Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13183 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28951-2020 proposto da:
COGNOME in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/03/2020 R.G.N. 167/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G.N. 28951/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 26/03/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE S.p.A. volto a far dichiarare ‘l’illegittimità della risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia comunicato dalla IPAS S.p.A. in data 17.11.2024, nonché l’illegittimità della risoluzione dell’incarico di coordinamento degli agenti e della revoca della corresponsione dei rimborsi comunicata con lettera del 24 .10.2014’, con le pronunce a contenuto economico consequenziali;
la Corte, in estrema sintesi, condividendo gli accertamenti compiuti dal primo giudice, ha ritenuto ‘giustificati tanto la revoca di cui alla nota del 24.10 2014 tanto il recesso del 30.10.2014, alla luce del colpevole e di non scarsa importanza inadempimento dello COGNOME, stante la pluralità degli addebiti e la relativa gravità’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo denuncia, ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., degli artt. 1453, 1455, 1746, 1749 e 2119 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo; avuto riguardo alla
contestata richiesta di un doppio rimborso di spese autostradali, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della legittimità della richiesta e della esiguità della somma rimborsata;
1.2. il secondo motivo denuncia, sempre ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., degli artt. 1453, 1455, 1746, 1749 e 2119 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo; in merito alla contestata presentazione di assegni di acconto ricevuti dai clienti e privi di data, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della esistenza di una consolidata prassi aziendale;
1.3. il terzo motivo denuncia, ancora ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., degli artt. 1453, 1455, 1746, 1749 e 2119 c.c. e dell’art. 9 del contratto individuale del 17.10.20 07 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo; circa il preteso inadempimento nella gestione dei contratti in taluni comuni, la Corte avrebbe omesso di considerare ‘il raggiungimento del budget contrattuale dell’agente, la riduzione dei collaboratori o perata dell’azienda, il riferimento temporale preso in considerazione per la valutazione e il complesso delle aree curate dall’agente’;
1.4. il quarto motivo denuncia, sempre ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., degli artt. 1453, 1455, 1746, 1749, 1751 e 2119 c.c. e dell’art. 9 del contratto individuale del 1 7.10.2007 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo; si critica la sentenza impugnata per avere ‘ritenuto legittima la risoluzione immediata del rapporto di agenzia e disatteso le richieste del ricorrente in merito al pagamento della indennità
di cessazione del rapporto, dell’indennità di mancato preavviso e di quella suppletiva di clientela’;
il ricorso, in tutte le censure in cui è prospettato, presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità;
2.1. in tutti i motivi si deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);
2.2. si denuncia poi la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge senza adeguata specificazione, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazi one delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); è dunque inammissibile un motivo di ricorso che non consenta di individuare in che modo le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali
sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata);
invero, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla ‘lettura’ della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, mentre nel caso all’attenzione del Collegio chi ricorre prospetta una diversa ricostruzione della vicenda storica;
2.3. infine, solo formalmente con i motivi di gravame si prospettano errores in iudicando , ma nella sostanza si pretende una rivalutazione dei fatti e delle valutazioni probatorie, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2025.