Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30086/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3289/2022 depositata il 20/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le società RAGIONE_SOCIALE (concedente) e RAGIONE_SOCIALE (utilizzatore) in data 20.2.2008 hanno stipulato tre contratti di leasing traslativo aventi ad oggetto tre unit à immobiliari, ad uso negozio, site nel Comune di Roma.
A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatrice la società concedente ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei canoni di leasing maturati e non pagati sino alla data della intimata risoluzione dei contratti (avvenuta con raccomandata del 1.2.2017) e con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha domandato la risoluzione dei tre contratti di leasing e la restituzione degli immobili.
A seguito dell’intervenuta risoluzione dei tre contratti per inadempimento dell’utilizzatrice e avvenuta consegna alla Banca delle relative unit à immobiliari, la società RAGIONE_SOCIALE ha introdotto il presente giudizio volto ad ottenere la restituzione dei canoni pagati con riferimento ai contratti di leasing n. 826826/001 826830/001 e 826842/001 ex art. 1526, comma 1, Cod. civ.
La società RAGIONE_SOCIALE si è opposta alla domanda azionata da RAGIONE_SOCIALE con condanna di questa al risarcimento da lite temeraria,
oltre al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da determinare in corso di causa.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7291/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda attrice, ritenendo che ai contratti non si applicava (in concreto) la disciplina prevista dall’art. 1526, comma 1, del Codice civile, ma dovevano trovare applicazione le clausole penali contenute all’art. 15.3 dei contratti intercorsi tra le parti.
Contestualmente ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dalla Banca, ritenendola generica e non contenente elementi utili per la sua determinazione.
Inoltre, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di RAGIONE_SOCIALE, in quanto ‘non risultava provata la sua legittimazione’.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3289/2022 pubblicata il 20.10.2022, ha ritenuto ammissibile la costituzione di RAGIONE_SOCIALE, atteso che ai sensi dell’art. 111 comma 3 c.p.c l’intervento può̀ essere legittimamente effettuato anche in grado d’appello, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilit à̀ della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione volta a dimostrare la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad intervenire nel processo.
Dai documenti versati in atti e, in particolare, dalla copia integrale del contratto di cessione dei crediti sottoscritto il 25.6.2020 da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE (di cui COGNOME è procuratrice e mandataria), con i relativi allegati nei quali figurano tra i rapporti ceduti i riferimenti specifici ai tre contratti oggetto di causa, nonch é̀ dalla dichiarazione scritta rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE BPM con la quale quest’ultimo conferma l’intervenuta cessione dei crediti afferenti ai contratti di leasing espressamente richiamati nella medesima dichiarazione, risultava pienamente provata l’intervenuta cessione
dei contratti di leasing in oggetto alla RAGIONE_SOCIALE con conseguente sua legittimazione a partecipare al presente giudizio.
Nel merito ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché aderente all’orientamento giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061.
Ha altresì rigettato l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE BPM.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
3.1. Resistono con autonomi controricorsi le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di procuratrice e mandataria di RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la la violazione dell’art. 2909 c.c. , in riferimento a ll’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c., Lamenta che la decisione impugnata si pone in contrasto con i principi in tema di giudicato esterno, dal momento che causa petendi e petitum , nel giudizio de quo e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo (definito con sentenza n. 4111/2020 del Tribunale di Milano, passata in giudicato), sarebbero distinti. Pertanto, alcun giudicato sull’inapplicabilità dell’art. 1526 c.c. si sarebbe verificato per effetto di tale sentenza.
4.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché delle norme sul giudizio di rinvio (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Si duole che, a fronte della disciplina contenuta nell’art. 15 delle condizioni generali di contratto, la corte di merito abbia erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 1526 c.c., richiamando espressamente a sostegno di tale decisione la sentenza n. 2061/2021 delle Sezioni Unite, laddove (i) questa decisione, nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore ha
riconosciuto l’eccessività della penale che consente al concedente di mantenere sia la proprietà del bene che i canoni riscossi, detraendo quanto ricavato dalla futura vendita del medesimo bene; (ii) il citato art. 15 è in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 1526, commi 1 e 2, c.c., con conseguente nullità della pattuizione contrattuale.
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. illogica e incomprensibile, e pertanto nulla, avendo -come già il primo ritenuto applicabile d’ufficio
Lamenta essere la motivazione dell’impugnata sentenza giudice di prime cure- la c orte d’appello la penale, malgrado il rigetto della relativa domanda.
4.4. Con il quarto motivo denunzia la violazione degli artt. 334, comma 1, 327 c.p.c., 3 e 111, comma 2, Cost., nonché la falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta essere l ‘appello incidentale proposto dalla Banca inammissibile per tardività, atteso che l’interesse ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale -volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’art. 15 delle condizioni generali -non è in sorto con l’impugnazione principale, bensì in via autonoma, essendo pertanto controparte decaduta dal diritto di proporre il gravame.
Il primo motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, perché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria. Attestazione, questa, indispensabile, dato che la parte che eccepisce (o contesta come nel caso di specie) il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in
altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. S.U. n. 4909/2016; Cass. 9746/2017; Cass. n. 21469/2013; Cass. 19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass. 22644/2004).
Pertanto, alla luce di tale orientamento, l’attestazione del Cancelliere sarebbe mezzo di prova indispensabile del giudicato, e ciò anche in caso di mancata contestazione da parte del controinteressato.
Orbene, nella specie la società ricorrente non ha depositato la sentenza di cui contesta il passaggio in giudicato.
5.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente non riporta debitamente nel ricorso per intero l’art. 15 delle condizioni generali dei tre contratti di leasing asseritamente in contrasto con il disposto del citato art. 1526, 1 e 2 comma, c.c. (cfr. p. 5, ricorso principale).
Inoltre, il motivo è inammissibile perché nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 2061 del 2021.
Né la ricorrente adduce argomenti idonei a superare i principi sopra affermati, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo in esame ai sensi dell’art. 360 bis, 1 comma n. 1, c.p.c.
5.2. Il terzo motivo è inammissibile.
Va al riguardo posta in rilievo l’insussistenza della lamentata contraddizione della motivazione della decisione impugnata –
invero nemmeno debitamente segnalata nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.per converso adeguatamente motivata anche in tema di clausola penale.
Aggiungasi che le Sezioni Unite di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, a cui sono seguite numerose pronunce conformi, hanno affermato che, in sede di legittimità, il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, violativo dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sussiste solo quando la motivazione manca graficamente, ovvero quando si tratta di ‘motivazione del tutto apparente’, o di ‘motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile’, o ancora di ‘manifesta e irriducibile sua contraddittorietà’, dovendo peraltro detti vizi emergere dalla obiettiva lettura della decisione impugnata, senza possibilità di ricavarla da altri elementi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9776; Cass. civ., Sez. II, Ord., 31 marzo 2022, n. 10525; Cass. civ., Sez. II, Ord., 30 luglio 2021, n. 21937; Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22698).
Nel caso, la Corte di appello ha motivato in modo coerente, logico e adeguato la sua decisione, richiamando la decisione di primo grado, che ha espressamente condiviso, e spiegando che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. non è automatica e non è giustificata quando, come nel caso di specie, le parti hanno regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. pp. 5 -6, sentenza n. 3289/2022).
5.3. Il quarto motivo di ricorso (mediante il quale, come s’è visto, la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto dalla Banca, dal momento che l’interesse ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale -volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’art. 15 delle condizioni generali -in via autonoma) è infondato.
Infatti, l’appello incidentale proposto dalla Banca (in ordine alla propria richiesta risarcitoria) è stato respinto dalla Corte d’appello, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente all’attuale motivo di impugnazione.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombnza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza