che in modo rigidamente formale, in senso ‘ sostanziale-funzionale ‘ , tenuto anche conto dell’intervenuto superamento del requisito della cd. neutralità dell’apporto esterno richiesto dalla giurisprudenza precedente nel vigore della legge
fallimentare e non trasferito invece nell ‘impianto normativo di cui al nuovo CCII.
1.2 Più specificamente, in controtendenza rispetto all’interpretazione restrittiva adottata in sede di reclamo – che avrebbe inteso imbrigliare la nozione di cd. risorsa esterna apportata dai soci unicamente nell’immissione fisica di nuovo capitale, cioè come cd. finanza esterna nuova l’analisi semantica del lessico utilizzato avrebbe dovuto condurre a ritenere sussumibile in tale nozione qualsiasi operazione in grado di produrre un incremento delle risorse effettivamente disponibili per la soddisfazione dei creditori non postergati. Così, in tale ottica, la rinuncia da parte dei soci alla prededuzione dei finanziamenti da costoro erogati nell’ambito della composizione negoziata ( condizionatamente all’omologa del concordato semplificato) sarebbe stata perfettamente inquadrabile nella definizione di risorsa esterna ex art. 84, comma 4, CCII, opportunamente valorizzando l’effetto sostanziale dalla stessa prodotto , e cioè liberare una parte consistente di liquidità – quella correlata a tale posta passiva – così da destinarla, in parte, per consentire il pagamento integrale dei lavoratori, in altra parte, per il pagamento dei creditori chirografari. Liquidità – aggiunge sempre la parte ricorrente – che, in difetto, avrebbe dovuto essere destinata alla soddisfazione in via prioritaria dei soci finanziatori e che, invece, grazie alla rinuncia alla prededuzione, si era concretamente tradotta in un ‘ vantaggio sostanziale ‘ per gli altri creditori rispetto ad uno scenario liquidatorio in tutto e per tutto equiparabile all’immissione di nuova liquidità, con conseguente possibilità di derogare alla citata regola della ‘ absolute priority rule ‘ .
1.3 Il ricorso è inammissibile.
1.3.1 Si assiste nel caso di specie all ‘ impugnazione con ricorso per cassazione del decreto reso dalla Corte di appello in esito all ‘ impugnativa del provvedimento adottato in limine dal Tribunale e dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25 sexies, terzo comma, CCII.
Va premesso che questa Corte – in un recentissimo arresto (Cass. n. 31641/2025) – ha affermato il principio di diritto secondo cui ‘Ai sensi dell’art.
25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione meramente formale circa la ritualità della proposta stessa e l’esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice ‘.
In sostanza, nella procedura di concordato semplificato, il tribunale può esperire il giudizio di ammissibilità della proposta contenente il piano di liquidazione del debitore decidendo sulla proseguibilità della relativa procedura già nella fase di scrutinio della ‘ritualità’ della proposta, prevista dal terzo comma del sopra citato art. 25 sexies CCII.
1.3.2 Ciò che è qui ora in discussione è il regime di impugnabilità di tale provvedimento reso dal tribunale in limine .
Va detto preliminarmente che la questione della possibile inammissibilità del l’odierno ricorso per cassazione comunque rilevabile d’ufficio e che, peraltro, neanche richiede lo stimolo del contraddittorio processuale, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., trattandosi di questione meramente processuale e non già di questione di fatto o mista di fatto e di diritto (Cass. n. 9591/2011; Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 24312/2017, Cass. n. 12978/2020; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 6218/2019; Cass. Sez. U. n. 30883/2024; Cass. n. 6483/2025) – è stata segnalata alla parte ricorrente e al P.G. nel corso della discussione in udienza come questione suscettibile di dibattito e di possibile soluzione della vicenda processuale in discussione.
1.3.3 Ritiene la Corte che il ricorso per cassazione proposto oggi dalla parte ricorrente – da qualificarsi, invero, come ricorso ex art. 111, 7 comma, Cost. – è inammissibile perché avente ad oggetto il decreto reso dalla Corte di appello in sede di impugnativa, a sua volta, del provvedimento emesso in limine dal tribunale per lo scrutinio dell ‘ammissibilità della proposta di concordato semplificato, provvedimento quest’ultimo che non riveste il
carattere della decisorietà necessario per la sua ricorribilità con lo strumento straordinario sopra menzionato.
Non vi possono essere dubbi sull’applicabilità analogica, nella fattispecie qui ora in esame, dell’art. 47, quarto e quinto comma, CCII, dettato dal legislatore della riforma in tema di concordato preventivo, posto che – una volta ammessa la possibilità, anche nel concordato semplificato, dello scrutinio ‘ anticipato ‘ da parte del tribunale dell’ammissibilità della proposta, nei termini sopra ricordati – risulta necessario colmare il vuoto normativo presente nella disciplina del concordato semplificato, in tema di regime di impugnabilità del provvedimento reso in limine, con la disciplina ad esso più affine, e cioè proprio con quella dettata nel sopra menzionato art. 47, quinto comma, per il concordato preventivo nel nuovo CCII. Ed invero, l’art. 25 sexies, quinto e sesto comma, CCII, prevede diversamente l’impugnabilità del solo provvedimento emesso dal tribunale in sede di procedimento omologatorio della proposta di concordato semplificato tramite reclamo innanzi alla corte d ‘ appello, la cui decisione è poi ricorribile per cassazione nei trenta giorni dalla comunicazione della decisione, secondo lo schema impugnatorio previsto dall’art. 247 CCII.
Per ragioni di simmetria applicativa e di coerenza interna dell’intero sistema degli strumenti di regolazione della crisi non può dunque non riconoscersi un medesimo accesso impugnatorio – rispetto a quello previsto per il concordato preventivo, ‘fratello maggiore’ di quello semplificato -anche per il provvedimento reso dal tribunale in sede di preventivo scrutinio dell’ammissibilità/ritualità della proposta, ai sensi dell’art. 25 sexies, terzo comma, CCII.
1.3.4 Ritenuta pertanto applicabile, per via analogica, la previsione normativa dettata dall’art . 47, quarto e quinto comma, CCII, e dunque ritenuto reclamabile il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato semplificato reso in limine dal Tribunale, occorre anche concludere parallelamente a quanto già affermato, in tema di concordato preventivo, da questa Corte in un recentissimo arresto (v. Cass. n. 31176/2025) – per la non ricorribilità per cassazione del decreto reso invece dalla Corte di appello in sede di reclamo sulla proposta di concordato semplificato.
È stato infatti espressamente affermato nel precedente da ultimo ricordato: ‘L a decisione della Corte d’appello che conferma, ex art. 47, comma 5, CCII, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato già resa dal tribunale ai sensi del precedente comma 4 senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ancorché adottata con la forma della sentenza anziché, come devesi, del decreto, non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio ‘ .
1.3.5 Valgono ancora nella materia in esame i principi fissati da Cass. Sez. U. n. 27073/2016.
Occorre infatti ricordare che, nel vigore della legge precedente fallimentare, era stato ritenuto dalle Sezioni Unite da ultimo citate che il decreto con cui il tribunale dichiarava l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1 ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere una consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore), non era soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio; questo decreto, non decidendo infatti nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non era idoneo al giudicato (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016, cit. supra ; Cass., Sez. 1, n. 16862/2018).
Viceversa, il decreto con cui il tribunale definiva (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, rivestiva si era aggiunto -carattere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa: esso era, dunque, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., non era definitivo e, dunque, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale era, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (così, sempre Cass. Sez. U. n. 27073/2016, cit. supra ).
La spiegazione si rinveniva in ciò: che la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle
parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere”: cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, n. 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo (così, vedi anche: Cass. Sezioni Unite n. 1914/2016).
Da qui la conseguenza.
Difatti il provvedimento di inammissibilità reso dal tribunale ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l. fall., illo tempore neanche reclamabile, veniva emesso a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonché all’esito di un procedimento che non prevedeva alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore («sentito il debitore», recitava il sopra richiamato art. 162, secondo comma). Pertanto, evidenziavano le Sezioni Unite che ‘m ancando addirittura una controversia – o, meglio, non rilevando comunque la sua eventuale sussistenza – non può affermarsi che il decreto “decida” su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia destinato al giudicat o’ (Cass. Sez. U. n. 27073/2016, cit. supra; vedi, in termini analoghi, con riferimento però agli accordi di ristrutturazione, anche: Sez. Un., n. 26989/2016).
1.3.6 Orbene, i n tema di concordato preventivo regolato ora dall’art. 47 CCII – e, dunque, parallelamente anche di concordato semplificato (per quanto sopra precisato) – la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi non prevede novità tali da indurre a differenti conclusioni da quelle maturate, sotto la vigenza della precedente ‘legge fallimentare’ .
Va ricordato, infatti, che, in tema di concordato preventivo nella nuova regolamentazione normativa dettata dal Codice della crisi, questa Corte ha già affermato la natura non decisoria del decreto reso dalla corte di appello confermativo della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria (Cass. n. 31176/2025, cit. supra ). E’ stato così affermato in modo espresso che ‘Il decreto emesso dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII ha natura definitiva, perché non è soggetto a un diverso
mezzo di impugnazione e concerne lo stato degli atti, con possibilità di riproporre la domanda soltanto se si verifichi un mutamento delle circostanze. Il decreto in discorso, tuttavia, non ha natura decisoria. La decisorietà, infatti, consiste «nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato …’. È stato altresì precisato, in modo del tutto condivisibile, che ‘ Il contesto normativo del nuovo art. 47 CCII, al pari del previgente art. 162, comma 2, l. fall., non prevede una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte. Anche in questo caso, infatti, la norma prevede una semplice audizione (non più solo del debitore, ma anche dei creditori che hanno proposto domanda di liquidazione giudiziale e del pubblico ministero), che consiste nella rappresentazione al giudice delle proprie tesi e non nell’esposizione delle stesse nel contraddittorio fra le parti ‘ (così, sempre: Cass. n. 31176/2025, cit. supra ).
1.3.7 Le considerazioni svolte da questa Corte nel precedente da ultimo menzionato possono essere ‘esportate’ anche in tema di provvedimento di inammissibilità reso dal tribunale in sede di concordato semplificato, per come poi confermato dalla corte di appello in sede di reclamo ex art. 47, quinto comma, CCII. Invero, la norma attualmente in vigore continua a prevedere un’interlocuzione che avviene ‘sostanzialmente’ fra il giudicante e la singola parte (il debitore) e non una contrapposizione fra parti nel l’ambito di un processo e in funzione della decisione di una controversia.
Ne consegue che la statuizione assunta a mente dell’art. 47, commi 4 e 5, CCII (così come richiamabile – si ripete – anche per il concordato semplificato) ‘incide’ su diritti soggettivi, ma, non essendo effetto di una giurisdizione contenziosa, non ‘decide’ rispetto agli stessi con effetti analoghi al giudicato e dunque non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
1.3.8 A ciò va aggiunto che non possono sorgere dubbi sulla possibilità di proporre da parte del debitore tutte le questioni attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato semplificato in sede di impugnativa, ai sensi dell’art. 51 CCII, della sentenza dichiarativa dell’ apertura della liquidazione giudiziale, anche tramite la richiesta di riunione dei reclami proposti innanzi
alla corte di appello avverso rispettivamente il decreto di inammissibilità della proposta e la predetta sentenza di apertura della liquidazione, analogamente a quanto previsto nel precedente regime normativo dall’art. 162, terzo comma, l. fall. (v. anche nella giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9146 del 10/04/2017; nella vigenza del nuovo Codice della crisi, v.: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19607 del 16/07/2025).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
‘ In tema di concordato semplificato, il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt . 25 sexies, settimo comma, e 247 CCII, né, ai sensi dell’art. 111, 7 comma, Cost. ‘.
1.4 Ritiene la Corte che, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’importanza della questione dedotta dalla parte ricorrente consiglia l’esame del primo ed unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.
La quaestio iuris demandata dalla ricorrente involge la necessità di definire la latitudine della nozione di ‘ risorsa esterna ‘ accolta dall’art. 84, co mma quarto , CCII, al fine di stabilire se l’espressione «risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione» vada intesa in senso letterale -andando, così, a ricomprendere unicamente quegli apporti che si traducano in un incremento diretto dell’attivo disponibile come un quid pluris dello stesso – o se, viceversa, come predica la società ricorrente, possa essere intesa in senso ‘ sostanzialefunzionale’ , con inclusione anche di condotte passive o abdicative che si risolvano in un incremento meramente indiretto, come nel caso di specie operate dalla rinuncia – formalizzata dai soci nel contesto del concordato semplificato e condizionatamente alla sua omologa -alla prededuzione dei finanziamenti erogati nel corso della previa composizione negoziata (che dunque tornerebbero nel ‘ rango ‘ della ‘postergazione’ ), situazione quest’ultima che non si concretizzerebbe tuttavia nell’apporto
materiale di risorse nuove, bensì nel sacrificio giuridico della ‘ priorità ‘ acquisita rispetto alla soddisfazione di un credito già preesistente nel patrimonio del debitore.
1.5 Rispetto al precedente regime normativo e al quadro interpretativo delineato dalla giurisprudenza (vedi: Cass. n. 9373/2012, in tema di neutralità della cd. finanza esterna; e Cass. n. 22169/2024, in relazione al profilo della non distribuibilità del surplus finanziario determinato dalla cd. continuità aziendale), si inserisce, ora, il nuovo art. 84, comma quattro, CCII, norma dettata con specifico riferimento al concordato con liquidazione del patrimonio. La disposizione, dopo aver previsto in sede di proposta, l’obbligatorietà dell’apporto di risorse esterne idonee ad incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo, opera su un duplice livello: (i) consacra la regola della loro libera distribuibilità in deroga agli artt. 2740-2741 c.c., a condizione che sia rispettato il predetto requisito del 20%; (ii) fornisce per la prima volta una definizione normativa di ‘ risorse esterne ‘ , statuendo che tali sono « le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali ».
Tale ultima previsione (art. 84, quarto comma, ultimo lemma, CCII) – pur sancita in via formale solo rispetto al concordato preventivo liquidatorio – è da considerare applicabile anche al concordato semplificato , anch’esso avente in realtà natura liquidatoria.
Come osservato anche in dottrina, l’art. 84, quarto comma, ultimo le mma, introduce una norma di carattere generale, dettata, peraltro, espressamente per il concordato liquidatorio che condivide – come sopra accennato – la stessa natura di quello semplificato. Non sussistono dunque ragioni contrarie rinvenienti dalla disciplina positiva per abbracciare la soluzione contraria.
Ciò posto, la tesi della parte ricorrente non può essere accolta.
In primo luogo, l’impossibilità di estendere la ‘ latitudine ‘ della nozione di ‘risorsa esterna’ sino a ricomprendervi anche le condotte abdicative (come
la rinuncia alla prededuzione dei finanziamenti erogati dai soci) risiede nella considerazione per cui la stessa non si sostanzierebbe in un quid pluris di aggiuntivo ed estraneo rispetto al patrimonio del debitore al momento della proposta di concordato semplificato, bensì in una redistribuzione operante su un piano meramente ‘ interno ‘ rispetto allo stesso patrimonio.
Del resto , l’interpretazione restrittiva qui accolta risulta maggiormente aderente alla voluntas legis , laddove è rimasto comunque immutato il nucleo della nozione di risorsa esterna come costituito dalla necessaria estraneità della risorsa intesa come ultroneità e novità dell’apporto – rispetto al patrimonio del debitore.
Sorreggono tale continuità interpretativa, prima ancora che normativa, non solo gli orientamenti di legittimità già sopra ricordati ed espressi nel contesto del previgente regime fallimentare, ma – come ricordato in dottrina – anche quanto risulta emergere dalla stessa Relazione Illustrativa al CCII, sub art. 84, commi quarto e sesto, ove comunque ci si riferisce a «risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore», evidenziando pertanto la regola secondo cui occorre che si tratti necessariamente di apporti distinti ed ulteriori provenienti da terzi (quand ‘ anche dai soci), piuttosto che di nuove ‘ utilità ‘ prodottesi internamente all’impresa.
Risulta pertanto corretta la lettura fornita dalla Corte di appello dell’art. 84, 4 comma, ultimo lemma, CCII, laddove la stessa ha affermato che la littera legis – nel precisare che le risorse vadano immesse «senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione» – implicitamente presuppone un versamento, inteso, cioè, come immissione materiale di liquidità nuova ovvero di altre risorse esterne al patrimonio del debitore, in difetto del quale non vi sarebbe peraltro nulla da ‘ restituire ‘ o da ‘ postergare ‘.
Ne consegue la strutturale impossibilità di ‘ricomprendere’ in tale nozione anche la rinuncia alla prededuzione (con conseguente postergazione volontaria) di un credito già esistente nel patrimonio del debitore, concretizzando quest’ultima unicamente una ‘rinuncia’ alla ‘qualità del credito’, come tale inidonea a tradursi – come già detto – in immissione di risorse diverse ed ‘esterne’ rispetto a quelle già presenti nel predetto patrimonio. In realtà, la somma oggetto di finanziamento – avvenuto nel
contesto della precedente e distinta composizione negoziata – veniva già a comporre il patrimonio al momento della proposta di concordato semplificato, non trattandosi, pertanto, di nuova finanza, liberamente distribuibile in deroga alle regole delle cause di prelazione, in quanto apportata, all’epoca del finanziamento, senza rinunzia alla restituzione.
Occorre pertanto concludere nel senso che per apporto di ‘ risorsa esterna’ deve intendersi un vero e proprio apporto di nuova finanza ovvero di altre utilità che costituiscano tuttavia un quid pluris aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore, come tale pertanto liberamente distribuibile, nel nuovo regime normativo, tra i creditori.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.:
‘ In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l’attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, 4 comma, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione ‘.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME