Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5204 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5204 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 8497/2021, proposto da:
COGNOME NOME, con l ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME, con l ‘ AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Salerno n. 1273/2020, depositata il 25 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne NOME innanzi al Tribunale di Salernosezione distaccata di Ebolideducendone l ‘ inadempimento al contratto di vendita di un immobile, consistito nel mancato pagamento delle rate residue del mutuo contratto dal padre NOME COGNOME per il precedente acquisto, che la convenuta si era accollata.
L’attrice domandò, di conseguenza, la risoluzione del contratto e la condanna della NOME al risarcimento del danno.
Il Tribunale, nel contraddittorio con la convenuta e dopo l ‘ intervento nel giudizio di NOME COGNOME, accolse la domanda.
Il successivo appello di NOME fu parzialmente accolto con la sentenza indicata in epigrafe, che riformò la pronunzia di primo grado in punto alla condanna risarcitoria.
Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte d ‘ appello di Salerno rilevò:
che il mancato pagamento delle residue rate di mutuo, previsto dalle parti in conto corrispettivo, costituiva inadempimento di non scarsa importanza, considerato il fatto che esso si era protratto per otto anni;
che di tanto la venditrice poteva legittimamente dolersi, pur essendo formalmente estranea al rapporto di accollo;
che la valutazione di gravità dell’inadempimento non era infirmata dal ridotto valore delle rate impagate rispetto al complessivo prezzo d’acquisto, né dal fatto che, essendo la banca mutuante garantita da ipoteca sull ‘ immobile compravenduto, la venditrice non correva alcun rischio economico;
-che, tuttavia, l ‘ efficacia ex tunc della risoluzione non comportava automaticamente il diritto della parte venditrice al risarcimento del danno conseguente all ‘ occupazione dell ‘ immobile, occorrendo al riguardo una prova specifica che, invece, non era stata fornita.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L ‘ intimata ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, in relazione al quale la ricorrente principale ha poi depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente sull ‘ assunto che lo stesso sarebbe esclusivamente volto ad una rivisitazione in fatto delle circostanze già esaminate dai giudici d ‘ appello.
Il ricorso, per le ragioni che in breve si esporranno, è invece articolato con deduzione di vizi specifici della decisione impugnata e non sollecita un riesame estraneo al perimetro proprio del giudizio di legittimità.
Ciò posto, e passando all ‘ esame del ricorso principale, il primo motivo denunzia nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d ‘ appello avrebbe errato nell ‘ escludere, per difetto di prova, il suo diritto al risarcimento del danno, poiché tale statuizione era intervenuta su un motivo d ‘ appello avente contenuto completamente diverso.
L ‘ acquirente, infatti, aveva lamentato la violazione dell ‘ art. 1458 c.c., osservando che il mancato pagamento, da parte sua, delle residue rate di mutuo aveva ad oggetto una prestazione periodica,
idonea a determinare, ove inadempiuta, la mera risoluzione ex nunc del contratto, con salvezza delle prestazioni già eseguite. In tal modo, l ‘ occupazione dell ‘ immobile realizzatasi medio tempore non sarebbe stata priva di causa, sì da escludere il conseguente obbligo di indennizzo.
La Corte d ‘ appello, invece, aveva ritenuto l ‘ efficacia ex tunc della risoluzione, purtuttavia riformando la sentenza di primo grado, in relazione alla condanna risarcitoria, per difetto di prova circa la sussistenza di un danno ingiusto e, dunque, per una ragione null ‘ affatto dedotta dall ‘ appellante.
Con il secondo motivo, articolato in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., la ricorrente osserva che, nel ritenere non provato il danno da illegittima occupazione, la Corte d ‘ appello aveva omesso di considerare alcune circostanze pacifiche, idonee a dimostrare il suo diritto ad ottenere un ristoro per l ‘ occupazione sine titulo dell ‘ immobile .
Era stato trascurato, in particolare, il fatto che essa aveva tentato di recuperare la disponibilità del bene in pendenza di giudizio -ottenendo un provvedimento di sequestro in corso di causa, poi riformato in sede di reclamo -e quindi dato prova del suo intento di mettere il bene a frutto.
Del pari, non era stato considerato il fatto pacifico che, mentre si era resa inadempiente all ‘ obbligo di pagare il prezzo, l ‘ acquirente aveva concluso un preliminare di vendita dello stesso a terzi (del quale aveva poi chiesto l ‘ esecuzione con separato giudizio).
Secondo la ricorrente, quindi, la circostanza che l ‘ immobile fosse divenuto res litigiosa per lungo tempo, e per fatto imputabile alla controparte, rendeva impossibile fornire una più specifica prova della
lesione arrecata ai suoi diritti patrimoniali; tant ‘ è che il tribunale le aveva riconosciuto un danno liquidandolo in via equitativa.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., oltreché dell ‘ art. 115 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provato il danno da illegittima occupazione riconosciutole all ‘ esito del primo giudizio.
In primo luogo, infatti, tale danno era stato liquidato dal tribunale in via equitativa, con valutazione che la controparte non aveva specificamente contestato.
In secondo luogo, e in ogni caso, la statuizione si poneva in contrasto con l ‘ indirizzo giurisprudenziale che ravvisa, in tali ipotesi, la sussistenza di un danno in re ipsa , in quando discendente dalla lesione al diritto di disporre liberamente del bene.
Il quarto motivo, infine, concerne la statuizione sulle spese, che la Corte d ‘ appello ha compensato per entrambi i gradi di giudizio con statuizione che la ricorrente afferma contrastare con l ‘ art. 92 c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento risalente e consolidato (Cass. 10/1/2025, n. 644; Cass. 21/3/2019, n. 8048; Cass. 11/4/2018, n. 9002; Cass. 24/5/2005, n. 10922), ha affermato che nell ‘ interpretare la domanda il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l ‘ azione, dando al rapporto dedotto in giudizio anche un nomen iuris difforme rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il petitum e la causa petendi azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello
domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Nel caso in questione, come detto, il motivo di appello formulato dall ‘ odierna controricorrente era volto al rilievo dell’efficacia ex nunc della risoluzione; e ciò in conseguenza dell’autonomia del contratto di mutuo che essa si era accollata nel contesto della complessiva operazione negoziale.
Da tanto, l ‘ appellante aveva poi fatto conseguire il rilievo della propria legittima occupazione dell ‘ immobile, con l ‘ ulteriore conseguenza dell ‘ insussistenza del diritto di controparte al risarcimento del danno.
La sentenza impugnata, sul punto, ha così statuito: « NOME NOME dalla stipula del rogito notarile acquistava immediatamente la proprietà ed il possesso dell ‘ immobile e versava il prezzo con assegni bancari, contanti e, per una parte del prezzo, si obbligava ad accollarsi un contratto di mutuo, di pari importo, determinato nel suo ammontare, con l ‘ impegno a liberare il mutuatario nei confronti della banca, quindi, gli effetti del contratto si producevano in modo istantaneo. La risoluzione del contratto di compravendita, pertanto, produceva effetti ex tunc , ma, nessuna prova del danno conseguenza è stata fornita dagli appellati quale effetto della occupazione dell ‘ immobile ».
La Corte d ‘ appello, pertanto, ha disatteso l ‘ assunto sul quale si fondava il motivo d ‘ appello in punto agli effetti della risoluzione; e tuttavia, ha aderito alla richiesta formulata in via consequenziale per una diversa ragione, estranea al contenuto della domanda che le era stata rivolta.
In questi termini, anziché riqualificare la petizione sottesa all ‘ impugnazione, la Corte territoriale ha propriamente operato un mutamento del suo oggetto e del suo fondamento giuridico, come concretamente prospettato; e ciò vale a configurare la dedotta violazione dell’art. 112 c.p .c.
La fondatezza del motivo ne comporta l’ accoglimento.
In tale statuizione restano logicamente assorbite le restanti censure di cui si compone il ricorso principale.
Passando ora all ‘ esame del ricorso incidentale, il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1273, 1411, 1453 e 1455 c.c.
La sentenza impugnata è anzitutto sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto che NOME COGNOME fosse legittimata a dolersi del mancato pagamento delle rate di mutuo, quantunque contratto da diverso soggetto, il di lei padre NOME COGNOME, nei cui confronti si era perfezionato il contratto di accollo.
Tale ultimo, ad avviso della ricorrente incidentale, era sussumibile sotto la fattispecie del contratto a favore di terzo, dal quale NOME COGNOME aveva assunto la titolarità dei diritti propri del beneficiario senza necessità di specifica accettazione, secondo quanto disposto dall ‘ art. 1411, comma secondo, c.c.; solo NOME COGNOME, dunque, doveva ritenersi legittimato ad agire per l ‘ esatto adempimento.
Ancora, i giudici d ‘ appello avrebbero errato nel ritenere la gravità dell ‘ inadempimento a prescindere dall ‘ effettivo rischio, per la COGNOME, di essere sottoposta a procedure esecutive da parte della banca mutuante; rischio che, invece, era escluso, essendo il mutuo garantito da ipoteca sull ‘ immobile compravenduto.
La stessa valutazione di non scarsa importanza, infine, era errata anche in relazione agli ulteriori profili indicati dalla sentenza impugnata, riferiti all ‘ ammontare dell ‘ importo non versato e alla conoscenza, da parte dell ‘ accollante, del fatto che la banca creditrice aveva chiesto il saldo del residuo.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Nel valutare la gravità dell’inadempimento, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto l’ordinanza emessa dal tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, in accoglimento del suo reclamo avverso il sequestro dell’immobile ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE; in quella sede, infatti, i giudici avevano affermato che «nessun inadempimento poteva ravvisarsi nei confronti della venditrice».
Il primo motivo è infondato nella parte inerente al preteso difetto di legittimazione dell ‘ odierna ricorrente principale.
L ‘ accollo esterno, per vero, realizza un ‘ operazione negoziale riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo; ma il terzo beneficiario è il creditore, che, per il sol fatto della stipulazione, acquisisce il diritto ad ottenere la prestazione (da solo o in uno l’originario creditore , a seconda che si verta in ipotesi di accollo privativo o cumulativo) nei confronti dell ‘ accollante.
Pertanto, nei termini correttamente inquadrati dalla Corte d ‘ appello, i rapporti fra le parti del contratto di accollo non assumono alcun rilievo in relazione alla vendita immobiliare, nella quale fu pattuito che il compratore eseguisse parte della sua prestazione assumendo il debito di un terzo.
L ‘ opzione per siffatto schema estintivo dell ‘ obbligazione -in sé riconducibile al paradigma della prestazione in luogo
dell ‘ adempimento, perché sostituisce la prestazione tipicamente prevista a carico di una parte con una diversa forma di realizzazione dell ‘ interesse patrimoniale della controparte -non incide sul diritto del creditore ad ottenerne l ‘ esecuzione da parte del debitore e, di conseguenza, sulla legittimazione del venditore ad invocare i rimedi previsti per il caso in cui il compratore non la abbia eseguita.
Per i restanti profili della censura e per il secondo motivo del ricorso incidentale si impone, invece, una pronunzia di inammissibilità.
Le doglianze, infatti, sono tutte volte a contrastare le motivazioni che hanno indotto la Corte d’appello a ritenere sussistente un’ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza.
La ricorrente invoca un sindacato non consentito in questa sede, giacché la valutazione della gravità dell ‘ inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell ‘ art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (fra le altre, Cass. 22/6/2020, n. 12182; Cass. 12/4/2018, n. 9043; Cass. 30/3/2015, n. 6401).
Tantomeno, poi, può assumere rilievo a tal fine il contenuto di un’ordinanza adottata in una fase interinale del processo, quale il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso in corso di causa, ontologicamente destinata ad essere sostituita, quanto all’affermazione dei diritti che regolano la controversia, dalla decisione nel merito.
Il ricorso incidentale è dunque complessivamente meritevole di rigetto.
All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, per il riesame della vicenda in conformità al principio indicato.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
In forza di quanto disposto dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME